Guida al trattamento fiscale degli autoveicoli
La detrazione IVA e la deducibilità dei costi delle auto:
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Analizziamo le norme che regolano il trattamento fiscale degli autoveicoli, automezzi e ciclomotori sulla base delle caratteristiche dei modelli e del loro impiego.
Criterio per individuare la deducibilità dei mezzi di trasporto a quattro e due ruote:
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In linea di principio il criterio individuato dal legislatore fiscale per individuare i coefficienti di deducibilità (costo) e detraibilità (iva) segue l’utilizzo del mezzo.
Percentuali deducibili:
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Tre aliquote di riferimento per altrettanti modalità di utilizzo sono le seguenti:
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40%, aliquota destinata alla quasi totalità dei contribuenti, possessori di un’autovettura impiegata sia per uso proprio, privato, sia per questioni afferenti l’attività esercitata
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80% per gli agenti di commercio
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100% per autoveicoli/automezzi utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa
N.B: le aliquote sopra descritte sono valide nell’ambito del rispetto di una quota massimale, che nel primo caso (autoveicoli ad uso promiscuo), è pari ad euro 18.097,00 e nei secondi (agenti rappresentanti) è pari ad euro 25.823,00.
Si evince quindi che:
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Quota massima di deducibilità autoveicoli ad uso promiscuo: EURO 7.230,00
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Quota massima di deducibilità autoveicoli in uso ad agenti e rappresentanti: EURO 25.823,00
Autoveicoli per i quali opera la limitazione al 40%:
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Detta limitazione al 40% riguarda i veicoli a motore, predisposti per il trasporto persone, con massa non superiore alle 3,5 tonnellate e con posti a sedere, compreso il conducente, non superiori a nove e che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione.
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Il criterio individuato è valido anche per tutte le spese di manutenzione riparazione etc…
La detraibilita’ dell’Iva:
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DETRAZIONE 100%: Contemplata per veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose uguali o superiori a 35 quintali con almeno nove posti compreso il conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non può svolgere l’attività (es.: tassisti, noleggiatori auto), ecc
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DETRAZIONE LIMITATA 40%: veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, inferiori ai 35 quintali e predisposte peril trasporto di non più di nove persone compreso il conducente.
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INTEDRAIBILITA’ COMPETA DELL’IVA: Riguarda esclusivamente le moto, con cilindrata superiore ai 350,00 c.c.
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AGENTI RAPPRESENTANTI: Anche per tale categoria di contribuenti è prevista la deducibilità integrale dell’IVA.
Importante annotazione:
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La limitazione della detraibilità IVA (si è detto 40%) non deve essere intesa in valore assoluto. In altre parole, il contribuente possessore di un autoveicolo con siffatte caratteristiche che fa uso esclusivo dell’automezzo può, in linea di principio, operare una detrazione integrale dell’IVA, sia per quanto riguarda il valore di acquisto del bene che per le spese dell’impiego del mezzo.
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Sarà poi il contribuente, in caso di interpello da parte dell’amministrazione finanziaria, a dare prova dell’utilizzo esclusivo del bene nell’ambito dell’esercizio di attività d’impresa.
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Diversamente, il limite sopra indicato, 40 per cento, è considerato “congruo” per operare la detrazione dell’IVA pagata sulle spese spese del mezzo senza ulteriori giustificazioni.
RIEPILOGO DETRAIBILITA’ IVA E DEDUCIBILITA’ COSTI
La casistica aziendale, sia per la detraibilità dell’Iva che per la deducibilità degli ammortamenti e delle spese d’impiego, può essere cosi’ riepilogata:
Autocarri superiori ai 35 quintali:
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Si detrae il 100% dell’Iva ed il relativo costo
Autovetture o autocarri inferiori ai 35 quintali non affidate a dipendenti:
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In ipotesi (la più diffusa) di uso promiscuo si detrarrà IVA al 40% ed anche il relativo costo, (con il limite del 40% di 18.076)
Se ammettiamo un utilizzo esclusivo impresa/professione:
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Si detrae il 100% dell’Iva (onere della prova a carico del contribuente).
