730/2009 le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate su alcune tipologie di spese detraibili

Con circolare 18/E del 21 aprile, l’Agenzia delle Entrate esamina delle casistiche ricorrenti nella dichiarazioni fiscali ed in particolare nel modello 730/2009 di rilevante interesse. I temi trattati, in risposta ad interpelli formulati, sono quelli  che meritano precisazioni, per evitare fraintendimenti da parte dei contribuenti nell’elaborazione dei modelli dichiarativi.

Familiari a Carico con residenza all’estero:

  • Il dichiarante residente in Italia, che eroga assegni alimentari in favore di componenti a carico (familiari) può beneficiare della detrazione prevista per “altri familiari a carico”, purchè dimostri l’erogazione delle somme tramite Bonifico bancario ed alleghi idonea autocertificazione.

Indicazione della residenza:

  • Non è dovuta nessuna indicazione nel caso non sia intervenuta modifica nel periodo 01/01/2008 – 31/12/2008.

Detrazioni per la formazione dei docenti:

  • E’ contemplata, nei limiti del 19% calcolato su un massimo di 500 euro.
  • Anche in questo caso occorre idonea autocertificazione con la quale si indichi che effettivamente le spese sostenute riguardano il soggetto dichiarante e documentate con fattura o ricevuta fiscale.

Scontrini parlanti:

  • Per le spese mediche riferite ad acquisto di medicinali è pienamente operativa la procedura dello “SCONTRINO PARLANTE”. Gli scontrini dovranno quindi riportare l’indicazione del codice fiscale del destinatario

Detrazione canoni locazione:

  • La detrazione è contemplata ESCLUSIVAMENTE per gli studenti fuori sede per un importo di 2.633 euro (detrazione pari al 19% del medesimo)

Spese di ISTRIZUINE:

  • Se sostenute per la frequenza di università private, sono a tutti gli effetti equiparate a quelle sostenute per per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani, purchè il loro ammontare non superi quello stabilito dall’università pubblica.

Previdenza Complementare:

  • Dette somme sono deducibili purchè già non dedotte dal datore di lavoro.

FONTE: FISCO OGGI