Proroga CIG, i chiarimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 16 del 29 ottobre 2018, con il quale ha fornito indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto-legge 119 del 23 ottobre 2018, con particolar riferimento alla normativa integrativa e correttiva del D.lgs. n. 148/2015, per ciò che concerne, nello specifico, la disciplina di cui all’articolo 22-bis in materia di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale.

I TEMI TRATTATI:

  • Proroga di programmi di riorganizzazione e crisi aziendale: L’articolo 22 bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, come inserito nell’ambito del testo normativo in materia di ammortizzatori sociali dall’articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, reca la disciplina delle condizioni per l’accesso alla prosecuzione di programmi di CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale. Il testo previgente della disposizione in esame consentiva la proroga dei suddetti programmi di CIGS alle imprese, con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con organico superiore a 100 unità, in presenza di rilevanti problematiche occupazionali anche a livello territoriale, sino ad un limite massimo di 12 mesi per le riorganizzazioni o sino a un limite massimo di 6 mesi per le crisi, per gli anni 2018 e 2019.

  • Proroga del trattamento di CIGS a seguito di stipula di contratti di solidarietà: La norma in esame aggiunge un ulteriore periodo al comma 1 dell’articolo 22 bis del decreto legislativo n. 148 del 2015. La disposizione consente la proroga del trattamento di CIGS anche a seguito di stipula di un contratto di solidarietà , alle medesime condizioni già previste per le altre due causali di intervento della CIGS per crisi e riorganizzazione aziendale, qualora permanga, anche solo parzialmente, l’esubero di personale, già dichiarato nell’accordo per la riduzione concordata dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare o ridurre il ricorso al licenziamento dei lavoratori in eccedenza del quale si intende chiedere la proroga. L’intervento può essere concesso nel limite delle risorse finanziarie già stanziate al comma 3 dell’articolo 22 bis, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Pertanto, le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata o delle regioni interessate, nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni ,possono richiedere la proroga dell’intervento straordinario d’integrazione salariale per la causale contratto di solidarietà qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nel contratto di solidarietà. La proroga può essere richiesta sino al limite massimo di 12 mesi, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Ai fini dell’ammissione all’intervento l’impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia  occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione interessata o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.

  • Criteri generali per la proroga dei programmi di CIGS per riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e proroga trattamento CIGS a seguito di stipula di contratti di solidarietà: Si forniscono di seguito ulteriori indicazioni operative in merito all’applicazione della normativa in esame anche a seguito dei diversi quesiti pervenuti.

  • A) Fermo restando che, in via generale, in quanto proroga, il trattamento di integrazione salariale in esame è da intendersi quale prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di CIGS riconosciuto all’impresa richiedente, nelle ipotesi introdotte dal D.L. (imprese con organico inferiore a 100 dipendenti per la proroga delle tre causali di intervento della CIGS e proroga del contratto di solidarietà per tutte le imprese) il trattamento può essere riconosciuto, in via transitoria, anche con soluzione di continuità a quelle imprese che abbiano concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell’anno 2018, purché nel frattempo l’esubero di personale non sia stato risolto anche attraverso procedure di licenziamento. Al fine di individuare, tuttavia, un periodo temporale congruo tale da far ritenere la situazione di difficoltà dell’impresa ancora attuale, si fa riferimento ad un programma che scade non più di 3 mesi prima l’emanazione della presente circolare. Trattandosi in ogni caso di prosecuzione di un trattamento, così come indicato espressamente all’articolo 22 bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, lo stesso dovrà essere trattato alla stregua di una proroga e come tale il regime normativo applicabile sarà il medesimo del trattamento prorogato.

  • B) E’ ammissibile il ricorso alla proroga anche nel caso di aziende che – a causa del raggiungimento del limite massimo di fruizione degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile – non abbiano potuto fruire del trattamento CIGS per la durata prevista dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015. La durata della proroga è collegata al programma dell’azienda richiedente.

  • C) E’ ammissibile il riconoscimento della proroga anche nel caso di aziende che abbiano fruito della CIGS e che al fine di proseguire nella gestione di permanenti criticità aziendali e occupazionali, abbiano fatto ricorso ad altri strumenti di integrazione salariale straordinaria e ordinaria.

  • D) Gli effetti dell’accordo governativo, finalizzato alla proroga, possono essere limitati – nel caso in cui un’azienda operi con siti produttivi dislocati in più regioni – alle sole unità produttive per le quali le regioni interessate abbiano riconosciuto sul territorio di competenza la particolare rilevanza economica e occupazionale dell’impresa nonché l’impegno della programmazione di politiche attive, così come precisato al punto della 3 della citata circolare n. 2 del 2018 e al punto 2 della presente circolare.

  • E) La presentazione dell’istanza finalizzata al raggiungimento dell’accordo in sede governativa può essere presentata non prima di 60 giorni antecedenti l’avvio della proroga del trattamento CIGS.

  • Modalità per la presentazione dell’istanza Per quanto attiene alle istanze di proroga dei programmi di crisi e riorganizzazione aziendale: si fa riferimento alle modalità già esplicitate nella circolare n. 2 del 7 febbraio 2018, che quindi si applicano anche con riferimento alle imprese con organico inferiore alle 100 unità. Per quanto attiene alla proroga per la causale contratto di solidarietà, preliminarmente alla presentazione dell’istanza è necessaria la stipula di un apposito accordo da sottoscrivere in sede Ministeriale, presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. In sede di accordo è richiesta la presenza della regione o delle regioni coinvolte, ai fini della certificazione dell’impegno della programmazione di politiche attive rivolte ai lavoratori in esubero, nonché per il riconoscimento della particolare rilevanza economica ed occupazionale dell’impresa interessata. In sede di accordo ministeriale, ai fini del rispetto del limite di spesa, previsto dalla norma in esame deve essere quantificato l’onere finanziario dell’intervento di CIGS sulla base delle modalità di riduzione dell’orario di lavoro. La domanda di proroga deve essere presentata, con modalità telematica, sull’applicativo di CIGS online.

  • N.B: Trattandosi di un intervento in deroga, anche con riferimento alle norme in materia dei limiti di durata massima dei trattamenti, garantito da un accordo governativo con la partecipazione della regione o delle regioni coinvolte, non si applicano le disposizioni procedimentali di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Alla domanda deve essere allegato l’accordo governativo sottoscritto e una relazione dalla quale emerga l’entità dell’esubero ancora esistente che si intende salvaguardare mediante specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione interessata o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni. Resta fermo che le istanze sono istruite conformemente all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio ed entro il limite delle risorse finanziarie assegnate per ciascun anno di riferimento. Il monitoraggio delle risorse finanziarie avviene secondo le modalità già indicate nella circolare n. 2 del 2018.

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LA CIRCOLARE N. 16 DEL 29/10/2018- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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