Il contratto di lavoro a chiamata




AGGIORNATO AL 06/02/2012

Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere determinate prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale) o per svolgere prestazioni in determinati periodi nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

E’ previsto in due forme:

Con o senza obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità, a seconda che il lavoratore scelga di essere o meno vincolato alla chiamata.

Ratio della norma:

  • L’obiettivo del contratto intermittente è la regolarizzazione della prassi del cosiddetto lavoro a fattura, usato finora per le richieste di attività lavorativa non occasionale ma con carattere intermittente. Rappresenta anche un’ulteriore possibilità di inserimento o reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro.

APPLICAZIONE:

  •  Può essere stipulato da qualunque impresa, ad eccezione di quelle che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla legge sulla sicurezza nei posti di lavoro:

  • A) con qualunque lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, indicate dalla tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (in attesa delle regolamentazioni dei contratti collettivi)

  • B) indipendentemente dal tipo di attività:

  • con lavoratori con meno di 25 anni o con più di 45 anni, anche pensionati

  • per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie)

  • N.B: Tale schema Non può essere stipulato dalla pubblica amministrazione

CARATTERISTICHE:

  •  Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.

Non è possibile ricorrere al lavoro intermittente nei seguenti casi:

  • Sostituzione di lavoratori in sciopero

  • Se si è fatto ricorso nei sei mesi precedenti a una procedura di licenziamento collettivo, ovvero se è in corso una sospensione o riduzione d’orario con cassa integrazione (questo divieto è derogabile da un accordo sindacale) per le stesse unità produttive e/o mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.

Retribuzione e indennità:

  • Al lavoratore intermittente deve essere garantito un trattamento economico pari a quello spettante ai lavoratori di pari livello e mansione, seppur riproporzionato in base all’attività realmente svolta. 

  • Per i periodi di inattività, e solo nel caso in cui il lavoratore si sia obbligato a rispondere immediatamente alla chiamata, spetta un’indennità mensile, divisibile per quote orarie. 

  • È stabilita dai contratti collettivi, nel rispetto dei limiti minimi fissati con decreto ministeriale, e non spetta nel periodo di malattia oppure di altra causa che renda impossibile la risposta alla chiamata.

  • Il rifiuto di rispondere alla chiamata senza giustificato motivo può comportare la risoluzione del rapporto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, ed il risarcimento del danno la cui misura è predeterminata nei contratti collettivi o, in mancanza, nel contratto di lavoro.

  • I contributi relativi all’indennità di disponibilità devono essere versati per il loro effettivo ammontare in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.

  • Nel caso di lavoro intermittente per predeterminati periodi della settimana, del mese o dell’anno l’indennità è corrisposta solo in caso di effettiva chiamata.

Precisazioni:

  • Il lavoro intermittente è immediatamente utilizzabile anche per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie).

Il contratto di lavoro a chiamata è valido esclusivamente se stipulato in forma scritta. Deve necessariamente contenere, a pena di nullità i seguenti elementi:

  • Durata

  • Luogo e modalità della disponibilità,  preavviso di chiamata del lavoratore (non può essere inferiore a un giorno lavorativo)

  • Trattamento economico, compresa la relativa indennità di disponibilità

  • Modalità con cui il datore di lavoro intenda richiede l’esecuzione della prestazione

  • Modalità di pagamento del lavoratore

  • Misure di sicurezza specifiche così come stabilito dalle disposizione di legge

Non si può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:

  • Per mancata valutazione dei rischi

  • Nel caso in cui vi siano stati licenziamenti operati nei sei mesi precedenti l’assunzione

  • Se è in corso corso una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario

Schema di contratto a chiamata

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