Decreto Dignità, le novità in tema “lavoro”

“Il c.d. Decreto dignità, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 luglio 2018 modificherà la  disciplina dei contratti a tempo determinato, la somministrazione e l’indennità risarcitoria in materia di licenziamenti illegittimi.

Questa una disamina delle modifiche previste, che andranno a modificare la materia del lavoro

  • Operai agricoli a tempo determinato la cui disciplina si trova all’interno del D.L.vo n. 375/1993;

  • Richiami in servizio dei volontari del Corpo dei Vigili del Fuoco;

  • Contratti a termine del personale con qualifica dirigenziale;

  • Rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e del commercio, nei casi individuati dalla contrattazione collettiva, fermo restando l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente. Si tratta di una tipologia contrattuale presente, da tempo, nel nostro ordinamento, ritornata “in auge” dopo la cancellazione dei “voucher” avvenuta con il D.L. n. 25/2017;

  • Contratti a termine del personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze ed al personale sanitario, anche dirigente, del Servizio Sanitario Nazionale;

  • Contratti a tempo determinato ex lege n. 240/2010

  • Personale artistico e tecnico delle Fondazioni musicali non si applicano i primi tre commi dell’art. 19 e l’art. 21

  • Personale delle Pubbliche Amministrazione continua ad applicarsi l’art., 36 del D.L.vo n. 165/2001

  • Novità del nuovo articolo 19 del Decreto Legislativo n. 81/2015

La lotta al precariato, obiettivo primario dichiarato dall’Esecutivo, parte con una profonda revisione dei contratti a tempo determinato che si concretizza sotto diversi parametri:

  • Aumento dell’aliquota contributiva in caso di rinnovo dopo il primo contratto

  • Diminuzione della durata massima complessiva riferita ai rapporti a termine, intesi anche in sommatoria

  • Introduzioni delle causali, a partire dal tredicesimo mese di utilizzazione del lavoratore, sia che si superi la soglia dell’anno in virtù di un contratto iniziale, di una proroga o di un rinnovo

  • Ampliamento dei termini per la proposizione del ricorso giudiziario

  • A tali misure, occorre aggiungerne altre che fanno riferimento al contratto di somministrazione a tempo determinato ove si applicano, quasi interamente

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