L’istituto del congedo parentale

Fonte DPL MODENA – AGGIORNAMENTO DEL 21/11/2013

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si pronuncia in relazione alla possibilità che la contrattazione collettiva di settore di secondo livello intervenga nel disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. Questa la risposta:

  • “…stante l’assenza di un esplicito riferimento al livello “nazionale” della contrattazione, non vi sono motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare “le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell’art. 32, D.Lgs. 151/2001] su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa” possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello.

Il CONGEDO PARENTALE, conosciuto in passatato anche come “ASTENSIONE FACOLTATIVA” dal lavoro è riconoscito ad entrambi i genitori. Può essere utilizzato fino al compimento dell’ottavo anno di età da parte del  del bambino, per un periodo complessivo (somma dei periodi di concedo del padre e della madre) pari a mesi 11, elevabile, in caso di parto plurimo.

N.B: Non c’è incompatibilità  della fruizione contemporanea del congedo parentale da parte dei due genitori. Il Padre, in particolare, può utilizzare il proprio periodo di congedo anche contemporaneamente alla madre o quando  quest’ultima  usufruisce dei riposi giornalieri per l’allattamento.  Il diritto spetta per  i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici madri autonome per tre mesi.

Durata massima del congedo parentale e modalità di fruizione:

  • I congedi parentali non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi.

  • Alla madre compete, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.

  • Al padre compete un periodo facoltativo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi elevabile a 7 se questi fruisce del congedo parentale per almeno 3 mesi.

N.B: Se il padre fruisce del congedo parentale per almento 3 mesi il periodo complessivo dei congedi per i genitori è elevato a 11 mesi.

Congedo parentale per lavoratrici autonome:

  • Le lavoratrici autonome hanno il diritto a fruire del congedo parentale per un massimo di tre mesi entro l’anno di vita del bambino.

Genitori con figli affetti da Handicap:

  • La lavoratrice madre  di minore con handicap in situazione di gravità accertata ha diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale.

Frazionabilità del periodo di fruizione dell’agevolazione:

  • La frazionabilità del periodo di congedo parentale avviene  per scelta del lavoratorore.

Malattia durante il congedo parentale:

  • L’insorgere di malattie durante il congedo parentale interrompe il periodo. La scadenza sarà quindi posticipata.

  • Si tratterà di   inviare all’azienda il relativo certificato medico e comunicare esplicitamente la volontà di sospendere il congedo per la durata  del periodo di malattia ed eventualmente spostarne l’utilizzo.

Il genitore richiedente deve allegare alla domanda:

  • Certificato di nascita per accertare l’effettivapaternità o maternità.

  • Dichiarazione di responsabilità dell’altro genitore da cui risulti il periodo di congedo fruito per il medesimo figlio.

  • Periodi di astensione eventualmente già fruiti per lo stesso figlio.

  • Impegno di comunicare le variazioni che interverranno.