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L’Iva sulle spese d’impiego si detrae al 100%
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Il costo e’ ammortizzabile al 40% (con il limite del 40% di 18.076)
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Le spese d’impiego si deducono al 40%.
Autovetture o autocarri inferiori ai 35 quintali affidate a dipendenti:
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Si detrae il 40% dell’Iva, anche sulle spese d’impiego.
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Il costo e’ ammortizzabile al 90% senza limiti, le spese d’impiego si deducono al 90%.
Agenti e Rappresentanti:
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Di regola detrae il 100% dell’Iva sia all’atto dell’acquisto dell’auto che sulle spese d’impiego.
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Quanto alla deducibilità del costo d’acquisto dell’auto, essi deduce l’80%, (massimale consentito pari a 25.823,00) anche per spese d’impiego.
LIMITI DI DEDUCIBILITA’ DEI COSTI D’ACQUISTO AUTO E MOTO
Riepiloghiamo qui di seguito i limiti di spesa degli auto-motoveicoli fiscalmente deducibili per imprese (esclusi agenti e rappresentanti) e professionisti dal 2008:
Autovetture:
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Costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 18.076, percentuale di deducibilità 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 7.230
Stessa autovettura affidata a dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta:
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Nessun limite di costo massimo e percentuale di deducibilità del 90%
Autovettura acquisita in leasing:
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L’importo massimo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 40% di (18.076 : costo auto concedente) x canoni annui di competenza;
Autovettura acquisita in leasing ed affidata a dipendente per la maggior parte del periodo:
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L’importo annuo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 90% dei canoni di competenza, senza limiti;
Canoni di noleggio auto:
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Costo massimo annuo fiscalmente ammesso = euro 3.615,00 (e’ previsto il ragguaglio ad anno), percentuale di deducibilità 40%, pertanto l’importo annuo fiscalmente deducibile = euro 1.446 (euro 310 per noleggio moto, euro 165,00 per noleggio ciclomotore)
Canoni di noleggio auto affidata a dipendente:
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Nessun costo massimo annuo e deducibilità del 90% del costo del noleggio;
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L’utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve essere opportunamente documentato (ad esempio con opportuna clausola nel contratto di lavoro).
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In capo al dipendente il veicolo concesso ad uso promiscuo genera un reddito in natura (fringe benefit) che deve essere assoggettato a tassazione.
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La determinazione del reddito di lavoro dipendente, prevede che il valore da assoggettare a tassazione sia determinato assumendo il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
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N.B: Tale disciplina vale anche per i veicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori o ai collaboratori.
Motocicli:
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Costo massimo fiscalmente ammortizzabile pari ad euro 4.132, percentuale di deducibilità 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni euro 1.653; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 90%;
Ciclomotori:
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Costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 2.066, percentuale di deducibilità 40%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 826; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 90%.
Considerazioni relative ai canoni di leasing:
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La deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente all’applicazione dei coefficienti ministeriali (articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR)
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La deducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili diversi da quelli di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR, è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente all’applicazione dei coefficienti ministeriali.
TASSA DI LUSSO PER GLI AUTOVEICOLI
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LA RIFORMA MONTI ha istituito un’addizionale della tassa automobilistica. Dal 2012 viene aumentata ad EURO 20,00 per ogni Kw di potenza ed estesa ai veicoli di potenza superiore a 185 Kw.
COSTI CHILOMETRICI:
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Il 9 gennaio 2012 sono state aggiornate le tabelle ACI per il calcolo dei costi chilometrici delle auto, necessari per la determinazione dei “fringe benefit” concessi ai dipendenti che utilizzino auto aziendali.
LA DISCIPLINA DEI FRINGE BENEFIT:
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Le tabelle riportate comprendono le tariffe predisposte dall’ ACI, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno e valide per l’anno successivo. Sono utilizzate come si diceva, per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.
