Il compenso erogato dalle società di capitali all’amministratore


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Gli amministratori delle Società di capitali di norma possono percepire un compenso, affinchè sia remunerata la loro attività di amministrazione e  controllo svolta in azienda.

L’ entità e le modalità con cui erogare le suddette somme variano in relazione a molteplici fattori  e sono erogate in misura:

  • Fissa

  • Variabile in base agli utili

  • Mista

Per ciò che attiene la periodicità, questa è stabilita a priori, può essere:

  • Mensile

  • Trimestrale

  • Annuale

Ricordiamo che lo statuto della Società deve espressamente contemplare la possibilità di erogazione del compenso, e comunque il medesimo deve essere  deliberato in sede di ASSEMBEA ORDINARIA da parte dei soci.

Insindacabilità sulla  congruità del compenso erogato:

    • L’entità del compenso deve essere ritenuta CONGRUA rispetto all’impegno profuso, le mansioni svolte, e le dimensioni della Società. Recenti sentenze della Cassazione hanno comunque stabilito che  non si può sindacare la congruità delle somme erogate.


Deducibilità del compenso e trattamento ai fini fiscali e contabili:

  • Ricordiamo che, per la Società erogante il compenso, il medesimo è integralmente DEDUCIBILE dal reddito di periodo ai fini della base imponibile IRES. Il criterio di di contabilizzazione è PER COMPETENZA, ovvero al momento in cui viene stabilito (delibera assembleare), e non anche al momento del pagamento. Nella fattispecie tuttavia il trattamento fiscale viene gestito con  il principio di CASSA ALLARGATA, ovvero il pagamento delle somme entro il 12 Gennaio viene comuque ricompreso nella competenza del’anno precedente.

Adempimenti di natura previdenziale:

  • Gli amministratori devono iscriversi presso la sede Inps territorialmente competente, per adempiere in modo corretto al pagamento degli oneri contributivi. La Gestione previdenziale idonea è denominata “SEPARTA”. Ricordiamo che l’entità delle aliquote contributive,  oggetto di revisione annuale, è così ripartita:

  • 2/3 dell’onere complessivo  sono a carico della società

  • 1/3 dell’onere complessivo a carico  dell’amministratore (comunque  trattenute dalla Società e versate in nome e per conto dell’amministratore entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione)

Iscrizione INAIL:

  • Anche gli Amministratori, al pari degli altri lavoratori hanno  l’obbligo di iscrizione presso l’INAIL a copertura di eventuali  infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Saranno esentati quegli amministatori che  dimostrino  di non svolgere la propria attività di collaborazione in modo rischioso. Per gli iscritti, l’entità del premio sarà commisurata  sul massimale assunto per il calcolo delle rendite assicurative.

Trattamento di Fine Mandato:

  • Il T.F.M. è un’indennità da corrispondere agli amministratori alla scadenza del mandato. Anche questa deve risultare da atto costitutivo della società o dall’assemblea dei soci. Può essere  stabilito in misura fissa o percentuale

  • Il diritto a  percepire l’indennità devi risultare  da data certa anteriore all’inizio del rapporto.

La società può decidere di accantonare l’indennità di fine mandato in una polizza di assicurazione, ai fin di:

  • Salvaguardare l’equilibrio finanziario nell’esercizio in cui dovrà essere corrisposta l’indennità

  • Rivalutare il capitale accantonato

  • Blindare le somme accantonate rispetto alle pretese di eventuali creditori sociali

L’ANNOSA PROBLEMATICA LEGATA ALLA CONTRIBUZIONE INPS:

  • Il D.L. n.78/2010 ha chiarito un aspetto oggetto di grande contenzioso in passato: quale inquadramento contributivo spetta a quegli amministratori e soci che svolgono attività commerciale e ricevono un compenso in qualità di  amministratori.

Requisito della “prevalenza”:

  • Se l’attività svolta in azienda da tale soggetti è prevalente, scatta l’obbligo per coloro di iscriversi alla gestione commercianti, ancorchè il medesimi soggetti  sono iscritti alla gestione separata.

  • N.B: l’INPS, tra l’altro, si è pronunciata sulla retroattività della norma. Nella pratica può quindi accadere che l’Inps richieda agli amministratori/lavoratori il versamento dei contributi, oltre agli interessi ed alle sanzioni, per gli anni precedenti (massimo cinque).

  • Contestualmente l’Inps sarà obbligata a restituire il maggior contributo previdenziale versato alla gestione separata, differenza tra aliquota 26,72%  (27,72 a partire dal 2012) riservata ai soggetti privi di altra iscrizione,  e 17,00%, riservata per soggetti che ne possiedono un’altra.

Modalità operativa per richiedere la restituzione:

  • Per la restituzione delle somme versate in eccesso è necessario presentare nuovamente le denunce contributive mensili relative ai versamenti dei compensi amministratori (UNIEMENS) assoggettando l’imponibile previdenziale all’aliquota più bassa.

INTERPELLO: INDENNITA’ DI MALATTIA PER AMMINISTRATORI DI S.R.L.

  • Il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in relazione alla configurabilità dell’indennità economica di malattia nei confronti degli amministratori di S.r.L. iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

  • La risposta in sintesi: Gli amministratori, così come tutte le altre categorie di iscritti alla Gestione separata sono tutelati ai fini dell’indennità  di maternità e dell’assegno al nucleo familiare, con la sola esclusione di coloro i quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e dei pensionati.

L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL PER SOCI ED AMMINISTRATORI

  • La circolare n. 66 del 7 novembre 2008, rilasciata dall’INAIL indica chiaramente  che i soci e gli amministratori possono essere assicurati a condizione che, svolgano, all’interno Società presso cui operano, un lavoro manuale o intrattengano un rapporto di natura subordinata.

  • N.B: Diversamente, l’assicurazione non è dovuta. La semplice attività di “sovraintentenza“ svolta dai soci o dagli ammnistratori, ad esempio, nei confronti di un soggetto terzo non genera obbligo di assicurazione.

LA CIRCOLARE INAIL

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