L’imposta regionale sulle attività produtttive

L’I.R.A.P.  (Imposta regionale sulle attività produttive)  istituita con il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è dovuta da coloro che esercitano abitualmente, nel territorio della Regione, un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione di beni o servizi.

Questi sono i soggetti interessati al pagamento dell’imposta:

  1. Le società, le persone fisiche e gli enti che esercitano attività commerciale

  2. Le persone fisiche, le società semplici ed equiparate che esercitano attività di lavoro autonomo

  3. Gli enti privati non commerciali

  4. I produttori agricoli titolari di reddito agrario, ad eccezione dei soggetti in regime di esonero IVA

  5. Gli enti e le amministrazioni pubbliche

I suddetti soggetti, hanno l’obbligo, a chiusura dell’esercizio fiscale, di presentare apposita dichiarazione, contenuta nel Modello Unico. L’aliquota base viene definita in relazione alla tipologia di attività svolta. E’ facoltà di ogni singola regione modificare poi tale entità,  con differenziale pari al punto percentuale. In origine l’importo base è stato stabilito con aliquota pari al 4,25%. La finanziaria 2008 ha modificato tale limite, determinando la nuova al 3,90%, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Aliquote specifiche sono previste per:

  • Settore agricolo e cooperative della piccola pesca: aliquota stabilita  nella misura dell’1,9% fino al 31/12/2007, dal periodo seccuessivo il  3,75%;

  • Enti pubblici: dall’anno 2000:   8,5%; nel caso esercitino anche attività agricole o commerciali l’aliquota è quella prevista per tali attività.

Questi i codici per il versamento dell’imposta. Dettti importi vanno corrisposti entro le stesse scadenze  previste per le imposte sui redditi, utilizzando il Modello F24:

I codici tributo da utilizzare sono:
3800 IRAP – saldo
3812 IRAP acconto – prima rata
3813 IRAP acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione
3805 Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

Per gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni:

  • L’imposta determinata con il metodo retributivo deve essere versata con acconti mensili pari all’8,5% degli stipendi e degli altri emolumenti corrisposti nel mese precedente;

  • Per l’imposta determinata con metodo non retributivo devono essere versati acconti alle scadenze previste dalle disposizioni in materia di imposte sui redditi;

  • Il versamento a saldo deve essere effettuato entro il termine per la presentazione della Dichiarazione IRAP

La Finanziaria 2008 ha introdotto importanti novità in tema IRAP:

  • Diminuzione dell’aliquota al 3,9% , con facoltà, per le singole Regioni di modificare detta aliquota entro i limiti del punto percentuale

  • Modalità di determinazione e calcolo del valore imponibile, in relazione alle diverse categorie di soggetti.

Dal 2008 le regole di determinazione dell’imposta varieranno a seconda che i soggetti passivi d’imposta siano:

  1. Società di capitali ed enti commerciali

  2. Società di persone commerciali e imprenditori individuali

Per gli i contribuenti di cui al punto 1. la base imponibile sarà determinata dalle poste in bilancio, senza più rilevare le variazioni in diminuzione ed aumento  ai fini delle imposte dirette.
Per gli i contribuenti di cui al punto 2. la base imponibile sarà determinata dai componenti positivi e negativi così stabiliti come per la  determinazione del reddito d’impresa.

N.B: i contribuenti in contabilità ordinaria, nella fattispecie  imprenditori individuali e società di persone potranno optare per la determinazione della base imponibile IRAP in base alla procedura prevista per le società di capitali e degli enti commerciali. Ricoriamo che l’adesione va comunicate con modalità esclusivamente telematica entro il 31-10-2008.