Ravvedimento operoso: le nuove misure per sanzioni ed interessi

 

Aggiornato al 16/12/2011

IL DECRETO SVILUPPO di recente emanazione e finalizzato ad individuare misure urgenti per il sostegno all’attività economica in genere, ha modificato anche gli importi DELLE SANZIONI con le  quali è possibile accedere all’Istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO.

Ricordiamo che le nuove misure, idonee a regolarizzare i mancati versamenti di imposte e tasse,  procedendo  volontariamente al pagamento, sono contemplate a patto che il contribuente non sia sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche.
La regolarizzazione avviene pagando il tributo originario, le sanzioni e gli interessi al tasso d’interesse legale (attualmente 3,00%)  (2,5% a far data dall’1/1/2012)

Le nuove  sanzioni sono state determinate nella misura del:

  • 2,50% (dal precedente 3,75%) per il ravvedimento 3,00% (IN VIGORE DALL’1/02/2011)  nel termine di 30 giorni dalla scadenza originaria

  • 3,00% (dal precedente 6%) per il ravvedimento 3,75% (IN VIGORE DALL’1/02/2011) oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione

  • 0,2% calcolato giornalmente  (IN VIGORE DAL 6/07/2011) entro i 14 giorni successivi all’omissione (ravvedimento sprint).

E’ ora disponibile anche il ravvedimento in modalità “SPRINT”. Di che cosa si tratta?

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