Le collaborazioni occasionali

Quando in gergo  si parla di “lavoro occasionale”, si può fare riferimento a due diverse tipologie:

  • Lavoro autonomo di natura occasionale

  • Le prestazioni occasionali (collaborazioni coordinate e continuative occasionali a portata limitata)

Il lavoro autonomo di carattere occasionale:

  • In linea generale, si può affermare che in questa tipologia di redditi  sono da annoverare  le attività di lavoro  autonomo. Le prestazioni svolte tuttavia non devono possedere i requisiti della abitualità, professionalità, continuità e coordinazione. In altre  parole questa attività deve possedere la caratteristica della saltuarietà, intesa con significato temporale (non deve o protrarsi nel tempo o ripetersi) e con accezione economica. Al ricevimento del compenso, il prestatore di lavoro occasionale deve consegnare al suo committente una ricevuta attestante l’importo delle delle somme richieste. Tale importo è assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%. Normalmente il prelievo effettuato non esaurisce gli adempimenti fiscali.  L’obbligo dell’elaborazione della dichiarazione annuale è finalizzata a determinare il corretto carico fiscale, con la necessità di integrare il pagamento  Irpef eventualmente dovuto (oltre a quello pari al 20 pocanzi menzionato).

Contributi Previdenziali:

  • L’ obbligo del pagamento dei contributi previdenziali INPS scatta al superamento del limite di reddito annuo pari 5.000 euro. Se ciò accade scatta da parte del prestatore di lavoro occasionale  l’obbligo di iscrizione alla “Gestione separata” INPS e conseguente versamento di quei contributi calcolati sulla parte di reddito eccedente il limite dei 5000 euro.

Obblighi contributivi per i prestatori che superano la soglia dei 5000,00 EURO ed adempimenti:

  • I lavoratori devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione, a meno che non si tratti di collaboratori o soggetti assimilati già iscritti. Qualora tale soglia fosse superata col concorso di più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso ed il totale di quelli erogati nel mese, secondo la regola già esposta nella circ. 56/04 per l’aliquota aggiuntiva dell’1%, in vigore dal 2004 al 2006 (v. es. di calcolo in Aliquota aggiuntiva).

Contributo, versamento, denuncia:

  • Ai lavoratori autonomi occasionali si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale ed accredito contributivo.

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