Lo stage, adempimenti e modalità operative

AGGIORNAMENTO DEL 19/01/2017:

  • Disposta una proroga del termine per la fruizione dell’incentivo “Super Bonus Occupazione e Trasformazione Tirocini”, introdotto dal Decreto Direttoriale n. 16/2016 in favore dei datori di lavoro privati che, nell’ambito del programma Garanzia Giovani, abbiano assunto giovani per il tirocinio. Tale incentivo deve ora essere fruito entro il 28 febbraio 2018, a pena di decadenza.

IL COMUNICATO

Lo strumento dello “Stage” è stato introdotto e regolamentato  dal D.M. 25 marzo 1998 n° 142, della legge 196 del 24 giugno 1997 art.18 (Treu).

Gli attori che prendono parte allo Stage sono tre: il tirocinante, l’azienda, l’ente promotore (che costituisce il “motore” in grado di guidare il processo dello stage e di garantirne il buon funzionamento).

Lo stage non è considerato rapporto di lavoro subordinato e quindi non comporta l’obbligo di retribuzione da parte dell’azienda, né quello previdenziale. A discrezione dell’ente promotore o dell’azienda è possibile un rimborso spese. I soggetti promotori devono invece obbligatoriamente provvedere all’assicurazione degli stagisti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

Lo stage si rivolge a diverse categorie. I principali destinatari sono gli studenti che frequentano la scuola secondaria, l’Università o corsi di qualifica e specializzazione, nonché i neodiplomati e i neolaureati.

La durata di uno stage varia a seconda delle tipologie dei soggetti. Per gli studenti che frequentano la scuola secondaria: massimo 4 mesi. Per i lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti nelle liste di mobilità, per gli allievi degli Istituti professionali di Stato, per gli studenti che frequentano attività formative post diploma o post laurea: massimo 6 mesi. Per gli studenti universitari o laureati da non più di diciotto mesi, per gli studenti che frequentano dottorati di ricerca o scuole di specializzazione anche nei diciotto mesi successivi il termine degli studi, per le persone svantaggiate: massimo 12 mesi. Per i portatori di handicap: massimo 24 mesi.

Lo stage viene attivato sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra il soggetto promotore e l’azienda ospitante. L’azienda allega alla Convenzione un progetto formativo che contiene indicazioni sulla durata del tirocinio, l’orario di lavoro, la posizione assicurativa, nonché su obiettivi, modalità, facilitazioni, obblighi e impegni.

Gli Enti che possono promuovere stage sono molti: Agenzie regionali per l’impiego; Strutture di collocamento individuate dalle Regioni; Università e istituti di istruzione universitaria; Provveditorati agli studi; Scuole statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; Centri pubblici di formazione e/o orientamento o centri a partecipazione pubblica o in regime di convenzione con la Regione o la Provincia (come ad esempio gli enti organizzatori di corsi FSE); Comunità terapeutiche e cooperative sociali; Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro specificatamente autorizzati dalla Regione.

Al termine dello stage l’azienda può rilasciare al tirocinante una dichiarazione sulle competenze acquisite, utile ad arricchirne il curriculum professionale.

Le modifiche in arrivo alla normativa dello stage