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Il valore convenzionato riportato, pari alla tariffa chilometrica riferita alla percorrenza annuale di 15.000 Km moltiplicata per 4.500 Km, resta invariato per l’intero anno di validità.
Quadro normativo:
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La disciplina dei fringe benefit trova riferimento normativo nel dlgs n. 314/97 che, nel riscrivere l’articolo 48 del dpr n.917/89 (il Tuir), ha stabilito i criteri di determinazione del valore nel caso di affidamento di mezzo di trasporto. A tal proposito si veda anche l’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del dlgs n.285/92.
LE TABELLE SUL SITO DELL’ACI
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Manovra Monti: le nuove addizionali
Riportiamo le novità riguardo le addizionali comunali e regionali ai introdotte della MANOVRA MONTI.
Aliquote addizionali comunali:
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Anticipo dal 31 al 20 dicembre del termine da parte dei comuni per deliberare i regimi di applicazione dell’addizionale comunale.
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N.B: In caso di pubblicazione tardiva rispetto al suddetto termine, l’acconto verrà determinato applicando le disposizioni relative all’anno precedente.
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La modifica in esame ha lo scopo di agevolare gli adempimenti dei sostituti d’imposta che devono determinare, in sede di conguaglio di fine anno, l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF dovuto dai propri sostituiti per l’anno successivo.
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Poiché il conguaglio di fine anno può già avvenire nell’ambito della retribuzione del mese di dicembre, il precedente termine del 31 dicembre poteva comportare la necessità di riaprire il conguaglio ai fini della determinazione dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF.
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Incremento dell’aliquota, fino al limite massimo dello 0,8%, da versare ratealmente a partire dall’acconto 2012 del mese di marzo, a condizione che la relativa delibera comunale venga pubblicata, come detto, entro il prossimo 20 dicembre.
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Previsione da parte dei Comuni di aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti per l’IRPEF dalla legge statale, sulla base del criterio di progressività.
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Previsione di soglie di esenzione dall’addizionale comunale, esclusivamente fissate sulla base di specifici requisiti reddituali:
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Al di sotto delle quali l’addizionale non è dovuta
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Al di sopra delle quali l’addizionale si applica sull’intero reddito complessivo.
Si ricorda che l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF:
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E’ stabilito nella misura del 30% dell’addizionale determinata in relazione al reddito imponibile dell’anno precedente
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Viene trattenuto dal sostituto d’imposta in massimo 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo.
Determinazione del saldo:
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Ovviamente, le eventuali nuove aliquote (o soglie di esenzione), che vengano deliberate dai Comuni successivamente al 20 dicembre, dovranno essere considerate in relazione alla determinazione del saldo dell’addizionale comunale dovuta per l’anno di competenza.
RIMBORSI DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
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L’Agenzia delle Entrate provvederà all’erogazione dei rimborsi dell’addizionale comunale IRPEF già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro il 6.12.2011 (data di entrata in vigore del DL 201/2011), senza far valere l’eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.
ADDIZIONALE REGIONALE:
L’addizionale Regionale è un’imposta istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, art. 50, comma 3. La corresponsione è dovuta alla regione presso la quale il contribuente possiede il domicilio fiscale. La base imponibile è determinata dal reddito complessivo, risultante ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili.
I lavoratori dipendenti o coloro che percepiscono redditi assimilati assolvono al pagamento dell’imposta tramite la ritenuta a titolo d’acconto che opera il sostituto, mensilmente. Sarà poi quest’ultimo che liquiderà l’imposta, utilizzando il modello F24.
I codici tributo da utilizzare sono:
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3802 – addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – sostituti d’imposta;
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3803 – addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale.
I contribuenti che percepiscono redditi di lavoro autonomo e comunque differenti dai precedenti versano direttamente l’addizionale regionale.I Il codice tributo da utilizzare è il 3801.
