I Buoni Lavoro

Aggiornato al 18/04/2017

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IMPORTANTE NOVITA’:

  • Il d.l. 25  – 2017, ha abrogato la disciplina dei voucher.  E’ tuttavia possibile usufruire dei buoni acquistati entro il 17 marzo 2017.

  • La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha emanato un parere riguardante i dubbi interpretativi sulla disciplina residua. Se trattasi infatti di abrogazione in toto” non è seguito un regime normativo transitorio applicabile entro fine anno.

IL PARERE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Il neo costituito Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare n. 1 – 2016 detta importanti chiarimenti per ciò che attiene il lavoro accessorio. Nella fattispecie viene indicato l’indirizzo PEC a cui inviare la comunicazione preventiva  relativa all’utilizzo di lavoratori con VOUCHER.

LA CIRCOLARE

I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO:

Il ministero del lavoro ha emanato sul proprio sito il seguente comunicato, utile per dirimere dubbi interpretativi nel periodo transitorio fino al 31-12-2017, periodo entro il quale potranno essere ancora utilizzati i VOUCHER esistenti:

  • “Il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”, dispone, al primo comma dell’articolo 1, l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 51 del Decreto legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio. Al comma 2 la norma prevede che possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto”.

Anche L’inps si è espressa con un messaggio del 14/04/2017 per dettare chiarimenti circa il residuo periodo di tempo entro il quale è ancora consentito l’utilizzo dei Vocher:

IL MESSAGGIO INPS

 

CHIARIMENTO INPS UTILIZZO VOUCHER BABY SITTING:

  • L’Inps rende noto che è è ancora possibile emettere voucher baby sitting – contributo asilo nido.  L’Istituto continuerà a erogare il beneficio con questa modalità.

Dall’ 8 – 10 -2016  è entrate  in vigore la comunicazione preventiva obbligatoria dei voucher.  Corre di conseguenza l’obbligo di comunicazione preventiva prima dell’inizio di ciascuna prestazione. Queste le categorie ricomprese: imprenditori non agricoli o professionisti ed imprenditori agricoli. 

  • i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

  • I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

N.B: Fintanto non sarà reso noto il numero di telefono a cui inviare l’SMS si ritiene opportuno inoltrare la suddetta comunicazione preventiva con i canali già previsti per il lavoro intermittente, ovvero : SMS al numero 3399942256 –  mail a:  intermittenti@pec.lavoro.gov.it.

  • Il Ministero del Lavoro detta chiarimenti  circa l’utilizzo dei voucher nei rapporti di lavoro occasionale.

  • Viene attenuata la disposizione che limitava l’utilizzo del voucher nei 30 giorni dal giorno dell’acquisto. Tale disposizione varrà fino al momento in cui verrà implementata la procedura telematica. 

  • Viene poi precisato che il minimo previsto come importo orario del voucher non deve essere applicato al settore agricolo.

Il ministero del lavoro ha emanato una serie di domande – risposte utili a chiarire i dubbi più frequenti riguardo l’utilizzo dei voucher:

1) Nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l’attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì i committenti non agricoli o professionisti devono effettuare la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro per ciascun singolo giorno ovvero possono effettuare un’unica comunicazione? Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.
2) I datori di lavoro agricoli come devono effettuare la comunicazione? La comunicazione per i datori di lavoro agricoli presenta contenuti parzialmente diversi rispetto a quella degli altri committenti. Può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale “fino a tre giorni” e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività.
3) Per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – occorre effettuare due comunicazioni distinte oppure risulta sufficiente un’unica comunicazione? È sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.
4) Le variazioni e/o modifiche devono essere comunicate almeno sessanta minuti prima delle attività cui si riferiscono? La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi: – se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa; – se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione; – se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario; – se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario; – se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore; – se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi; – se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.
5) La mancata comunicazione delle variazione viene sanzionata con la medesima sanzione prevista per la mancata comunicazione? Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell’obbligo di comunicare entro 60 minuti dall’inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all’articolo 49, comma 3, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dà luogo, pertanto, all’applicazione della relativa sanzione.
6) Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell’INPS né la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro si procede esclusivamente con il provvedimento di maxi sanzione per lavoro “nero” oppure occorre contestare anche la mancata comunicazione? Si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla prima.
7) I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS ecc.) devono effettuare la comunicazione alla DTL competente per territorio? No. I soggetti indicati e gli altri soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro, ma provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell’INPS.
8) La comunicazione può essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato per conto dell’impresa? Si. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della L. n. 12/1979 possono effettuare le comunicazioni in questione per conto dell’impresa ferma restando, come richiesto dalla circ. n. 1/2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, l’indicazione anche nell’oggetto della e-mail del codice fiscale e della ragione sociale dell’impresa utilizzatrice dei voucher.
9) Ogni comunicazione deve riguardare un singolo lavoratore al massimo? No, le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.
10) Qual è la sede competente dell’Ispettorato dove inviare la comunicazione? È quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l’adempimento dell’obbligo.

E’ L’INPS che ha il ruolo di gestore dei BUONI LAVORO. L’ente agisce da concessionario nell’ambito del sistema di assunzione e contribuzione alternativo. Le prestazioni occasionali accessorie ricevute da committenti può essere regolamentato attraverso l’acquisto dei predetti buoni che vengono consegnati ai prestatori/lavoratori occasionali e da questi ultimi riscossi in qualsiasi ufficio postale italiano.

Valore dedi buoni lavoro:

  • Il valore nominale è pari a 10 euro ma sono previsti anche buoni da 50 e 20 euro non separabili.

Nel valore del buono è già ricompresa la contribuzione ai seguenti enti e nelle seguenti misure (esempio su un buono di valore unitario pari a 10 euro):

  • 13% per gestione separata INPS

  • la contribuzione 7% a favore dell’ INAIL

  • 5% a favore dell’Inps per il servizio reso

N.B: Il valore netto del buono è quindi di euro 7,50 che restano effettivamente in tasca al lavoratore.

Modalità di acquisto dei buoni:

  • Cartacea

  • Telematica che è accessibile dalla pagina “servizi ON LINE ‘ del portale INPS

  • Tramite rivenditori di monopoli autorizzati.

NB: Nel caso dell’acquisto dei buoni lavoro da parte di imprese familiari la procedura possibile è solo quella telematica in quanto cambia la contribuzione ed il valore netto corrisposto al prestatore.

Modalità di riscossione:

  • La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire come detto presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale.

  • Per consentire la riscossione del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali l’INPS raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando tutti i campi: dal codice fiscale del committente/datore di lavoro al codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.

  • I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati possono essere riscossi nella relativa rete tabaccai.

Novità:

  • L’INPS ha siglato una convenzione con l’Istituto Centrale delle Banche Popolari per l’erogazione dei voucher di lavoro occasionale.

  • E’ ora possibile acquistare e riscuotere i buoni lavoro anche  presso le Banche abilitate

  • I buoni lavoro emessi dalle banche aderenti sono pagabili e rimborsabili esclusivamente dal circuito bancario.


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