Scheda carburante: è ancora necessaria?


AGGIORNAMENTO DELL’1-7-2018:

La scheda carburante potrà  essere utilizzata fino al termine dell’anno 2018. L’obbligo di emissione della fattura elettronica è stato posticipato al primo gennaio 2019. E’ stato introdotto dal primo luglio 2018 tuttavia   l’obbligo di effettuare i pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi in grado di assicurare la tracciabilità (pagamento elettronico).  Tale condizione è necessaria per dedurre deduzione il costo e detrazione dell’iva

Queste le modalità con cui è possibile dedurre le spese sostenute:

  • Estratto conto dal quale risultano i pagamenti effettuati per l’acquisto di carburante (con conseguente esonero all’emissione della scheda carburante). Il mezzo di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione. SI devono inoltre desumere tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, quali ad esempio la data del rifornimento, il soggetto presso il quale è stato effettuato il rifornimento e l’ammontare del relativo corrispettivo.

  • Qualora il contribuente intenda utilizzare la scheda carburante il singolo pagamento effettuato in contanti dà luogo all’indeducibilità del costo e all’indetraibilità dell’Iva relativa al singolo rifornimento. Invece per gli altri acquisti (gli altri rifornimenti), il cui corrispettivo sia stato pagato con moneta elettronica, il contribuente potrà fruire del beneficio della deduzione e della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. 

La legge 106/211, conversione in legge del decreto denominato in gerco denominato “SVILUPPO” ha introdotto una importante novità: l’abolizione della scheda carburante per quei contribuenti che pongano in essere una serie di adempimenti.

Quando è possibile fare a meno del documento:

  • Condizione necessaria per eliminare la scheda carburante per i soggetti IVA che acquistano il carburante per autotrazione, è che questi operino il pagamento esclusivamente con moneta elettronica (carte di credito, bancomat e carte prepagate).

La normativa previgente:

  • Gli acquisti di carburante per autotrazione devono risultare da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al decreto stesso

  • Il documento (la scheda) è sostitutiva della fattura

  • La scheda è obbligatoria per operare la deduzione del costo di acquisto del carburante e della relativa IVA pagata

La nuova disposizione contenuta nel Decreto Sviluppo prevede che gli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante:

  • Carte di credito

  • Carte di debito

  • Carte prepagate

Consentano ai soggetti IVA di liberarsi dall’obbligo della compilazione della scheda carburante.

  • Tale esonero è contemplato perchè l’operatore finanziario che opererà il pagamento si farà carico della di comunicare all’Anagrafe tributaria l’acquisto di carburante.

  • nella scelta delle modalità di pagamento occorrerà tener conto delle commissioni applicate dagli operatori finanziari;

Punti di criticità:

  • Non è chiaro se l’uscita dal sistema della carta carburante renderà necessaria la fattura da parte del distributore. Il dubbio è se la ricevuta sia un documento sufficiente per la detrazione dell’IVA.

Interpello:

  • In relazione a tali dubbi, a seguito di istanza di interpello, è stato affermato che le modifiche apportate dal Decreto Sviluppo sono state adottate in un’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente e vanno comunque coordinate con l’esigenza di disporre di una serie di elementi minimali necessari a consentire la verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione in capo al soggetto acquirente.

Si evince dall’interpello che queste le condizioni da porre in essere:

  • Il pagamento mediante moneta elettronica consente di adempiere all’onere della prova sia ai fini del diritto alla detrazione IVA che per quanto riguarda la deduzione dei costi per le imposte dirette

  • Non è più necessario l’indicazione del numero dei chilometri percorsi (il metodo di pagamento consente ai verificatori una puntuale tracciabilità degli acquisti di carburante nonché il monitoraggio delle spese sostenute)

  • Un elemento di difficoltà è sicuramente la mancata indicazione dell’imposta scorporata e, in particolare, di quella detraibile da indicare nel registro IVA acquisti.

Soluzione prospettata:

  • Si potrebbe ipotizzare l’emissione di un documento riepilogativo dell’estratto conto nel quale indicare l’imposta scorporata e quella detraibile.

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