Redditi sottoposti a tassazione separata


L’Agenzia delle Entrate ha modificato dal 2005 il criterio con cui invia ai contribuenti gli avvisi di accertamento ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/73 per i redditi sottoposti a tassazione separata.

Si anticipa che si tratta di imposte dovute per redditi che non erano stati imputati a reddito imponibile ai fini irpef poichè gli stessi vengono sottoposti ad una particolare tecnica di tassazione denominata appunto “separata”.

Alla comunicazione suddetta, recapitata mediante raccomandata A.R., viene allegato il modello F24 già compilato per provvedere al pagamento degli importi richiesti (il relativo codice tributo 9527 è stato istituito con la risoluzione n. 24/2005).

In passato si procedeva ad inviare una  comunicazione sull’ammontare delle somme da corrispondere.  Le suddette erano calcolate sulla base dei dati comunicati dal Sostituto d’imposta che aveva elaborato il modello 770. Il fine era quello di dare notizia dei dati in possesso all’Amministrazione finanziaria al contribuente, così da dar modo al medesimo di rettificare eventuali delle inesattezze.

In mancanza di risposta veniva emessa una cartella esattoriale priva di sanzioni  ed interessi per perfezionare il pagamento.

Dall’anno d’imposta 2001, invece, trascorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, senza che venga effettuato il pagamento, si procede all’iscrizione a ruolo degli importi dovuti, con la conseguente emissione di una cartella esattoriale per la richiesta dell’imposta e con l’applicazione della sanzione del 30 per cento (ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Dlgs n. 471/1997) e degli interessi nella misura del 3,00 per cento annuo, calcolati a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della prima comunicazione.


Questa è la più comune tipologia di redditi per cui si applica la “Tassazione separata”, (omettendo le casistiche più particolari):