Nuova modalità di presentazione della domanda di rimborso dell’iva a credito

I rimborsi IVA di importo fino a 15.000 euro potranno ora essere ottenuti senza obbligo di prestare garanzia. 

Per i rimborsi di importo superiore a tale importo, la prestazione di garanzia sarà obbligatoria solo se si è soggetti considerati “a rischio”  diversamente potrà essere sostituita dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito.

Per i rimborsi IVA di importo superiore a € 15.000:

  • se richiesti da “soggetti a rischio”, è necessario prestare apposita garanzia

  • se richiesti da soggetti considerati “non a rischio”, l’erogazione avviene previa prestazione di garanzia, ovvero, in luogo di questa, presentando la dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso (dichiarazione annuale/istanza infrannuale) munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo se previsto) allegandovi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni:

  • rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta

  • il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%

  • la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata

  • l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende

  • se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, non risultano cedute, nell’anno precedente la richiesta di rimborso, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale

  • sono stati regolarmente eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Definizione di “soggetti a rischio”:

  • Soggetti che esercitano attività d’impresa da meno di 2 anni (e non sono start up innovative)

  • Che nei 2 anni precedenti, hanno ricevuto notifiche di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dichiarati:

    > 10% degli importi dichiarati

    se importi dichiarati ≤ € 150.000

    > 5% degli importi dichiarati

    se importi dichiarati > € 150.000, ma ≤ € 1.500.000

    > 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000

    se importi dichiarati > € 1.500.000

A far data dal 2011 è stata radicalmente modificata la modalità con cui viene inoltrata la richiesta del rimborso dell’iva a credito.

Modalità di presentazione fino al 2010:

  • Ricordiamo che fino a tutto il 2010 tale richiesta doveva essere predisposta su modello cartaceo e presentata all’agente della riscossione.

Modalità di presentazione attuale:

  • La nuova modalità consiste nella presentazione unitamente alla dichiarazione annuale IVA.

Quadro da compilare:

  • Nell’ambito della dhicarazione annuale deve essere compilato il modello  VR.

Tempistica entro la quale si può operarare la domanda:

  • La tempistica relativa alla presentazine è correlata a quella della dichiarazione IVA ( DAL PRIMO FEBBRAIO 2011 AL 30 SETTEMBRE 2011).

Approvazione dei modelli conformi IVA:

  • RICORDIAMO CHE a tutt’oggi risultano già approvati i modelli confermi per la dichiarazione IVA e sono disponibili le relative istruzioni.