Modifiche alla disciplina del contributo inarcassa

AGGIORNAMENTO DEL 10/11/2014: 

  • Anche per l’anno 2014 il pagamento del conguaglio dei contributi inarcassa può essere posticipato fino al 30/04/2015, con un interesse dilatorio pari al tasso BCE + 4,5 punti su base annua, applicato sui giorni intercorrenti tra la data originaria del 31/12/2014 e quella dell’effettivo pagamento, che comunque deve avvenire entro il 30/04/2015.

  • Chi decide di posticipare l’intero pagamento, è sufficiente che conservi il MAV originario (scaricabile sempre da Inarcassa On-line) e versarlo entro il 30 Aprile 2015.

  • L’interesse verrà riscosso a parte, direttamente da Inarcassa, con le scadenze dei contributi minimi 2015.

  • Chi intende invece pagare in parte, per esempio versando la sola quota del contributo soggettivo, così da poterlo dedurre dalla dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2013, deve procedere come segue:

  • Individuare l’ammontare del conguaglio relativo al solo Contributo soggettivo che è scritto nella parte alta del MAV;

  • E’ evidente che se si sceglie di versare il solo contributo soggettivo, bisogna ricordarsi di versare il restante conguaglio entro il 30 Aprile 2015, sempre con la modalità del bonifico bancario e con la dicitura: Contr.integrativo conguaglio 2013.

    Ricordo che superata la data del 30/04/2015 scattano gli interessi di mora e la sanzione con riferimento alla scadenza originaria

 

AGGIORNAMENTO DEL 21/01/2013: 

  • Dall’1/1/2013 i professionisti iscritti ad Albi  dovranno necessariamente addebitare ai propri clienti esteri la maggiorazione del contributo integrativo (da indicare in fattura). La modifica è conseguenza delle nuove regole sulle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti IVA nei confronti di committenti operanti nell’ambito della comunità europea o in altri stati stranieri. Tali addebiti saranno tra l’altro oggetto di incluse nella dichiarazione annuale IVA.

AGGIORNAMENTO DEL 01/01/2013:

  • A far data dal 01/01/2013 su tutti i corrispettivi, anche quelli fatturati a ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria, si dovrà applicare il 4% del contributo integrativo.

  • Nella dichiarazione dei redditi annuale si potrà dedurre, dall’importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti o loro associazioni e società.

DAL PRIMO GENNAIO 2011 il contributo INARCASSA dovuto dagli ingegneri e gli architetti iscritti alla predetta gestione contributiva, passa dalla precedente aliquota del 2% alla nuova aliquota contributiva del 4%.

RICORDIAMO CHE:

  • Il professionista, qualora intenda esercitare la rivalsa sul cliente per il pagamento del contributo (ex CNPAIA) deve indicarlo in fattura (importo imponibile ai fini IVA)

  • Il cliente, in ipotesi di rivalsa del professionista, non può opporsi al pagamento del contributo indicato in fattura (che viene incassato dal professionista e che verrà da lui dichiarato nell’apposita dichiarazione annuale da presentare all’Ente di Previdenza).

  • Ricordiamo che in ipotesi di esercizio di altra attività (es. attività di impresa) contemporanea a quella profesisonale è opportuno determinare la prevalenza dell’una o dell’altra attività per stabilire la gestione previdenziale presso la quale effettuare il relativo inquadramento.

  • Ricordiamo che i professionisti non appartenenti ad una categoria professionale per la quale e’ stata istituita una apposita cassa prevedienziale devono devolvere il contributo previdenziale nell’apposita gestione accesa presso l’inps, denominata: SEPARATA.

AGGIORNAMENTO DEL 19-12-2017 – FONTE IL SOLE 24 ORE:

  • Alla luce del combinato disposto dell’art. 2 co. 26 della L. 335/95 e dell’art. 18 co. 12 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) – in base al quale sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata tutti coloro che esercitino per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo per cui non siano soggetti all’iscrizione in un Albo ovvero per cui, nonostante l’iscrizione ad un Albo, non debbano versare ad una Cassa di categoria contributi che determinino la creazione di una posizione previdenziale – la Corte di Cassazione, con la sentenza 18.12.2017 n. 30345, ha affermato che, poiché lo Statuto di INARCASSA esclude dalla possibilità di iscrizione coloro che, pur essendo iscritti all’Albo e in possesso di partita IVA, risultino iscritti ad un’altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza dell’esercizio di un’altra attività, l’architetto dipendente pubblico che svolga anche la professionale, in relazione ai redditi professionali, ha l’obbligo di iscriversi e pagare i contributi alla suddetta Gestione, istituita presso l’INPS. A nulla rileva, secondo la Suprema Corte – che sul punto ribalta la decisione dei giudici di merito – il versamento alla Cassa del contributo integrativo.

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