ART. 22 – Modifica alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

L’art. 22 della Legge 133/08 modifica radicalmente il primo comma dell’art. 70 – D.Lgs 276/2003 in tema di lavoro accessorio. La nuova norma considera le prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di:

  • Lavoro domestico
  • Lavoro reso nell’ambito di prestazioni di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti
  • Insegnamento privato supplementare
  • Manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà
  • Periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta’, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’universita’ o un istituto scolastico di ogni ordine e grado
  • Attivita’ agricole di carattere stagionale
  • Impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi
  • Consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

 

Modifica al comma 5 – art. 72 del D.Lgs 276 – 2003:

Sarà Il Ministro del lavoro ad individuare il concessionario del servizio, con determinazione dei criteri e modalità per  procedere ai versamento dei relativi  contributi. In attesa del decreto ministeriale, i concessionari  preposti saranno:

  • L’INPS
  • Le Agenzie per il Lavoro

 

Fonte: Parlamento Italiano