Accertamento ridotto per i soggetti che si avvarranno della trasmissione telematica delle fatture

Per i soggetti che si procederanno alla   trasmissione telematica di fatture e/o corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, in virtù del regime opzionale di cui al DLgs. 127/2015, il termine di decadenza per l’accertamento sarà ridotto di due anni.

Requisiti per aderire al regime valido a far data dal 2017:

  • Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015

  • Trasmissione telematica all’Agenzia dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.

Effetti dell’opzione:

  • L’amministrazione finanziaria vedrà di conseguenza decadere al 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in luogo del termine ordinario previsto per il 31 dicembre del quinto anno successivo.

  • N.b: Altra condizione necessaria ai fin della validità della misura i soggetti dovranno garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti.

  • I pagamenti di importo superiore a 30 euro dovranno essere effettuati e ricevuti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.

  • Inoltre, della sussistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di accertamento dovrà essere data comunicazione nella dichiarazione dei redditi annuale, secondo le modalità che verranno stabilite all’atto dell’approvazione dei modelli dichiarativi e delle relative istruzioni (art. 4 del DM 4 agosto 2016).

Altri benefici riconosciuti:

  • Esonero dall’obbligo di effettuare la nuova comunicazione trimestrale dei dati IVA introdotta con il DL 193/2016

  • il diritto all’erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria, ossia entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche in assenza dei requisiti di legge

  • Nessun vantaggio effettivo è, invece, rappresentato dagli ulteriori esoneri previsti dall’art. 3 del DLgs. 127/2015 (esonero dalla comunicazione “black list”, dalla comunicazione dei contratti di leasing stipulati nonché dalla presentazione degli INTRA acquisti), trattandosi di adempimenti soppressi dallo stesso DL 193/2016, a partire dal 1° gennaio 2017.

  • Affinché tutti i benefici connessi al regime di trasmissione telematica di fatture e corrispettivi ex DLgs. 127/2015 siano operativi, i soggetti passivi dovranno esercitare, per l’anno di imposta 2017, l’opzione entro il 31 dicembre 2016, in modalità telematica

  • Solo avvalendosi dell’opzione, potrà essere effettuata la trasmissione dei dati (di fatture e corrispettivi) a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetti per il 2017 e per i quattro anni solari successivi.

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