La mobilità

LA MOBILITA’ rappresenta un particolare tipo di allontanamento dall’attività lavorativa che riguarda un gruppo di lavoratori.

  • Il datore di lavoro può licenziare per mobilità se:

  1. L’azienda ha almeno 15 dipendenti nei sei mesi antecedenti la richiesta stessa

  2. L’impresa è fallita

  3. L’attività viene sospesa

  4. E’ necessaria una diminuzione del numero dei lavoratori

  5. Ce’ la necessità di rinnovare a livello produttivo l’azienda.

I lavoratori in mobilità hanno inoltre diritto a una indennità a patto che:

  • Possiedono almeno dodici mesi di anzianità

  • Hanno lavorato per sei mesi continuativamente

  • Sono iscritti presso i Centri per l’impiego

  • Ricordiamo che i lavoratori in questione vengono rimossi dalle liste di mobilità se assunti con contratti a tempo indeterminato e sospesi nei casi di contratti a tempo determinato o parziale.

Quanto spetta al lavoratore:

  • Al lavoratore spetta l’80 % del compenso lordo, così come accade nei casi di cassa integrazione, dal tredicesimo mese di mobilità

  • Durante i primi dodici mesi si percepisce il 100 % al quale si sottrae un’aliquota del contributiva del 5.84%

Il pagamento per l’indennità di mobilità può essere effettuato:

  • in Ufficio Postale, presentando codice fiscale, lettera di domanda di mobilità e documento di riconoscimento

  • Con bonifico bancario o postale.

Come presentare la domanda:

  • La domanda per l’indennità di mobilità deve essere presentata all’INPS, entro 68 giorni dal licenziamento, (modello conforme predisposto DS21).

  • È possibile rinviare i tempi di invio della domanda nei casi di malattia e controversie di natura giudiziaria o legale (60 giorni) .

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