Il ricorso tributario: brevi cenni sulla procedura

 

Aggiornamento del 19/02/2013

Processo tributario: atto valido anche senza delega scritta:

  • La Corte di Cassazione ha puntualizzato che nell’ambito del  processo tributario l’agenzia delle Entrate, se non rappresentata direttamente dal suo direttore, è validamente rappresentata ad altra persona competente pur in mancanza di procura

  • N.B: Anche in caso di firma illeggibile apposta dal delegato non vi sono rischi circa l’idonea rappresentanza.

Aggiornato al 07/05/2012

Dal prossimo 15 maggio le Commissioni tributarie potranno utilizzare la Pec (posta elettronica certificata) per inviare alle parti le comunicazioni relative ai dispositivi delle sentenze e agli avvisi di trattazione delle udienze.

Il processo tributario è lo strumento di difesa in materia fiscale in mano al contribuente per appellarsi a disposizioni di natura tributaria ed impositiva.

Caratteristiche del procedimento:

  • Il processo, è caratterizzato da un notevole livello di tecnicismo, forse più che nei procedimenti di natura penale e civile.  Il contribuente che decida di intraprendere tale strumento di difesa non potrà quindi non tener conto della sua complessità. Sono dunque richieste conoscenze specifiche senza le quali, indipendentemente dalla bontà delle argomentazioni a supporto della propria tesi, chiunque voglia ricorrere alle commissioni tributarie è destinato a soccombere ancora prima dell’instaurazione del giudizio vero e proprio.

Fase Preliminare della procedura:

  • Quando il contribuente intende adire le commissioni tributarie deve innanzitutto accertarsi che la materia del contendere rientri nella giurisdizione delle commissioni.

  • In secondo luogo deve verificare il termine temporale entro il quale il ricorso va presentato a pena di inammissibilità.

  • La terza operazione preliminare alla proposizione di un ricorso consiste nell’individuazione dell’Ufficio o ente destinatario del ricorso medesimo.

  • Il quarto ed ultimo punto, strettamente connesso al terzo, riguarda l’individuazione della commissione tributaria competente, prestando particolare attenzione nel caso di ricorsi aventi per oggetto atti emanati dai Centri di Servizio.

Fase di proposizione del ricorso:

  • Con la costituzione in giudizio del ricorrente si instaura la fase contenziosa vera e propria: da questo momento in poi il ricorrente non può più preoccuparsi esclusivamente della rispondenza formale dei propri atti e della validità delle proprie argomentazioni

  • Dovrà tenere sotto costante controllo l’evoluzione del procedimento con riferimento anche alle azioni ed alla documentazione eventualmente prodotta dalle altre parti e dai componenti della commissione tributaria adita, eccependo se del caso eventuali infrazioni procedurali non rilevabili d’ufficio.