Ace: aiuto alla crescita economica: un esempio

  
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Ace: aiuto alla crescita economica: un esempio

Messaggioda gianluca » 07/04/2012, 14:27

La Manovra Monti ha introdotto un’agevolazione fiscale per le imprese denominate ACE, in gergo “aiuto alla crescita economica” destinata all’incremento del capitale proprio tramite conferimenti in denaro ed a riserva.
N.B: Ricordiamo che già in passato misura simile era stata introdotta tramite la “DIT” (dual income tax), (periodi 1997 -2003).
Obiettivo della misura:
Eliminare il differenziale esistente, in termini di risparmio d’imposta, per quelle imprese che ricorrono al credito bancario (mutui onerosi) piuttosto che ai conferimenti da parte dei soci.
Normativa pregressa:
Fino ad oggi la disciplina fiscale escludeva benefici per le imprese finanziate mediante apporti di capitale proprio, a differenza di quelle che ricorrevano al finanziamento bancario. Tali ultime avevano la possibilità di dedurre gli interessi corrisposti in contraopratita ai mutui contratti.
Nè derivava per queste un beneficio fiscale, pari alla differenza tra il tasso d’imposta ad esse applicabile e quello dell’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria.
Eliminazione del differenziale:
Ad oggi la convenienza a ricorrere al finanziamento bancario è di fatto venuta meno, sia a seguito della elevazione dell’imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie (dal 1° gennaio 2012 è incrementata al 20% in luogo dell’attuale 12,5), sia grazie alla misura ACE che consente una deduzione per i conferimenti eseguiti dai soci o dai titolari delle imprese.
Detta deduzione è pari al rendimento del nuovo capitale proprio, determinato da questi due parametri:
Aliquota percentuale determinata entro il 31 gennaio di ogni anno
Ammontare dell’incremento del capitale proprio dell’impresa, originato nel corso di un periodo d’imposta
L’aliquota di rendimento è stata fissata, nella misura del 3% per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione
A partire dal quartoanno sarà definita con decreto da emanare entro il termine succitato
Agli elementi sopra menzionati devono essere sottratte:
Le attribuzioni ai soci o ai titolari delle imprese
Acquisti di partecipazioni in società controllate ed in aziende o rami di aziende.
I conferimenti idonei a generare il risparmio fiscale:
I conferimenti idonei a generare il risparmio fiscale sono rappresentati da tutti quegli apporti di mezzi propri che si risolvono in un aumento della liquidità
A titolo esemplificativo:
Versamenti di un sovrapprezzo
Versamenti in conto capitale
VersamentI a fondo perduto
Versamenti per copertura di perdite.
N.B: non rilevano i conferimenti in natura.
Rilevano invece, come detto:
Accantonamenti di utili a riserva, (viene evitata la distribuzione degli utili prodotti e quindi una riduzione di liquidità, effetto analogo a quello derivante dai conferimenti in denaro)
I conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del loro versamento
Gli utili a riserva assumono rilevanza a partire dall’inizio dell’esercizio in cui la riserva è formata
I decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si verificano.
Esempio:
Apporto eseguito, il primo dicembre di un determinato periodo, esso concorre alla formazione dell’incremento del capitale proprio di tale periodo, in quota parte (31/365).
Il medesimo apporto concorrerà in misura integrale ai fini del calcolo dell’incremento del capitale nei periodi d’imposta successivi.
N.B: Per le imprese di nuova costituzione tutto il patrimonio conferito in denaro costituisce incremento di capitale proprio e quindi origina per intero il beneficio di cui trattasi.
Soggetti interessati dalla misura:
Società di capitali
Enti commerciali residenti in Italia
Alle società di capitali ed enti commerciali non residenti limitatamente alle stabili organizzazioni residenti nel territorio dello Stato
Imprese individuali e alle società di persone in regime di contabilità ordinaria.
QUALCHE NUMERO…
Ricordiamo che la fascia di convenienza è tale se il risparmio derivante dell’investimento di capitale è superiore al rendimento dall’investimento in strumenti finanziari con un stesso tasso di rischio.
Con l’applicazione di aliquota 3% per il primo triennio il risparmio fiscale attuale è quantificabile allo 0,825%.
Esempio: Ipotizzando un incremento rilevante di 100.00,00 euro sarà possibile dedurre dal risultato 2012 il 3% (3 mila euro). L’impatto netto sarà dunque pari al 27,5% di 3 mila euro ovvero sarà pari a 825 euro (0,825% dell’investimento).
Anni successivi:
N.B: Il risparmio in termini d’imposta sopra menzionato non esaurisce la convenienza econommica della misura.
L’investimento infatti contribuisce al risparmio anche negli anni successivi a quello in cui si è verificato.
Esempio: Ipotizziamo un ulteriore incremento di 100.00,00 euro operato anche nell’anno successivo.
Sarà in questo caso possibile dedurre il 3% della sommatoria dei due, ovvero 6.000,00 euro.
Il beneficio sarà quindi pari al 27,5% di 6 mila euro ovvero 1.650,00 euro (come sopra, 0,825% dell’investimento totale).
Il patrimonio netto al 31/12/2010 sarà la base per individuare l’entità dello sconto su cui applicare il rendimento nozionale.
Analisi dei risultati:
Riteniamo che, sulla base dei risultati esposti, il profilo di risparimio fiscale sia tale da non costituire una grossa spinta all’investimento.
Altri e diversi, presumibilmente, i motivi che indurranno i soci ad investire nelle impresea cui partecipano.
La misura Ace interverrà esclusivamente quale strumento premiante
CHIARMENTI COOPERATIVE:
Gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli “non disponibili” sono rilevanti ai fini della determinazione dell’agevolazione.
Poiché l’agevolazione si basa sugli utili reinvestiti nell’impresa, è legittimo inserire tale posta.
N.B: L’indivisibilità delle riserve non pregiudica la loro disponibilità.
MODELLO UNICO 2012:
Il modello UNICO 2012 ridefinisce il quadro dell’ACE rispetto a quello contenuto nelle bozze di gennaio.
Sono richiesti maggiori dati per calcolare l’agevolazione.
E’ stato inserito un campo per indicare il valore del patrimonio esistente al termine dell’esercizio.
E’ introdotto un limite pari al patrimonio netto dell’esercizio, che esclude dall’agevolazione i versamenti dei soci a copertura di perdite eccedenti il capitale.

Precisazione del 14/03/2012:
In tale data è stato chiarito che gli accantonamenti di utili alle riserve effettuati dalle cooperative e dai loro consorzi sono agevolabili ai fini ACE
Misura analoga per gli utili portati a nuovo o destinati ad aumento del capitale sociale.
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