Le modifiche ai trattamenti pensionistici a seguito della manovra Monti


Aggiornato al 2/1/2012

Dal primo gennaio 2012 tutti contribuenti conteggeranno i versamenti previdenziali con il sistema contributivo pro rata. Viene eliminato il sistema delle quote, legate alla somma di età anagrafica e contributiva, per le pensioni di anzianità. Viene anche elevata a 66 anni la soglia di vecchiaia per gli uomini e 62 anni per le donne (arriverà a 66 anni entro il 2018). Vengono aboliti gli altri enti previdenziali quali Enpals e Inpdap, che confluiscono entrambi nell’Inps.

Breve sintesi dei cambiamenti previsti:

Sistema contributivo:

  • Il sistema di calcolo contributivo della pensione viene estesa a tutti dal primo gennaio 2012 con il metodo pro rata.

Pensioni Anzianità:

  • Abolite le pensioni di anzianità, dal prossimo anno si potrà accedere solo alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata con 42 anni di contributi.

Requisiti per accedere alla pensione anticipata:

  • Dal prossimo anno l’unica possibilità di uscita anticipata riguarda chi ha raggiunto 42 anni di contributi. Se l’uscita avviene prima dei 62 anni si applica una penalizzazione dell’1% per i primi 2 anni e del 2 per i successivi.

Meccanismo delle cosidette “finestre mobili”:

  • Scompaiono anche le finestre mobili. Il momento in cui si maturano i requisiti è anche il momento del pensionamento.

Donne del settore privato:

  • Dal 2012 le donne dipendenti del settore privato potranno accedere alla pensione con 62 anni. Nel 2018 si arriverà alla soglia di 66 anni.

Pensioni di vecchiaia:

  • Dal 2012 la pensione di vecchiaia si raggiunge a 66 anni per i lavoratori dipendenti, e a 66 anni e 6 mesi per gli autonomi. Si applicano anche gli incrementi legati alla speranza di vita: nel 2022 l’età dovrà essere almeno a 67 anni.

  • La nuova norma penalizza maggiormente le donne, mentre per gli uomini vi è paradossalmente una minore attesa di 3 mesi.

    Il diritto alla pensione di vecchiaia matura in presenza di una anzianità contributiva minima di 20 anni e per un importo dell’assegno pari ad 1,5 volte l’assegno sociale. Per chi ha un’età anagrafica di 70 anni, l’anzianità contributiva minima richiesta è di 5 anni.

  • I lavoratori che hanno maturato il diritto ma vogliano rinviare l’uscita fino a 70 anni saranno liberi di farlo. I contributi versati in eccesso accresceranno il montante contributivo su cui calcolare l’assegno.

Autonomi e casse di previdenza:

  • Crescono le aliquote dei lavoratori autonomi, fino al 22 per cento. Arriva anche il contributo di solidarietà per i Fondi Speciali (piloti, dirigenti d’azienda, elettrici, ecc.).

Benefici pensionistici per lavorari usuranti:

  • Il meccanismo delle quote resta in vigore per i lavoratori occupati in attività usuranti.

  • La quota tuttavia sale da 94 a 96 (con età anagrafica minima di 60 anni) nel 2012

  • A 97 (con età anagrafica minima di 61 anni) nel 2013 (di fatto il beneficio viene dimezzato).

  • Nel 2012, con la disciplina vigente sarebbero occorsi 57 anni di età minima ed almeno 34 anni di contributi  (quota 94).

  • Inoltre, la norma interviene anche sulla platea di coloro che sono considerati impiegati in attività usuranti: alcuni benefici sono estesi a chi svolge lavoro notturno per almeno 64 giorni annui e per almeno 71 giorni annui e fino a 77.

Contributo c.d. “pensioni d’oro”:

  • Per i trattamenti superiori a 200.000 euro è previsto un contributo del 15% per la parte eccedente questa cifra.

Assegno sociale:

  • Anche per chi non ha redditi e quindi aspira alla pensione sociale il requisito cresce di un anno passando a 66 anni.

CORRETTIVO NATI NELL’ANNO 1952:

  • A seguito delle misure introdotte i nati nel 1952 sono risutati tra i più penalizzati dalla riforma. E’ stato introdotto un correttivo per attenuare tali effetti.

  • Gli uomini che entro il 31 dicembre 2012 avranno 60 anni di età e 35 di contributi (e che con il vecchio regime avrebbero già maturato il diritto alla pensione) potranno andare in pensione a 64 anni invece che a 66.

  • Anche per le donne che alla stessa data abbiano compiuto  60 anni e 20 anni di contributi vale la stessa regola

DIVIETO DI CORRISPONSIONE EMOLUMENTI E PENSIONI IN CONTANTI:

  • Tra le misure introdotte dalla manvora il divieto di corrispondere pensioni ed altri emolumenti emessi dalla pubblica amministrazione a prestatori d’opera di importo superiore a mille euro in denaro contante.

  • N.B: E’ allo studio da parte del governo e dell’ABI una soluzione per evitare che i costi dei conti correnti gravino sui pensionati investiti dalla norma in questione.

COMUNICAZIONE INPS DELL’1/2/2012:

  • L’Inps rende noto  che sono in arrivo 450 mila comunicazioni a soggetti pensionati che percepiscono pensioni mensili di importo superiore a mille euro, ancora in contanti. per invitarli a comunicare entro il mese di febbraio 2012 modalita’ alternative di riscossione.

  • L’adeguamento dovrà essere operato entro il 6 marzo 2012.

  • I pensionati potranno comunicare entro il mese di febbraio 2012 le nuove modalità, Tra quelle contemplate: accredito in conto corrente, su libretto postale, su carta ricaricabile.

  • La richiesta di variazione  potrà essere inoltrata attraverso il sito INPS (accesso con PIN) o inoltrando la richiesta alla sede di appatenenza, o, ancora,  direttamente presso gli uffici bancari che si fanno carico della riscossione.

PLATEA DI LAVORATORI ESCLUSI DALLA RIFORMA MONTI:

  • La MANOVRA MONTI non riguarda quei lavoratori che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2011. Tale misura riguarderà anche una platea di circa 50 mila lavoratori che maturano i requisiti dopo questa data, ma che si trovino in mobilità, o mobilità lunga a seguito di accordi sindacali.

  • Il monitoraggio della platea di 50 mila lavoratori spetta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.

 GIOVANI LAVORATORI

  • L’Agenzia delle Entrate ha dettato chiarimenti in data 27/12/2011 riguardo la possibilità, accordata ai soggetti assunti a far data dal PRIMO gennaio 2007 di elevare la quota di partecipazione ai fondi di previdenza complementare e beneficiare della relativa deducibilità fiscale.

Il contenuto della circolare:

  • Tali soggetti, già dal sesto anno di contribuzione e fino al venticinquesimo, potranno elevare i limite di deducibilità della contribuzione versata al fondo fino ad EURO  7.746,86 euro (contro i normali 5.164,57).

LE ALTRE MISURE DELLA MANOVRA MONTI:

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