Inps: note di rettifica per conguagli cassa integrazione guadagni

Nel mese di luglio del corrente anno sono state emesse le note di rettifica in stato “bloccato” per la presenza di conguagli relativi ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.lgs 24 settembre 2015, n. 148. Dalla gestione di tali note di rettifica è stato rilevato che molte di esse scaturiscono dalla mancata applicazione delle indicazioni in materia fornite dall’Istituto con apposite circolari e messaggi e, da ultimo, con la circolare n. 9/2017. Con messaggio n. 3455/2018 sono state fornite altresì indicazioni e precisazioni per monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni CIG gestite con il sistema del ticket, nonché per agevolare la visualizzazione di errori che potrebbero determinare differenze di importi. In considerazione di ciò, al fine di supportare le aziende nell’invio di eventuali flussi di variazione necessari alla definizione e al successivo ricalcolo delle note di rettifica, con il presente messaggio si comunica la proroga dei termini per il passaggio centralizzato delle note di rettifica alla procedura “Nuovo Recupero Crediti”. Le note di rettifica notificate e scadute saranno trasmesse alla procedura “Nuovo Recupero Crediti” dopo 60 giorni dalla scadenza; tale termine sarà ricondotto a 30 giorni a decorrere dal 15 novembre 2018. Si evidenzia che dalle operazioni di ricalcolo potrebbero generarsi eventuali nuove note di rettifica, che dovranno essere considerate in annullamento e sostituzione dei precedenti addebiti notificati per i medesimi periodi di competenza.

Calcolo CIG aggregata post D.lgs n. 148/2015. Nuovi codici importo eccedenza CIG:

  • Con la circolare n. 9/2017, cui si rimanda, l’Istituto ha fornito le modalità di esposizione dei conguagli e i relativi codici ricostruiti nelle denunce DM2013.

    Con il presente messaggio, a fronte di alcune specifiche richieste, si forniscono chiarimenti in merito alle note di rettifica emesse per differenze di importi relativi ai conguagli di integrazione salariale. Per ogni autorizzazione e tipologia di CIG si considerano come ore conguagliabili le ore autorizzate meno quelle già conguagliate.

    In presenza di autorizzazione inesistente o scaduta la procedura considera uguale a “0” le ore conguagliate.

    Il calcolo del tetto massimo è un importo corrispondente al valore del tetto massimo orario di CIG annualmente determinato, moltiplicato per il numero delle ore conguagliabili.

    Se l’importo dichiarato per tipologia di CIG è inferiore al tetto massimo la procedura considera esatto l’importo dichiarato.

    Se l’importo dichiarato nella denuncia individuale e aggregato per tipologia di CIG è superiore al tetto massimo conguagliabile, la procedura di calcolo non modifica il conguaglio individuale, ma genera automaticamente, a livello aziendale, un codice esclusivamente ad uso interno, per tipologia di CIG, avente il significato di “eccedenza CIG”.

    I codici istituiti per le diverse tipologie sono i seguenti:

  • DCGO eccedenza CIG ordinaria D.lgs n. 148/2015;

  • DCGS eccedenza CIG straordinaria D.lgs. n. 148/2015;

  • DCGD eccedenza CIGS in deroga D.lgs. n. 148/2015.

  • I suddetti codici vengono evidenziati in nota di rettifica con importo a zero nella colonna dichiarato e l’eccedenza viene riportata nella colonna calcolato.

CIG ordinaria con Ticket ante D.lgs n.148/2015:

  • Da ultimo, si ricorda che, con riferimento alle operazioni relative ad eventuali conguagli o versamenti del contributo addizionale, riferite ad autorizzazioni CIGO con Ticket rientranti sotto la previgente disciplina, le aziende continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso. Di conseguenza, per i conguagli relativi al trattamento di integrazione salariale ordinaria soggetta al contributo addizionale dovrà essere validato l’apposito elemento <CIGOrd/CongCIGOACredito> ricostruito nel DM2013 con il codice “L039”, mentre rileverà l’indicazione del codice causale “G941” nell’elemento CIGOrd/CongCIGOACredito per le autorizzazioni senza contributo addizionale. Il contributo addizionale, ove dovuto, dovrà essere esposto con il codice causale “E500”.

LA CIRCOLARE INPS

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