Nota Bene:
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Per tale tipologia di imposta non sono previsti acconti. Si liquida soltanto l’imposta a saldo, purchè l’importo a debito sia superiore a i 12,00 Euro. Diversamente, l’imposta non è dovuta.
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Anche per questa tipologia d’imposta opera l’istituto del ravvedimento operoso
MODIFICHE APPORTATE:
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Aumento dell’aliquota su base nazionale di 0,33 punti percentuali, che passa dallo 0,9% all’1,23% con l’ ulteriore sommatoria delle addizionali aggiuntive decise dalle singole Regioni fino al tetto massimo dello 0,50%
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Per Calabria, Campania e Molise l’imposta arriverà al 2,03%. Non va meglio a Lazio, Sicilia e Abruzzo, la cui addizionale per il 2011 toccherà quota 1,73%.
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N.B: Le Regioni che registrano gravi disavanzi nel settore sanitario, possono operare un ulteriore aumento pari allo 0,30%
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In virtu’ di tale aumento il limite massimo dell’aliquota può attestarsi allo 2,03%.
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Le Regioni nel corso del 2011 che possedevano tale status erano la Calabria, il Molise e Campania
Regioni a statuto Speciale:
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Viene stabilito che la suddetta aliquota dell’1,23% si applica anche alle Regioni a statuto speciale quali Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, Province autonome di Trento e Bolzano.
Adempimenti a carico dei sostituti d’imposta:
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I sostituti d’imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e assimilati devono quindi tenere conto dell’aumento dell’aliquota “di base” dell’addizionale regionale IRPEF in sede di conguaglio di fine anno 2011 (entro il 28.2.2012), al fine di determinare l’ammontare dell’addizionale dovuta dai propri sostituiti per il 2011, che dovrà essere trattenuta ratealmente nel 2012.
Riapertura del conguaglio 2011:
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Se non è possibile tenere conto della nuova aliquota già in relazione ai conguagli effettuati nel mesedi dicembre 2011, si dovrà:
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Riaprire” il conguaglio di fine anno 2011 nei mesi di gennaio o febbraio 2012
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Trattenere la maggiore addizionale regionale dovuta.
Cessazione del rapporto di lavoro nel mese di dicembre 2011:
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In relazione ai soggetti che cessano il rapporto di lavoro nel mese di dicembre 2011, il sostituto d’imposta deve tenere conto della nuova aliquota dell’addizionale regionale in sede di conguaglio per la cessazione del rapporto.
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Qualora ciò non fosse possibile, occorre comunicare al lavoratore cessato che ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per versare la differenza.
Redditi di lavoro autonomo:
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In relazione ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, l’aumento all’1,23% dell’aliquota di base dell’addizionale regionale IRPEF avrà invece effetto in sede di dichiarazione dei redditi relativi ai 2011 (modelli UNICO 2012 PF).
QUESTE PRESUMIBILMENTE LE ALIQUOTE (CALCOLANDO L’ALIQUOTA 2010 E COMPUTANDO GLI INCREMENTI):
ATTENZIONE: QUESTA E’ UNA PROIEZIONE, SI ATTENDONO PRONUCIAMENTI DALLE SINGOLE REGIONI!
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Abruzzo 1,4% nel 2010 – 1,73% nel 2011
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Basilicata 0,9% nel 2010 – 1,23% nel 2011
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Calabria 1,4% nel 2010 da 1,7 a 2,03 nel 2011
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Campania 1,7% nel 2010 – 2,03% nel 2011
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Emilia-Romagna 1,1-1,4% (in base al reddito) nel 2010 da 1,23 a 1,73% nel 2011
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Friuli-Venezia Giulia 0,9% nel 2010 – 1,23% nel 2011
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Lazio 1,7% nel 2010 1,4 – 1,73% nel 2011
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Liguria 0,9-1,4% (in base al reddito) nel 2010 – da 1,23 a 1,73% nel 2011
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Lombardia 0,9-1,4% (in base al reddito) nel 2010 da 1,23 a 1,73% nel 2011
REGIONE LOMBARDIA: LE MISURE EFFETTIVAMENTE STABILITE (dato ufficiale – definitivo)
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Fino a 15 mila euro l’aumento sarà solo quello già deciso dal governo, cioè si passerà dall’attuale 0,9 % a 1,23 %: la Regione non ha introdotto addizionali ulteriori.
