L’indennità di malattia

L’indennità di malattia spetta ai lavoratori che si assentano dal luogo di lavoro per malattia, e viene riconosciuta in luogo della retribuzione. E’ corrisposta di norma  dall’INPS, a far data dal quarto giorno lavorativo di assenza, e per un periodo massimo annuale non superiore a 180 giorni. I primi tre sono indennizzati dal datore di lavoro.

Requisito per poter beneficiare dell’indennità:

  • Il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante un certificato attestante la  di malattia, emesso in due copie. Tale certificazione deve essere consegnata tempestivamente alla sede INPS di appartenenza, ed al datore di lavoro.

Chi può richiederla:

  • La quasi totalità del lavoratori dipendenti, quali operai, impiegati del settore Terziario e dei Servizi, anche i disoccupati, purchè il rapporto di lavoro non sia cessato o sospeso da più di 60 giorni.

Cause di decadenza:

    • Ancorchè spettante,  l’indennità viene revocata per i giorni di ritardo nell’invio del certificato o per ingiustificata assenza del lavoratore  in sede di controllo ispettivo da parte degli organi competenti.


Quanto spetta:

  • Per i primi 20 giorni di malattia l’indennità è pari al 50% della retribuzione media giornaliera. Dopo tale scadenza l’indennità sale al 66,66%.

Casi particolari:

  • Ai lavoratori con contratto a tempo determinato, il diritto all’indennità di malattia spetta per periodi non superiori all’attività svolta nell’ultimo anno, con un massimo di 180 giorni annui.

  • Ai lavoratori in part time verticale l’indennità spetta solo per i giorni in cui avrebbe lavorato.

Malattia contratta nel periodo di vacanza:

  • Nel caso in cui la malattia sorga durante le ferie, queste si considerano interrotte. Il lavoratore è tenuto a comunicare lo stato di malattia al datore di lavoro e all’Inps.

La reperibilità:

  • Il lavoratore ha l’obbligo di rimanere a casa, per eventuali controlli da parte degli enti ispettivi. Le  fasce orarie, comprese le domeniche e i giorni festivi sono le seguenti:

  1. dalle 10,00 alle 12,00

  2. dalle 17,00 alle 19,00

N.B: La prima assenza ingiustificata alla visita di controllo determina la perdita totale dell’indennità, fino ad un massimo di 10 giorni. In caso di seconda assenza ingiustificata, si applica la riduzione del 50 per cento dell’indennità, per il restante periodo di malattia.

Lavoratori parasubordinati:

  • Anche i lavoratori parasubordinati spetta l’indennità, interamente a carico dell’Inps, a condizione che il lavoratore abbia accumulato almeno almeno 3 mesi di contribuzione alla Gestione Separata.

Quanto spetta:

  • L’indennità di malattia spetta per un numero di giorni pari ad un sesto delle giornate lavorate nell’anno antecedente all’inizio della malattia.

  • Non hanno diritto all’indennità le malattie di durata inferiore a 4 giorni.

  • Ai lavoratori parasubordinati si applicano le stesse modalità previste per i lavoratori dipendenti.


 

 

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