Benzina: le voci che concorrono a determinarne prezzo finale

AGGIORNAMENTO DELL’1-7-2018:

La scheda carburante potrà  essere utilizzata fino al termine dell’anno 2018. L’obbligo di emissione della fattura elettronica è stato posticipato al primo gennaio 2019. E’ stato introdotto dal primo luglio 2018 tuttavia   l’obbligo di effettuare i pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi in grado di assicurare la tracciabilità (pagamento elettronico).  Tale condizione è necessaria per dedurre deduzione il costo e detrazione dell’iva

Queste le modalità con cui è possibile dedurre le spese sostenute:

  • Estratto conto dal quale risultano i pagamenti effettuati per l’acquisto di carburante (con conseguente esonero all’emissione della scheda carburante). Il mezzo di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione. SI devono inoltre desumere tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, quali ad esempio la data del rifornimento, il soggetto presso il quale è stato effettuato il rifornimento e l’ammontare del relativo corrispettivo.

  • Qualora il contribuente intenda utilizzare la scheda carburante il singolo pagamento effettuato in contanti dà luogo all’indeducibilità del costo e all’indetraibilità dell’Iva relativa al singolo rifornimento. Invece per gli altri acquisti (gli altri rifornimenti), il cui corrispettivo sia stato pagato con moneta elettronica, il contribuente potrà fruire del beneficio della deduzione e della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. 

L’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento con il quale indica, oltre alle carte di credito, quali siano i mezzi di pagamento riconosciuti  per l’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva a partire dal prossimo primo luglio 2018.

Modalità di pagamento riconosciute:

  • Sono considerate valide tutte le forme di pagamento ad esclusione del contante, sia per la detraibilità che per la deducibilità. Il provvedimento stabilisce che, ai fini sia della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.

Situazione previgente

  • Per preservare l’operatività attuale, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate specifica, inoltre, che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette “carte carburanti”, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota Iva). L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal provvedimento stesso.

Da quando operano le modifiche

  • Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, l’obbligo di pagamento degli acquisti di carburanti e lubrificanti con le modalità diverse dal contante entra in vigore per le operazioni effettuate dal primo luglio 2018 e riguarda solo gli operatori Iva, al fine di poter detrarre l’imposta e dedurre le spese derivanti dall’acquisto.

  • L’aumento delle accise regionali ha contribuito a un nuovo balzo nei prezzi della benzina verde, fino a livelli pari ad euro  1,738.

Regioni nelle quali sono scattati gli aumenti:

  • Queste le region iinteressate: Toscana (5 centesimi), Lazio (2,6), Liguria (2,5), Marche (5), Umbria (4 centesimi),

  • N.B:  La miusra non interessa il DIESEL.

Il prezzo attuale della benzina si compone di tre parti:

  • Il prezzo netto del combustibile, che include anche il guadagno dei gestori della pompa

  • Le accise

  • L’Iva.

Prezzo del combustibile:

  • Comprende il costo del prodotto e il guadagno dei petrolieri e dei gestori della pompa.  Altre voci minori sono il costo del trasporto e le tariffe autostradali.

Accise:

  • L’accisa è un’imposta proporzionale alla quantità venduta. Pesa per circa un terzo del costo totale ed è composta da imposte di scopo, introdotte nel tempo per raggiungere determinati obiettivi.

Le accise che gravano su un litro di benzina:

    1. 0,001 euro per la guerra di Abissinia del 1935

    2. 0,007 euro per la crisi di Suez del 1956

    3. 0,005 euro per il disastro del Vajont del 1963


  1. 0,005 euro per l’alluvione di Firenze del 1966

  2. 0,005 euro per il terremoto del Belice del 1968

  3. 0,051 euro per il terremoto del Friuli del 1976

  4. 0,039 euro per il terremoto dell’Irpinia del 1980

  5. 0,106 euro per la missione in Libano del 1983

  6. 0,011 euro per la missione in Bosnia del 1996

  7. 0,020 euro per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004

  8. da 0,0071 a 0,0055 euro per il finanziamento alla cultura nel 2011

  9. 0,040 euro per far fronte all’emergenza immigrati dovuta alla crisi libica del 2011.

