Le agevolazioni previste per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

Gli Artt.  8 e 25 della Legge n. 223/1991 disciplinano le agevolazioni previste per i datori di lavoro di qualunque settore che assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Affinchè scatti l’agevolazione i contratti stipualti devono avere le seguenti caratteristiche:

  • Contratto a termine per un massimo di 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato nel corso del rapporto

  • A tempo indeterminato fin dall’inizio

  • Costituzione del rapporto a tempo parziale

N.B: Il datore di lavoro  non deve procere a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti per accedere allo strumento, a meno che l’assunzione riguardi professionalità sostanzialmente diverse da quelle del personale licenziato. I benefici contributivi variano in relazione al fatto che il contratto di lavoro venga stipulato a termine ovvero a tempo indeterminato e che il lavoratore da assumere abbia diritto o meno all’indennità di mobilità.

Gli incentivi previsti sono così determinati:

  • Per i datori di lavoro che procedano ad assunzioni con contratto a termine per un massimo di 12 mesi: Corresponsione, da parte dell’azienda, della sola parte di contribuzione devoluta in caso di assunzione di apprendisti, in pratica  la sola  parte a carico del lavoratore

  • Per i datori di lavoro che trasformino il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato: Proroga delle condizioni agevolative (come sopra)  per ulteriori 12 mesi

  • Per i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato: La quota di contribuzione agevolata, la medesima che sarebbe stata corrisposta se per contratto di apprendistato è prorogata per un periodo pari a 18 mesi

Oltre alle agevolazioni menzionate, se l’assunzione avviene a tempo pieno e riguardi lavoratori aventi diritto all’indennità di mobilità, al datore di lavoro viene corrisposta,  per ogni mensilità, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore qualora avesse ancora versato in quello stato.

Tale importo viene erogato per un massimo di:

  • 12 mesi per i lavoratori con età fino a 50 anni

  • 24 mesi per lavoratori con età superiore a 50 anni

  • 36 mesi per le aree del Mezzogiorno