La normativa dei fringe benefits



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AGGIORNAMENTO DEL 04/01/2017:

FONTE: DOTTRINA PER IL LAVORO

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 22 dicembre 2016, le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI

I fringe benefit sono compensi indicati in busta paga e come tali  tassati.  Di solito  sono rappresentati da beni e servizi, il cui  valore intrinseco è già usufruito dal dipendente.

Tali emolumenti hanno una caratteristica comune:

  • Non sono determinabili in moneta poichè trattasi di compensi in natura

Le categorie principali di fringe benefit in busta paga sono

  • L’auto aziendale

  • Il telefono cellulare

  • I buoni mensa

  • L’alloggio

  • Le polizze assicurative vita

Determinazione del valore:

  • Il calcolo viene operato tramite la determinazione dei valori di riferimento (tariffe chilometriche aci) 

  • In alternativa l’importo viene calcolato in base al “valore normale”.

  • Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza.

Fringe benefit auto aziendale ad uso promiscuo:

  • L’autovettura aziendale viene utilizzata dal dipendente sia per ragioni di lavoro che per ragioni private. In questo caso il valore del fringe benefit è pari al 50% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI.

Fringe benefit auto aziendale ad uso esclusivo per l’attività:

  • L’auto aziendale è utilizzata dal dipendente per esigenze esclusive di lavoro.

Fringe benefit auto aziendale ad uso esclusivo del dipendente:

  • Il valore del “fringe benefit” è determinato secondo la regola del “valore normale”.

L’auto è di proprietà del dipendente ed è utilizzata anche per esigenze di lavoro:

  • In questo caso il lavoratore ha diritto al rimborso dei Km effettuati per uso aziendale in base alla tariffa A.C.I. (l’importo non è fiscalmente imponibile).

Fringe benefit telefono cellulare:

  • Per i telefoni cellulari concessi in uso ai dipendenti la normativa fiscale e contributiva ne prevede la totale collocazione come costo, qualora vengano usati unicamente per ragioni di lavoro.

  • Quando il dipendente utilizza il telefono cellulare anche per ragioni private, l’importo corrispondente al valore d’uso del telefono cellulare (traffico + canoni + tassa di concessione governativa + iva non deducibile) deve essere assoggettato per il 50% a contributi e imposte. 

Fringe benefit mensa:

Il servizio mensa può essere gestito dal datore di lavoro in più modi:

  • All’ interno dell’azienda in forma diretta od in appalto a terzi

  • Mediante contratto stipulato con mense interaziendali

  • Con convenzioni prestabilite con pubblici esercizi

  • Con l’utilizzo di ticket restaurant o buoni pasto

N.B: le prestazioni sostitutive del servizio mensa consistenti nella fornitura dei cosiddetti “buoni pasto”, sono sempre escluse dalla tassazione fino all’importo di euro 5,29 giornaliere

  • L’importo di euro 5,29 determinato sul valore nominale del buono pasto per singolo giorno lavorativo, è al netto del contributo previdenziale e di un eventuale importo a carico del dipendente.

Fringe benefit alloggio:

  • I fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato al dipendente, comportano la presenza di un fringe benefit a favore del dipendente.

  • Per la determinazione del compenso in natura si deve sottrarre dalla rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore, quanto eventualmente corrisposto (mediante versamento o trattenuta) per il godimento del fabbricato stesso da parte del dipendente

  • Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza.

Fringe benefit assicurazione vita:

  • I premi sulla vita e contro gli infortuni concorrono alla determinazione del reddito imponibile e sono soggetti nel corso di ciascun periodo paga.

  • Solo in occasione del conguaglio di fine anno è riconosciuta la detrazione fiscale.

  • I premi per polizze vita e extrainfortuni a fronte di regolamenti aziendali o contratti collettivi o accordi sono deducibili fiino ad importo pari al 12% del reddito e al limite massimo di euro 5.164,57 

  • Il diritto alla detrazione d’imposta nella misura del 19% per un importo massimo di euro 1.291,14  spetta solo in relazione ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5%

Prestiti ai dipendenti:

  • Il valore del fringe benefit è pari al 50% della differenza fra gli interessi conteggiati al Tasso Ufficiale di sconto vigente a fine di ogni esercizio e gli interessi passivi sostenuti effettivamente dal dipendente.

  • N.B: il momento di imputazione del compenso in natura e di applicazione della ritenuta alla fonte è quello del pagamento delle singole rate del prestito come stabilito dal relativo piano di ammortamento.


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