Chiarimenti sulle compensazioni in presenza di ruoli scaduti

L’Agenzia delle  Entrate con la circolare n. 13/2011 chiarisce in merito al divieto di compiere compensazioni, in presenza  di debiti iscritti a ruolo scaduti, di importo superiore ad 1.500 euro.

Per quali compensazioni opera il divieto:

  • Il nuovo divieto riguarda le sole compensazioni orizzontali, afferenti a crediti e debiti di diversa natura (esempio tipico:  utilizzo credito IVA  per compensare ritenute IRPEF) tramite il modello F24.

Quali compensazioni sono escluse:

  • Sono escluse le compensazioni verticali, cioè quelle che riguardano la stessa imposta), anche se esposte nel modello F24.

Quando opera il divieto:

  • Il divieto  scatta allo scadere del  termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo.

  • La preclusione non opera, invece, nel caso di ruoli non ancora scaduti o per i quali sia stata concessa una sospensione.

N.B: Non è consentito effettuare alcuna compensazione se non si assolve, preliminarmente, l’intero debito iscritto a ruolo, di importo complessivo superiore a 1.500 euro, per il quale è scaduto il termine di pagamento.

Quali importi considerare ai fini del calcolo:

  • Ai fini del calcolo del suddetto limite, la circolare stabilisce bisogna fare riferimento agli importi scaduti in essere al momento del versamento.

Estinzione parziale delle somme iscritte a ruolo:

  • In caso di pagamento parziale, il contribuente deve comunicare all’agente della riscossione le posizione debitorie da estinguere

  • L’ente esattore ha annunciato di aver messo a punto l’apposito modulo di comunicazione.

Applicazione sanzione per il mancato rispetto delle suddette disposizioni:

  • Sanzione del 50%: è misurata sull’intero importo del debito iscritto a ruolo, ma trova un limite nell’ammontare compensato.

  • Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, la sanzione sarà pari all’importo compensato.

  • ESEMPIO: In presenza di un debito per 30.000 e di compensazione per 10.000, la sanzione è pari a 10.000.