Ingegneri ed architetti: controversie in materia contributiva

Fonte: DPL Modena

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un quesito del Consiglio Nazionale degli Architetti,  è a fornire importanti chiarimenti in merito a talune questioni di carattere contributivo.

Nella fattispecie si chiede se sia lecito  assoggettare alla GESTIONE SEPARATA il reddito prodotto tramite attività professionale, svolta dal professionista architetto, contemporaneamente impiegato in  via principale non esclusiva, in altra attività professionale autonoma per   la quale è previsto l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa Nazionale Ingegneri ed Architetti.

PRECISAZIONE: Ai fini di una corretta valutazione della fattispecie si chiarisce che l’esempio formulato è realizzato presupponendo  che tale soggetto svolga entrambe le attività,  utilizzando lo stesso numero di partita iva e dichiarando i redditi  nel medesimo riquadro dichiarativo predisposto per  gli autonomi.

Condizione necessaria per l’iscrizione all’albo professionale medesimo:

  • Il possesso della partita iva individuale

  • Il non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria

Vige quindi un criterio di esclusività, ovvero  l’iscrizione all’INARCASSA esclude che per la stessa attività si effettui l’iscrizione alla Gestione separata INPS (non può vigere una doppia imposizione contributiva).

Per i soggetti indicati che svolgono attività professionale, iscritti all’ordine di appartenenza ed in possesso di partita iva,  NON VIGE L’OBBLIGO di iscrizione alla Gestione separata INPS se  per la stessa attività già si versino i contributi all’INARCASSA.

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