Guida al trattamento fiscale degli autoveicoli

La detrazione IVA e la deducibilità dei costi delle auto:

Criterio per individuare la deducibilità dei mezzi di trasporto a quattro e due ruote:

Percentuali deducibili:

  1. 40%, aliquota destinata alla quasi totalità dei contribuenti, possessori di un’autovettura impiegata sia per uso proprio, privato, sia per questioni afferenti l’attività esercitata

  2. 80% per gli agenti di commercio

  3. 100% per autoveicoli/automezzi utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa

N.B: le aliquote sopra descritte sono valide nell’ambito del rispetto di una quota massimale, che nel primo caso (autoveicoli ad uso promiscuo), è pari ad euro 18.097,00 e nei secondi (agenti rappresentanti) è pari ad euro 25.823,00.

Si evince quindi che:

Autoveicoli per i quali opera la limitazione al 40%:

La detraibilita’ dell’Iva:

Importante annotazione:

RIEPILOGO DETRAIBILITA’ IVA E DEDUCIBILITA’ COSTI

La casistica aziendale, sia per la detraibilità dell’Iva che per la deducibilità degli ammortamenti e delle spese d’impiego, può essere cosi’ riepilogata:

Autocarri superiori ai 35 quintali:

Autovetture o autocarri inferiori ai 35 quintali non affidate a dipendenti:

Se ammettiamo un utilizzo esclusivo impresa/professione:

Autovetture o autocarri inferiori ai 35 quintali affidate a dipendenti:

Agenti e Rappresentanti:

LIMITI DI DEDUCIBILITA’ DEI COSTI D’ACQUISTO AUTO E MOTO

Riepiloghiamo qui di seguito i limiti di spesa degli auto-motoveicoli fiscalmente deducibili per imprese (esclusi agenti e rappresentanti) e professionisti dal 2008:

Autovetture:

Stessa autovettura affidata a dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta:

Autovettura acquisita in leasing:

Autovettura acquisita in leasing ed affidata a dipendente per la maggior parte del periodo:

Canoni di noleggio auto:

Canoni di noleggio auto affidata a dipendente:

Motocicli:

Ciclomotori:

Considerazioni relative ai canoni di leasing:

TASSA DI LUSSO PER GLI AUTOVEICOLI

COSTI CHILOMETRICI:

  • Il 9 gennaio 2012 sono state aggiornate le tabelle ACI per il calcolo dei costi chilometrici delle auto, necessari per la determinazione dei “fringe benefit” concessi ai  dipendenti che utilizzino auto aziendali.

LA DISCIPLINA DEI FRINGE BENEFIT:

  • Le tabelle riportate comprendono le tariffe predisposte dall’ ACI, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno e valide per l’anno successivo. Sono utilizzate come si diceva, per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.

  • Il valore convenzionato riportato, pari alla tariffa chilometrica riferita alla percorrenza annuale di 15.000 Km moltiplicata per 4.500 Km, resta invariato per l’intero anno di validità.

Quadro normativo:

  • La disciplina dei fringe benefit trova riferimento normativo nel dlgs n. 314/97 che, nel riscrivere l’articolo 48 del dpr n.917/89 (il Tuir), ha stabilito i criteri di determinazione del valore nel caso di affidamento di mezzo di trasporto. A tal proposito si veda anche l’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del dlgs n.285/92.

 LE TABELLE SUL SITO DELL’ACI


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Manovra Monti: le nuove addizionali


Riportiamo le novità riguardo le addizionali comunali e regionali ai introdotte della MANOVRA MONTI.

Aliquote addizionali comunali:

  1. Al di sotto delle quali l’addizionale non è dovuta

  2. Al di sopra delle quali l’addizionale si applica sull’intero reddito complessivo.

Si ricorda che l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF:

Determinazione del saldo:

RIMBORSI DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ADDIZIONALE REGIONALE:

L’addizionale Regionale è un’imposta istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, art. 50, comma 3. La corresponsione è dovuta alla regione presso la quale il contribuente possiede  il domicilio fiscale. La base imponibile è determinata   dal reddito complessivo, risultante  ai  fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

I lavoratori dipendenti o coloro che percepiscono redditi assimilati assolvono al pagamento dell’imposta  tramite la ritenuta a titolo d’acconto che opera il sostituto, mensilmente. Sarà poi quest’ultimo che liquiderà l’imposta,  utilizzando il modello F24.

I codici tributo da utilizzare sono:

I contribuenti che percepiscono redditi di lavoro autonomo e comunque differenti dai precedenti  versano direttamente l’addizionale regionale.I Il codice  tributo da utilizzare è il  3801.

Nota Bene:

MODIFICHE APPORTATE:

Regioni a statuto Speciale:

Adempimenti a carico dei sostituti d’imposta:

Riapertura del conguaglio 2011:

  1. Riaprire” il conguaglio di fine anno 2011 nei mesi di gennaio o febbraio 2012

  2. Trattenere la maggiore addizionale regionale dovuta.

Cessazione del rapporto di lavoro nel mese di dicembre 2011:

Redditi di lavoro autonomo:


QUESTE PRESUMIBILMENTE LE ALIQUOTE (CALCOLANDO L’ALIQUOTA 2010 E COMPUTANDO GLI INCREMENTI):

ATTENZIONE: QUESTA E’ UNA PROIEZIONE, SI ATTENDONO PRONUCIAMENTI DALLE SINGOLE REGIONI!

ESEMPI INCREMENTO ALIQUOTE PER LA LOMBARDIA:

REDDITO PERCEPITO

AGGIORNAMENTO REGIONE PIEMENTE (dato ufficiale – definitivo)


Soggetti esclusi dal pagamento delle addizionali:

  • Vigono delle soglie di esenzione per il pagamento delle addizionali

  • I soggetti esentati  sono le persone fisiche per le quali, a seguito del computo dell’imposta, questa risulti inferiore a 12,00 euro ed irpef  inferiore a 10,33 euro

  • L’imposta non è poi dovuta da soggetti Ires (società di capitali)  e coloro che godono  di redditi esenti

Tipologia di redditi esentati:

  • Regime dei minimi

  • Redditi derivanti da incrementi della produttività

CASISTICHE PARTICOLARI:

  • In caso di variazione di residenza del contribuente deve essere preso a riferimento il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno precedente ai fini della determinazione e computo dell’addizionale regionale.

  • Per il pagamento dell’addizionale comunale rileverà invece la residenza al primo gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento. 

  • N.B: Ricordiamo poi che dal 2007 vige, per l’imposta comunale il pagamento dell’acconto.

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