L’assicurazione contro gli infortuni domestici

Il 31/01/2009 scadrà il termine per pagare i contributi  di coloro che, con un’età compresa tra i 18 e 65 anni, svolgono, in via continuativa e senza vincolo di subordinazione, un lavoro finalizzzato a garantire le cure della propria famiglia e della propria casa.

Prima iscrizione: Per i soggetti che si iscrivano per la prima volta il pagamento si può compiere  ritirando l’apposito Bollettino di C/C in dotazione presso gli uffici postali. L’importo da corrispondere è pari ad Euro 12,91.

Rinnovo iscrizione: Per coloro che sono già che risultano già  iscritti, perverrà, presso il proprio domicilio, una comunicazione da parte dell’INAIL, in cui vengono riportati i dati dell’assicurato ed il relativo importo da corrispondere. Anche in questa circostanza la scadenza per operare il pagamento nei tempi è la medesima, 31/01/2009. E’  comunque contemplata la possibilità di usufruire del Bollettino di C/C sopra menzionati, in uso presso gli uffici postali, qualora la modulistica non sarà ricevuta.

Pagamento del premio online: Da quest’anno è contemplata anche la possibilità di operare il pagamento tramite  procedura informatizzata (Online) tramite strumenti di pagamento elettronici (carte di credito).

Sono esonerati dal pagamento del premio: Gli assicurati che nell’anno precedente abbiamo dichiarato un reddito inferiore ad Euro  4.648,11 (se questo è il reddito percepito dall’unico componente) o  inferiore ad Euro  9.296,22 ( se riferito al  reddito dell’intero nucleo  familiare). In questo caso, per certificare la sussistenza del requisito indicato,  in caso di prima iscrizione devrà essere  compilato il modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti (Disponibile  presso  associazioni delle casalinghe, Patronati, le sedi INAIL) ed ai medesimi consegnato.

N.B: Per gli anni successivi alla prima iscrizione, se persistono i requisiti per l’esonero, i soggetti  beneficeranno della copertura assicurativa, senza operare comunicazione alcuna ed alcun pagamento. Diversamente, non rientrando più nei suddetti requisiti,  i soggetti dovranno  operare una comunicazione per la cancellazione, anch’essa inoltrata agli enti sopra menzionati, tramite modulistica conforme.

Fonte: INAIL