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Da 15 mila a 28 mila si passa dall’1,3 precedente all’1,58% (1,23 % di base + 0,35 %)
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Per gli scaglioni successivi (da 28 a 55 mila euro e da 55 mila a 75 mila, e successivi ovviamente) si passa dall1,4 % all’1,73 % (1,23 % di base + 0,50 %)
ESEMPI INCREMENTO ALIQUOTE PER LA LOMBARDIA:
REDDITO PERCEPITO:
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15 mila euro, incremento pari a 49 euro
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25 mila euro incremento pari a 77 euro, imposta regionale annuale passa da 265 a 342 euro
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50 mila euro – l’addizionale passa da 615 a 774 euro
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Marche 0,9-1,4% (in base al reddito) nel 2010 – da 1,23 a 1,73% nel 2011
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Molise 1,7% nel 2010 – 2,03% nel 2011
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Piemonte 0,9- 1,4% (in base al reddito) nel 2010 da 1,23 a 1,73% nel 2011
AGGIORNAMENTO REGIONE PIEMENTE (dato ufficiale – definitivo)
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Aggiornamento del 30/12/2011: La Regione Piemonte in tale data ha approvato la norma che prevede che l’aliquota dell’addizionale regionale sia pari a zero sui redditi fino a 15 mila euro (fissata quindi ad 1,23 %)
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Dello 0,3% sui redditi superiori a 15 mila e fino a 22 mila euro (pari quindi all’1,53%) ,
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Pari a 0,5% l’aliquota sui redditi oltre i 22 mila euro (1,73%).
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Puglia 0,9% nel 2010 da 1,53 a 1,73% in base al reddito nel 2011
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Sardegna 0,9% nel 2010 – 1,23% nel 2011
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Sicilia 1,4% nel 2010 – 1,73% nel 2011
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Toscana 0,9% nel 2010 – 1,23% nel 2011
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Pa (Trento – Bolzano) 0,9% (con esenzioni) nel 2010 – 1,23% nel 2011
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Umbria 0,9-1,1 (in base al reddito) nel 2010 da 1,23 a 1,43% nel 2011
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Valle d’Aosta 0,9% nel 2010 – 1,23% nel 2011
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Veneto 0,9% nel 2010 – 1,23% nel 2011
Soggetti esclusi dal pagamento delle addizionali:
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Vigono delle soglie di esenzione per il pagamento delle addizionali.
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I soggetti esentati sono le persone fisiche per le quali, a seguito del computo dell’imposta, questa risulti inferiore a 12,00 euro ed irpef inferiore a 10,33 euro.
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L’imposta non è poi dovuta da soggetti Ires (società di capitali) e coloro che godono di redditi esenti.
Tipologia di redditi esentati:
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Regime dei minimi
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Redditi derivanti da incrementi della produttività
CASISTICHE PARTICOLARI:
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In caso di variazione di residenza del contribuente deve essere preso a riferimento il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno precedente ai fini della determinazione e computo dell’addizionale regionale.
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Per il pagamento dell’addizionale comunale rileverà invece la residenza al primo gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento.
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N.B: Ricordiamo poi che dal 2007 vige, per l’imposta comunale il pagamento dell’acconto.
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LE ALTRE MISURE DELLA MANOVRA MONTI:
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GUIDA AL CALCOLO DELL’IMU
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MODIFICHE AL SISTEMA PENSIONISTICO
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LIMITAZIONE ALL’USO DEL CONTANTE
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INCREMENTO ACCISE BENZINA
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MISURE PER INCENTIVARE IL LAVORO
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IL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE





