Notizie in evidenza
Autoliquidazione inail:
La nostra per guida con l’indicazione dei minimali retributivi per l’anno 2011
RICORDIAMO CHE LA SCADENZA PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO E’ FISSATA PER IL GIORNO 16/02/2012.
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SPESOMETRO: SCADRA’ IL 31/01/2012 (POSTICIPATO) L’OBBLIGO DI COMUNICARE LE OPERAZIONI RILEVANTI NEL CORSO DEL 2010 (SUPERIORI A 25.000,00 EURO)
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AUMENTA DAL PRIMO GENNAIO IL TASSO DI INTERESSE LEGALE, AL 2,5%. TALE INCREMENTO HA EFFETTO ANCHE SULL’ISTITUTO DEL “RAVVEDIMENTO OPEROSO”!
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MANOVRA MONTI:
SINTESI DELLE MISURE INTRODOTTE
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TUTTE LE NOVITA’ CONNESSE ALLE PENSIONI
BLOCCO DEL MECCANISMO DI PEREQUAZIONE: PER QUALI PENSIONI?
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GUIDA AL CALCOLO DELL’IMU, LA NUOVA IMPOSTA SUGLI IMMOBILI
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NUOVI LIMITI USO DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE STABILITO IN 1.000,00 EURO
L’ARTICOLO
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REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE:
LA NORMA PREMIALE INTRODOTTA DALLA MANOVRA MONTI
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ACE: AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
LA MISURA CHE INCENTIVA LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
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IL PREZZO ALLA POMPA DELLA BENZINA A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE DELLE NUOVE ACCISE SUI CARBURANTI
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Avete dimenticato di pagare gli acconti di imposta che scadevano il 30/11/2011?
VI ricordiamo che con la modalità del “RAVVEDIMENTO SPRINT” potrete operare il pagamento tardivo nei 14 giorni successivi alla scadenza con una piccola maggiorazione rispetto all’importo originario.
LA PAGINA DEDICATA AL RAVVEDIMENTO SPRINT
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RICORDIAMO CHE IL 30/09/2011 scadeva il termine per l’invio telematico della dichiarazione fiscale relativa ai redditi prodotti nel corso dell’anno 2010. I contribuenti che non hanno operato l’invio possono usufruire della facoltà del “RAVVEDIMENTO OPEROSO” per effettuare un invio tardivo entro i 90 giorni successivi alla scadenza
LA PAGINA RELATIVA AL RAVVEDIMENTO OPEROSO
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Eventi calamitosi: Previsto differimento del pagamento degli oneri tributari
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L’Agenzia delle Entrate rende noto che a causa degli eventi calamitosi che hanno coinvolto numerosi territori (province di Massa Carrara, Messina, Isola d’Elba), potranno essere prorogati in tali zone i termini per le scadenze tributare, con disapplicazine delle sanzioni dovute in caso di ritardato pagamento.
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COMUNICAZIONE PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE:
La Raccomandazione del ministro delle Sviluppo economico: Niente sanzioni fino al 31/12/2011
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ACCONTI VERSATI IN ECCESSO: ARRIVANO I CODICI TRIBUTI PER OPERARE LA COMPENSAZIONE
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I contribuenti che non hanno beneficiato della riduzione dell’acconto irpef (dal 99 all’82%) perchè avevano già pagato o perchè non avevano rielaborato il calcolo possono già da subito recuperare la differenza, operando una compensazione mediante il modello f24.
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L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo: 1797 (per i contribuenti minimi) 1844, (cedolare secca), rinominato il 4035 (compensazione eccedenza irpef).
LA PAGINA DEDICATA ALL’ACCONTO IRPEF DI NOVEMBRE
ESEMPIO COMPENSAZIONE F24 PER RECUPERARE L’ACCONTO PAGATO IN ECCESSO
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Ricordiamo che entro il 30 novembre 2011 dovevano essere operati i pagamenti per la chiusura delle “LITI PENDENTI” per importi inferiori ai 20.000 EURO.
LA PAGINA DEDICATA ALLA DEFINIZIONE DELLE LITI
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IL 30/11/2011 SCADEVA IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO OPTATO PER LA CEDOLARE SECCA
COME VERSARE?
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La maternità “flessibile”
Le donne in stato di gravidanza hanno facoltà, se lo vogliono, e le condizioni di salute lo permettono, di proseguire l’attività lavorativa fino all’ottavo mese di gravidanza.
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Nella fattispecie in esame alla lavoratrice viene riconosciuta l’indennità di maternità per il mese precedente la data presunta del parto.
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Il periodo di astensione viene rimodulato, spostando il periodo fino al quarto mese dopo la nascita del figlio.
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Per avvalersi di tale facoltà, è necessaria l‘attestazione sanitaria del ginecologo del Ssn (o convenzionato) e quella del medico competente , che devono garantire per la salute della paziente.
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La domanda di flessibilità del congedo di maternità deve necessariamente essere presentata all’Inps prima che si fruisca del congedo. La domanda può essere accolta anche se presentata oltre il settimo mese di gravidanza, purché il certificato del medico specialista sia stato acquisito dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza.
Interruzione della flessibilità:
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La flessibilità può essere interrotta su richiesta della lavoratrice o per malattia: il periodo di flessibilità anche se già accordato, si interrompe con l’insorgere di un periodo di malattia che può comportare un rischio per la salute della lavoratrice e del bambino.
Coesistenza con congedo parentale:
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La richiesta è compatibile con l’istanza di congedo parentale per un altro figlio.
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Allo stesso modo alla futura madre può essere accolta, nello stesso periodo, la richiesta di ferie.














