Modifica alle aliquote ires

A far data dall’anno 2017 è stata ridotta l’aliquota Ires (imposta corrisposta da Società di capitali)  dal 27,5% al 24%.  Ricordiamo che fino all’anno d’imposta 2016 l’aliquota era pari al 27,5%.  Tale variazione, in presenza di esercizi coincidenti con l’anno solare, impatterà pertanto sul calcolo della fiscalità corrente solo a partire dall’esercizio 2017.

E’ stata prevista anche la riduzione dall’1,365% all’1,20% della ritenuta d’imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Ue e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, in relazione a partecipazioni, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. La misura della riduzione è pari al 58,14%.  La nuova percentuale di imponibilità dei dividendi e delle plusvalenze a seguito dell’entrata in vigore, a partire dal 2017, della nuova aliquota Ires del 24%. Di conseguenza viene mantenuto invariato il livello complessivo di tassazione dei dividendi e plusvalenze in capo alla società e al socio.

Pertanto, gli utili prodotti dai soggetti IRES (dividendi e proventi assimilati ) a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 concorreranno per il 58,14% alla formazione del reddito imponibile dei percipienti non imprenditori o dei soggetti IRPEF imprenditori.

Utili prodotti negli esercizi precedenti:

  • Confermate le vecchie percentuali di imponibilità per i dividendi formati con utili prodotti in esercizi precedenti, nella seguente misura:

  • -Del 40%, che si applica agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

  • Del 49,72%, che si applica agli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

  • Nel caso in cui il percettore degli utili sia un ente non commerciale residente, la nuova percentuale di imponibilità passa dal 77,78% al 100%.

  • Per le plusvalenze e minusvalenze le nuove aliquote si applicano, invece, a quelle realizzate a partire dal 1° gennaio 2018.

 

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