Guida alla registrazione dei contratti di locazione di beni immobili

Entro quanto va registrato il contratto

 

L’obbligo di registrazione dei contratti di locazione di beni immobili scatta a far data di  stipula dell’atto. La registrazione deve avvenire entro trenta giorni 30 giorni,  se anteriore, dall’inizio della loro esecuzione. Per i fabbricati l’imposta da corrispondere è pari al 2% del canone annuo stabilito, con un minimo pari a 67,00  Euro.

Chi deve pagare le imposte di registro

 

Di norma l’obbligo del pagamento delle imposte spetta ad entrambi i soggetti in parti uguali, pur essendo entrambi responsabili in solido per il pagamento dell’intera imposta.

 

Quando scatta l’obbligo di registrazione

 

L’obbligo di registrazione per tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili di qualsiasi ammontare, scatta se  la durata del contratto è superiore a 30 giorni  (Legge 449 /97, art. 21 co.18).

Risparmio in termini percentuali per pagamento relativo all’intera durata del contratto

 

Ricordiamo che per i contratti di locazione (e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale) c’è la possibilità di corrispondere al momento della registrazione l’imposta di registro commisurata all’intera durata del contratto, oppure di versarla anno per anno. Chi sceglie la prima ipotesi ha diritto ad una detrazione dell’imposta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.

 

Durata contratto (anni) Metà del tasso di interesse legale Detrazione %
6 1,5 9
5 1,5 7,5
4 1,5 6
3 1,5 4,5
2 1,5 3

 

Se il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l’importo relativo all’intera durata del contratto, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quelle in corso. Ricordiamo che Per la prima registrazione di tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili, l’imposta non può essere inferiore alla misura di euro 51,65.

 

CESSIONE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE

 

Per la cessione senza corrispettivo dei contratti di locazione, occorre distinguere 2 ipotesi:

  • L‘imposta è dovuta nella misura fissa di  €   67,00 qualora il contratto ceduto sia stato registrato per l’intero periodo contrattuale

  • L’imposta è dovuta nella misura del 2% sulla somma dei canoni dovuti fino alla scadenza del contratto (art. 43 lett. d) d.p.r. 131/1986) se si è optato per il pagamento annuale dell’imposta di registro, fermo rimanendo l’obbligo in capo al locatore ed al nuovo conduttore del versamento dell’imposta di registro dovuta per ogni annualità.

 

Modalità di pagamento dell’imposta e registrazione dell’atto – arrotondamenti

Per procedere alla registrazione le parti dovranno:

  • Calcolare le imposte e versare l’importo dovuto tramite modello F23. Se l’imposta è dovuta in misura fissa , il versamento sarà di Euro 67,00 mentre se e’ dovuta l’imposta proporzionale l’arrotondamento dovrà essere all’unità di Euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se e’ uguale o superiore ai 50 centesimi. (Vedi anche circolare 106/E del 21/12/2001)

  • Indicare nel modello l’esatto codice ufficio cui si riferisce il pagamento

  • Per le cessioni risoluzioni  e proroghe  anche tacite degli stessi contratti i contraenti devono versare l’imposta dovuta con le stesse modalità e presentare l’attestato dell’avvenuto pagamento al competente ufficio.

  • Per i contratti già registrati il pagamento delle imposte relative alle annualità successive, sarà eseguito con le stesse modalità

  • Il contratto in triplice esemplare deve essere in regola con l’imposta di bollo (€. 14,62) da applicarsi su originali e copie ogni quattro facciate scritte e comunque ogni 100 righe)

 

 

 

Tabella riepilogativa codici e aliquote imposta

 

 

Tipologia Costo Causale Cod. tributo Adempimenti
Nuovo contratto 2% RP 115T Registrare il contratto
Nuovo contratto (Registrazione per l’intero periodo) 2% RP 107T Registrare il contratto
Rinnovo 2%   112T Conservare attest. di pagamento
Proroga 2%* RP 114T Consegnare all’uff. attest. di pagamento
Cessione (Se pagato intero periodo) Euro 67 RP 110T Consegnare all’uff. attest. di pagamento
Cessione (se si è scelto pagamento annuale) 2%** RP 109T Registrare contratto di cessione
Risoluzione Euro 67 RP 113T

Consegnare all’uff. attest. di pagamento

 

(*) con un minimo di Euro 67,00 (**) con un minimo di Euro 168,00

 

Sanzioni amministrative per ritardato od omesso pagamento per l’imposta principale

 

 

Ritardo Percentuale Codice tributo

Dal 31° al 60° giorno *

15% dell’imposta dovuta

671T

entro l’anno

24% dell’imposta dovuta

671T

oltre l’anno

120% dell’imposta dovuta

671T

 

 

Sanzioni amministrative per ritardato od omesso pagamento rinnovi annuali

 

 

 

Ritardo

Percentuale

Codice tributo

Dal 31° al 60° giorno *

3,75%** dell’imposta dovuta

671T

entro l’anno

6% **dell’imposta dovuta

671T

oltre l’anno

30%**dell’imposta dovuta

671T