Esempio ravvedimento F24 IVA – aliquota dal primo gennaio 2017


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DAL PRIMO GENNAIO 2017 è variata la misura degli interessi e delle sanzioni da applicare all’istituto del C.D. RAVVEDIMENTO OPEROSO. Ricordiamo che lo strumento consente la regolarizzazione dei versamenti operati in maniera tardiva o insufficiente. Forniamo un esempio, con le nuove aliquote.

MISURA DELLE SANZIONI IN VIGORE:

  • Entro 14 giorni dalla scadenza dell’omesso o ritardato pagamento: 0,1% per ciascun giorno di ritardo.

  • Dal 15esimo giorno al 30esimo giorno dalla scadenza: 1/10 del minimo ovvero 1,5%.

  • Dal 15esimo giorno al 90esimo giorno dalla scadenza: 1/9 del minimo  ovvero 1,67%.

  • Dal 31esimo giorno al 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato omesso o ritardato il tributo: 1/8 del minimo ovvero 3,75%

  • Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato omesso o ritardato il tributo 1/7 del minimo ovvero: 4,28%

  • Oltre detti termini: 1/6 del minimo ovvero: 5,00%

MISURA DEGLI INTERESSI IN VIGORE A FAR DATA DALL’1-1-2017:

  • L’aliquota degli interessi è variata nella misura dello 0,1% annuale.

ESEMPIO 1 (ipotesi ravvedimento nei 30 giorni): 

La SOCIETA’ ALFA deve versare quale IVA A DEBITO per il mese di GENNAIO 2017 una somma pari ad   €. 1.000,00. Sorge quindi l’obbligo in capo alla Società di versare l’F24 entro il il  16/02/2017. (il 16 del mese successivo alla data di emissione del documento). La Società versa l’importo in ritardo e precisamente in data 14/03/2017.

Per usufruire della facoltà del ravvedimento operoso la Società effettua il pagamento, maggiorandolo di opportune sanzioni ed interessi:

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Esempio compilazione F24 per ritenuta d’acconto pagata in ritardo
 Importo da regolarizzare €:
  1.000,00
 Scadenza originaria:
  16/02/2017
 Data regolarizzazione:
  14/03/2017
 Giorni di ritardo:
 27
 Interessi:
  euro 0,08 (1000*27/365*0,1%) = 1991
 Sanzione:
  1,50% ipotesi di ravvedimento breve, entro i 30 giorni.
 Totale tributo +  interessi:
  1.000,00 – Cod. tributo  6001  – anno riferimento: 2017.
 Sanzione da versare:
 15,00 – Cod. tributo 8904 Sanzione pec. IVA  (1,50%) – anno di   riferimento 2017
 Totale Ravvedimento:
  1.015,08

 

 

ESEMPIO 2 (ipotesi ravvedimento oltre 90 giorni e comunque entro data presentazione dichiarazione):

La SOCIETA’ ALFA deve versare quale IVA A DEBITO per il mese di FEBBRAIO 2017 una somma pari ad   €. 1.000,00. Sorge quindi l’obbligo in capo alla Società di versare l’F24 entro il il  16/03/2017(il 16 del mese successivo alla data di emissione del documento). La Società versa l’importo in ritardo e precisamente in data 18/09/2017.

Per usufruire della facoltà del ravvedimento operoso la Società effettua il pagamento, maggiorandolo di opportune sanzioni ed interessi:

 

Esempio compilazione F24 per ritenuta d’acconto pagata in ritardo
 Importo da regolarizzare €:
  1.000,00
 Scadenza originaria:
  16/03/2017
 Data regolarizzazione:
  18/09/2017
 Giorni di ritardo:
 187
 Interessi:
  euro 0,51 (1000*186/365*0,1%) = CODICE TRIBUTO 1991
 Sanzione:
  3,75% ipotesi di ravvedimento lungo, entro i termini invio dichiarazione.
 Totale tributo +  interessi:
  1.000,00 – Cod. tributo 6002  anno riferimento: 2017.
 Sanzione da versare:
 37,500 – Cod. tributo 8904 Sanzione pec. iva  (3,75%) – anno di  riferimento 2017
 Totale Ravvedimento:
  1.037,51

SOPPRESSI ED ACCORPATI ALCUNI CODICI TRIBUTO:

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato i codici tributo relativi alle imposte sostitutive dell’IRPEF ed addizionali regionali e comunali, tramite modello F24. Queste le modifiche:    

  • “1053” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili

  • “1057” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili

  • “1305” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, maturati fuori dalle predette regioni 

  • “1307” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta, maturati fuori dalle predette regioni

  • “143E” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili 

  • “1604” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sicilia e versata fuori regione

  • “1606” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sicilia e versata fuori regione – a seguito di assistenza fiscale

  • “1816” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili – applicata in sede di dichiarazione modello UNICO

  • “1904” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sardegna e versata fuori regione

  • “1905” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione

  • “1907” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sardegna e versata fuori regione

  • “1908” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione

Soppressione di alcuni codici:

  • Ricordiamo poi che da tale data verranno soppresssi alcuni codici tributo. Tra questi è più utilizzabile il codice tributo 1004, in quanto confluito nel codice tributo 1001 (previsto per i redditi di lavoro dipendente a tassazione ordinaria), oppure, per il versamento delle ritenute sulle provvigioni corrisposte, il codice tributo 1038, in quanto confluito nel codice tributo 1040 (previsto per i redditi di lavoro autonomo).

  • L’Agenzia delle entrate ha chiarito che  per il versamento delle ritenute operate sui compensi erogati nel mese di dicembre 2016, da disporre tramite modello F24 il 16 gennaio 2017, dovranno essere utilizzati i nuovi codici tributo.

  • Analogo principio si applicherà per il versamento tardivo di ritenute operate nel corso della precedente gestione (es. ritenuta operata ad un agente a maggio 2016), quando versate dopo l’1/1/2017 (es. versamento effettuato con ravvedimento operoso a novembre 2017 con riduzione delle sanzioni a 1/7): anche in tale caso, si deve utilizzare il codice tributo 1040 in sostituzione del codice tributo 1038, in quanto a tale data il codice tributo 1038 risulta soppresso.

COME SANARE IL TARDIVO / ERRATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE:

Dall’anno 2017 è stato istituito l’obbligo di invio delle c.d. “liquidazioni periodiche IVA”. 

In questo caso o nel caso in cui il contribuente si accorga di aver trasmesso all’Agenzia delle Entrati dati errati o incompleti, è possibile regolarizzare le violazioni:

  • Inviando la comunicazione corretta

  • Versando le sanzioni  ridotte per l’applicazione del ravvedimento operoso

  • Attenzione: come chiarito nella recente Risoluzione 104/E/2017, i due adempimenti non devono necessariamente essere contestuali. Infatti, come illustrato nella , la trasmissione dei dati corretti e il versamento della sanzione possono essere effettuati in due tempi diversi.

Ad esempio, se la comunicazione del primo trimestre è stata inviata entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione base è pari a 250 euro, che può essere ridotta a:

  • 1/9, se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza

  • 1/8, entro il 30 aprile 2018

  • 1/7, entro il 30 aprile 2019

  • 1/6, entro il 31 dicembre 2023

  • 1/5, in caso di costatazione della violazione, ma comunque prima della notifica dell’atto impositivo. 

 

IL RAVVEDIMENTO SPRINT

RAVVEDIMENTO F24 A SALDO 0

 

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