Guida al ravvedimento “sprint”


Aggiornato al 29/10/2012

A far data dall’anno 2011, oltre ai più conosciuti ravvedimenti: BREVE (entro trenta giorni) LUNGO (entro l’anno), si aggiunge il ravvedimento “SPRINT”.

Quando può essere attuato:

  • Quest’ultimo può essere operato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.

Importo della sanzione da applicare:

  • La sanzione ordinaria del 30%, viene calcolata con aliquota pari allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo.

  • L’importo varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo.

  • A partire dal quindicesimo giorno e  fino al trentesimo  si applica la misura fissa del 3% (analogamante alla misura del ravvedimento breve).

  • Per i versamenti effettuati con un ritardo inferiore  a 15 giorni, la sanzione del 30% è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Pagamento operato dopo il quattordicesimo giorno di ritardo:

  • La riduzione è di un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione.

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE:

  • RITENIAMO che, riguardo i codici tributo da utilizzare, questi siano i medesimi utilizzati per il RAVVEDIMENTO OPEROSO. Ciò che differisce è l’importo della sanzione da applicare, come poc’anzi specificato

ESEMPIO RAVVEDIMENTO SPRINT

Arrivano i chiarimenti dell’agenzia (05/08/2011) sui tempi relativi all’utilizzo del “RAVVEDIMENTO SPRINT”:

  • Il ravvedimento sprint E’ GIA OPERATIVO (dal 6 luglio 2011).

  • Può essere attuato anche prima dell’entrata in vigore della disposizione, (se non ancora irrorata la relativa sanzione). Tali indicazioni si evincono dalla circolare 41/E del 5 agosto 2011.

  • Vengono chiariti anche aspetti relativi  alle sanzioni per versamenti compiuti con ritardi inferiori a 15 giorni.

  • LA CIRCOLARE

 

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Alcuni Esempi di Ravvedimento operoso, formulati con le misure IN VIGORE DALL’1/1/2011:

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