Aliquote gestione separata 2017

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AGGIORNATO AL 18/02/2019:

NEL LINK ALLEGATO TROVERETE LA PAGINA CHE INDICA LE ALIQUOTE IN VIGORE A FAR DATA DALL’1-1-2019

  • L’INPS con Circolare 21 del 31/01/2017  determina le aliquote percentuali per gli scritti alla GESTIONE SEPARATA INPS nel corso dell’anno 2017.

  • L’aliquota ordinaria si eleva al 32,00% (soggetti iscritti in via esclusiva).

  • IMPORTANTE NOVITA’: A decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.

  • Si eleva al 24,00% per tutti gli altri lavoratori.

TABELLA RIASSUNTIVA ALIQUOTE: 

 

Liberi Professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

25,72%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

 

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

32,72%
(32,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

 

Ricordiamo che era stato il decreto sviluppo nel 2012 ad individudare le nuove aliquote

Questa la progressione degli aumenti previsti fino al 2018 per tutti gli iscritti:

Non iscritti ad altra forma pensionistica:

  •  2012: 27,72%

  • 2013: 27,72% (aliquota immutata)

  • 2014: 28,72%   CONGELAMENTO ALIQUOTA 2013  AL 27,72

  • 2015: 30,72%

  • 2016: 31,72%

  • 2017: 32,72%

  • 2018: 33,72%

Pensionati ed iscritti ad altra forma pensionistica:

  • 2012: 18%

  • 2013: 20% (incremento più significativo di quello inizialmente stabilito)

  • 2014: 22%

  • 2015: 23,5%

  • 2016: 24%

  • 2017: 24%

  • 2018: 24% 

ALIQUOTE STABILITE PER L’ANNO 2017:

  • Nel corso dell’anno 2017 di conseguenza le novità riguarderanno l’incremento dell’aliquota per i soggetti pensionati o iscritti ad altra forma previdenziale, la cui aliquota si eleva al 24,00%. Aumenta a  l  32,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva.

  • N.B: Tali novità sono contenute   nel Supplemento Ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012, la legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del decreto legge  22  giugno  2012,  n.  83 recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese», con  la quale, tra le altre cose, sono state apportate significative novità alla legge n. 92/2012, di Riforma del mercato del lavoro. Le modifiche alla legge n. 92/2012 sono contenute nell’articolo nell’articolo 46/bis.

BREVE DESCRIZIONE DELLA FORMA PENSIONISTICA IN ESAME:

IL CONTRIBUTO INPS CONOSCIUTO ANCHE COME “GESTIONE SEPARATA” E’ STATO ISTITUITO DALLA LEGGE 335/1995. E’ PROPRIO DI QUEI CONTRIBUENTI CHE PERCEPISCONO LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI REDDITI O COMPENSI:

Tipologie di reddito esentate dal pagamento:

Gli individui che invece svolgono le seguenti attività sono esentate al pagamento del contributo in questione:

Aliquote contributive:

Per l’anno 2017 l’importo del contributo da corrispondere varia in relazione all’appartenenza del contribuente ad altra gestione previdenziale o meno. Precisamente si distinguono due diverse aliquote:

    • 24,00% per soggetti iscritti ad altra forma previdenziale o titolari di pensione non diretta (indiretta, di reversibilità)

    • 32,00% per i soggetti privi di altra forma previdenziale, a cui si aggiungono oneri accesori nella misura dello  0,72% per il finanziamento di oneri quali:

  1. MATERNITA’

  2. ASSEGNI FAMILIARI

  3. DEGENZE OSPEDALIERE

  4. MALATTIA 

Professionisti senza cassa previdenziale:

Il contributo viene calcolato tenendo conto del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF (quadro RE sez. I del modello Unico) e deve essere versato come segue:

  • PRIMA RATA DI ACCONTO, pari al 40% del contributo dovuto per l’anno precedente, da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi

  • SECONDA RATA DI ACCONTO, pari al 40% del contributo dovuto per l’anno precedente, da versare entro il 30 novembre insieme all’acconto IRPEF

  • saldo, da versare nell’anno successivo, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi

Il professionista può addebitare in fattura al cliente, a titolo di rivalsa, una quota pari al 4% dei compensi lordi. Tale somma è soggetta ad IVA e a ritenuta d’acconto, analogamente al compenso stesso.

Contratto a progetto e venditori a domicilio:

Per i lavoratori inquadrati con contratti a progetto o per i venditori a domicilio il contributo va versato prendendo a riferimento l’imponibile Irpef. Gli importi dovuti saranno versati:

  • Per un  1/3 dal lavoratore

  • Per 2/3 a dal committente

Il Datore di lavoro tratterrà l’importo del contributo a carico del lavoratore che poi verserà contestualmente all’importo di sua spettanza tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo.

Ricordiamo che il datore di lavoro deve inoltre:

  • Certificare le ritenute operate ai collaboratori entro la fine di marzo dell’anno successivo, nel MODELLO CU.

Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento:

  • Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante IL MODELLO F24.

Massimale annuo di reddito:

  • Le predette aliquote del 32,72% e del 24,00%, sono applicabili, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018:

  • Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, ricordiamo che le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (principio di cassa allargato).

  • Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2018 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2017.

Minimale per l’accredito contributivo:

  • per l’anno 2017 il minimale per considerare un anno intero di contribuzione ai fini pensinistici   pari ad EURO 15.548,00.

  • Gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 24 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52

  • Gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 32,72% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 5.087,31.

  • Gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 25,72% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3998,95.

TABELLA RIASSUNTIVA MINIMALI PER ACCREDITO CONTRIBUTIVO:

 

Reddito minimo annuo

Aliquota

Contributo minimo annuo

€ 15.548,00

24%

€ 3.731,52

€ 15.548,00

25,72 %

€ 3.998,95 (IVS 3.887,00)

€ 15.548,00

32,72 %

€ 5.087,31 (IVS 4.975,36)

 

  • Se tale minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.

ALIQUOTE MASSIMALI: 

  • Per l’anno 2017 il massimale di reddito è pari ad euro 100.324,00. Pertanto, le aliquote si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale.

  • L’Inps rende noto che far data dal gennaio  2012 sono estesi anche ai professionisti e ai lavoratori parasubordinati sia l’indennità giornaliera di malattia, sia il trattamento economico per congedo parentale.

I soggetti interessati sono: 

  • essere iscritti alla gestione separata Inps

  • non essere titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 

Rientrano:

  • Amministratori

  • Sindaci

  • Revisori di società e associazioni

  • Venditori porta a porta

  • Lavoratori occasionali

AMMONTARE CORRISPOSTO:

Per le degenze iniziate nell’anno 2012, l’indennità, calcolata su 263,50 euro, (96.149,00 euro diviso 365) corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • Euro 21,07 (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi

  • Euro 31,61 (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi

  • Euro 42,14 (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi

  • La domanda per il diritto alla indennità di degenza dovrà essere presentata all’Inps entro 180 giorni dal giorno successivo alla fine del ricovero.

Per le  malattie iniziate nell’anno 2012, anno nel quale il massimale contributivo è risultato pari a euro 96.149,00, l’indennità sarà calcolata su euro 263,50 (euro 96.149,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • Euro 10,53 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione

  • Eeuro 15,80 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione

  • Euro 21,07 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione

  • Il lavoratore è tenuto ad inviare all’Inps (on-line) e al committente, entro i 2 giorni dal rilascio, il certificato di malattia redatto dal medico curante.

I requisiti per ottenere l’indennità:

  • Avere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia

  • Avere, nell’anno solare che precede l’inizio della malattia, un reddito individuale da lavoro parsubordinato non superiore al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente dalla legge

  • L’indennità spetta per un periodo massimo di 61 giorni nell’anno solare ed è commisurata al massimale contributivo dell’anno in cui ha avuto inizio la malattia.

Soggetti dotati di casse previdenziali  ma non iscritti alle medesime:

  • Hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata anche i soggetti  che sono iscritti  ad un albo professionale dotato di una cassa previdenziale,  e non versano i contributi  alla medesima poichè legittimamente autorizzati all’esclsione, (esempio: non raggiungono un certo reddito minimo). 

Istituito il canale telematico per la presentazione delle domande di malattia per via telematica:

  • L’INPS, con la circolare n. 52 del 6 aprile 2012, fornisce le istruzioni per presentazione le domande di malattia e degenza ospedaliera per via telematica dei  lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

  • Dal primo aprile 2012 la presentazione delle domande dovrà avvenire, esclusivamente, attraverso uno dei seguenti canali:

  • Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto

  • Patronati 

Contact Center, numero verde  803164

Questa la progressione delle aliquote “gestione separata” dalla data di introduzione fino ad oggi:

1996

diventa operativa la Gestione Separata

1998, 2000, 2002

aumenti biennali e graduali della contribuzione

2004

accelerazione per equiparare l’aliquota della GS alla aliquota dei commercianti

2004

introduzione della contribuzione (0,5%) per assistenza (malattia ospedaliera e gravidanza)

2005, 2006

incrementi 0,2% annui per raggiungere il 19% dell’aliquota dei commercianti

2007

nuova accelerazione, delle aliquote

2008, 2009, 2010

accordo welfare: +3% in 3 anni per finanziare la riduzione dello “scalone” (permettere a lavoratori di andare in pensione a 58-59 anni, agevolazione non prevista per iscritti GS)

2008

aumento 0,22 assistenza per pagare malattia domiciliare e congedi parentali (ma solo per collaboratori, non riconosciuti ai professionisti sino al 2013)

2012

aumento 1% per pagare sgravi sull’apprendistato

2015-2019

aumenti  3% 2015, 1% anni successivi (decisi per finanziare l’ASPI, il nuovo sussidio di disoccupazione)