La somma delle voci pocanzi menzionate è pari ad  euro 0,26 a cui si sommano alle altre accise. Al mese di luglio 2011, le accise sono pari ai seguenti importi:

  • Benzina senza piombo: 0,6132 Euro

  • Gasolio auto: 0,4722 Euro

  • GPL auto: 0,125 Euro

  • Gasolio riscaldamento: 0,403 Euro

  • Le accise introdotte nel corso del 2011 sono state state confermate.

Iva:

  • L’Iva si applica, nella misura del 21 per cento, (dal 17/09/2011) sia alla componente industriale che all’accisa. La componente fiscale pesa per oltre la metà del prezzo alla pompa per la benzina senza piombo (circa 53%) e poco meno della metà per il gasolio auto (46%).

I nuovi aumenti introdotti per gli eventi calamitosi in Liguria e Toscana:

  • In seguito agli eventi calamitosi in Liguria e Toscana, l’Agenzia delle Dogane ha deliberato un aumento dell’aliquota d’accisa sui carburanti, per finanziare gli interventi di emergenza.

Misura dell’incremento:

  • Dal primo novembre e fino al 31 dicembre, tale aumento è stabilito in 0,89 centesimi di euro al litro, più l’Iva al 21 per cento.

Novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2012:

  • La legge di stabilità ha stabilito che la deduzione forfetaria riconosciuta ai benzinai, fino ad oggi misura prorogata di anno in anno, acquisirà carattere di continuità a far data dall’anno 2012.

    N.B: Le imprese, pur beneficiando dell’agevolazione, dovranno comunque calcolare l’imposta in acconto senza tenere conto dello sconto. La stessa norma prevede ulteriori acconti della accise, di cui daremo conto successivamente.

Gli importi delle agevolazioni a regime:

Il reddito sarà decuratato, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle percentuali elencate:

  1. 1,1% dei ricavi fino a 1.032.000 euro

  2. 0,6% dei ricavi oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro

  3. 0,4% dei ricavi oltre 2.064.000 euro.

Ulteriore aumento delle accise nel corso del 2012 e del 2013:

  • Per garantire copertura alle nuove misure, le accise sono fissate a decorrere dal 2012, rispettivamente, a 614,20 euro (benzine) e a 473,20 euro (gasolio) per mille litri di prodotto e, dal 2013, a 614,70 euro e a 473,70.

Autotrasportatori ed Enti pubblici:

Per tali soggetti è stato disposto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa. Tale rimborso opera per:

  1. Esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5

  2. Enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto

  3. Imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale

  4. Enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Gratuità delle operazioni con strumenti di pagamento elettronico:

  • A decorrere dalla entrata in vigore della legge di stabilità, le operazioni presso gli impianti di distribuzione regolate con carte di pagamento, di importo inferiore a 100 euro, sono gratuite sia per l’acquirente che per il venditore.

06/12/2011 MANOVRA MONTI:

  • Le nuove accise sui carburanti scatteranno subito, dal momento di entrata in vigore del decreto-legge ‘Salva-Italia’.

Importi accise per 1000 litri di benzina:

  • EURO 704,20 per mille litri di benzina

  • EURO 593,20 per mille litri di Gasolio,

  • EURO 267,77 per mille per mille chili

  • EURO 0,00331 per metro cubo di metano.

Misure dal 2013:

  • Dal 1 gennaio 2013 su benzina e gasolio auto ulteriori aumenti pari a 0 ,5 euro per mille litri.

Effetto alla pompa (comprensivo di iva 21%):

  • Quanto all’effetto sui prezzi alla pompa (per calcolare il quale bisogna aggiungere all’accisa l’Iva del 21%) per la benzina sara’ di 9,9 centesimi al litro, per il gasolio di 13,6 centesimi al litro, per il Gpl di 2,6 centesimi al litro .