Autoliquidazione inail 2018/2019

PAGINA AGGIORNATA ALLA DATA DEL 02/01/2019:

NOVITA’ SCADENZE AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019

  • Poichè l’istituto ha proceduto ad un taglio dei premi INAIL e della rivalutazione degli importi delle rendite e degli indennizzi per l’anno 2018, la scadenza dell’autoliquidazione 2018/2019 sarà prorogata al16 maggio 2019.

  • La proroga dell’autoliquidazione è legata allo slittamento del termine di scadenza per l’invio all’INAIL delle basi di calcolo dei premi entro il 31 marzo 2019 e non più entro il 31 dicembre 2018. 

MISURE INTRODOTTE DALLA NUOVA FINANZIARIA: La Manovra ha previsto la revisione delle tariffe dei premi e, dal primo gennaio, anche una revisione dei meccanismi di liquidazione di rendite e indennizzi. Tale la motivazione alla base della revisione del sistema di calcolo dell’autoliquidazione e relative scadenze.

NUOVO CALENDARIO SCADENZE:

  • Il 16 maggio 2019 è inoltre la nuova scadenza per il pagamento dei seguenti adempimenti:

  • Denuncia delle retribuzioni dell’anno 2018

  • Calcolo degli importi del saldo dei premi INAIL per il 2018 e quello della prima rata del 2019 con le tariffe rivalutate

  • Versamento dell’acconto e del saldo dei premi INAIL.

ULTERIORI DIFFERIMENTI

  • il termine entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è differito al 16 maggio 2019

  • il termine per il versamento dei premi ordinari della polizza dipendenti e dei premi speciali artigiani e marittimi è differito al 16 maggio 2019

L’INAIL come tutti gli anni sta elaborando il tasso per i premi assicurativi che sarà applicato nel corso dell’anno 2019, da notificare ai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2018. IN riferimento a tale lavorazione sono escluse le lavorazioni iniziate dopo il 2 gennaio 2017 (che non hanno ancora maturato il biennio completo di attività).

Il premio viene notificato ai datori di lavoro tramite PEC o, in assenza, con raccomandata AR e indicato nel Mod. 20SM. Eventuali contestazioni devono essere effettuate alla Unità Territoriale INAIL competente.

L’INAIL, annualmente, deve elaborare il tasso per i premi dell’anno successivo. Questa elaborazione rappresenta il primo atto indispensabile per il calcolo in autoliquidazione della rata premio. In sostanza il calcolo del tasso rappresenta la fase iniziale dell’autoliquidazione.
In questi giorni l’INAIL ha avviato le operazioni per il calcolo del tasso 2019 che dovrà essere notificato ai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2018.

FONTE: INAIL – aggiornamento del 15/01/2018

AGGIORNAMENTO DEL 17/10/2017: Elaborazione degli Indici di Gravità Aziendali (IGA) per l’anno 2018 – A partire dal 17 ottobre 2017 verranno calcolati gli IGA per l’anno 2018, sulla base dei parametri fissati al paragrafo 2.2 dalla determinazione del Presidente dell’Inail n. 67/2014, recepita con il d.m. 22 aprile 2014. Tale calcolo viene effettuato contemporaneamente all’elaborazione del tasso applicabile 2018.

LA CIRCOLARE INAIL

In attesa che l’inail proceda all’emanazione delle circolari idonee per il calcolo dei premi afferenti all’autoliquidazione 2017/2018 indichiamo le principali attività che l’azienda dovrà compiere entro il 16/02/2019 P.V.

L’istituto ha già pubblicato in data  13/10/2017 con circolare n. 44 – 2017   la rivalutazione dei minimali di rendita a far data dal primo luglio  2017. Tali importi concorreranno alla  determinazione delle retribuzioni minimali per l’anno 2017. 

AGGIORNAMENTO ANNO 2018:

Tabella retribuzioni 2018 (da utilizzare nell’autoliquidazione 2018-2019)  fornite dalla sede INAIL di CONEGLIANO

L’Inail rende noti gli importi utili al fine del calcolo dei premi assicurativi nonché la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2018. Questi importi concorreranno, unitamente alle retribuzioni del primo primo semestre 2018, alla determinazione dei minimali di retribuzione, utili al calcolo dell’autoliquidazione 2018/2019.

In particolare, l’Istituto,  sulla base delle rivalutazioni operate, ha stabilito suddetti limiti per le retribuzioni 2018:

  • PREMIO UNITARIO, VALIDO PER Titolari, Familiari, Soci, Associati in Partecipazione: annuale: 16.284,45 – mensile: 1.364,48 – giornaliera 53,98 – 54,58.

  • SOCI E COLLABORATORI FAMILIARI DI  DITTA NON ARTIGIANA:  Minimale di rendita di € 16.352,80 annuale; 1.370,16 mensile – giornaliera: 54,21 – 54,81.

  • IMPRESA FAMILIARE Collaboratori Familiari con Atto di Impresa Familiare: annuale: 16.284,45 – mensile: 1.364,48 – giornaliera 53,98 – 54,58.

  • LAVORATORI PARASUBORDINATI – Sportivi professionisti dipendenti MINIMALE / MASSIMALE 01.01.2017 – 31.12.2017  Min. € 16.284,45 Max. € 30.242,55 mensile: € 1.364,48  € mensile massimale: 2.534,03

  • PRESTAZIONI OCCASIONALI: mensili: € 1.364,48 – max:  € 2.534,03 – giornaliera: Min. € 54,48 – Max. € 101,36

PRINCIPALI ATTIVITA’ DA COMPIERE PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AUTOLIQUIDAZIONE:

Il datore di lavoro soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l’artigiano senza dipendenti pagano ogni anno il premio mediante l’autoliquidazione.
Il procedimento consente di determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali, il premio silicosi ed asbestosi nonché il premio speciale artigiani. Sono esclusi dall’autoliquidazione, invece, gli altri “premi speciali unitari” (alunni/studenti, rx e sostanze radioattive, frantoi, pescatori, facchini, ippotrasportatori e vetturini).
Con l’autoliquidazione annuale dei premi, inoltre, vengono riscossi dall’Inail anche i contributi associativi per conto delle associazioni di categoria convenzionate.

Entro il 16 febbraio di ogni anno il datore di lavoro deve:

  • Calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente;

  • conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;

  • pagare il premio di autoliquidazione utiizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)” in caso di Enti ed Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984.

Riduzione del reddito presunto:

  • I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nell’anno precedente (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività, o per le imprese armatrici per previsione di disarmo per l’intero anno) devono inviare all’Inail entro il 16 febbraio la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere. Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato per l’anno in corso in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nell’anno precedente, salvo i controlli che l’Istituto intenda disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

Invio telematico della retribuzione salari:

  • Entro il 28 febbraio si deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (leggi 449/1997 e 144/1999), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (legge 296/2006) in presenza dei requisiti previsti.

  • I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici “Alpi online” che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico dichiarazione salari”.

  • I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.

Rateazione pagamenti:

  • Anziché in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. Gli utenti che utilizzano il servizio “Invio telematico dichiarazione salari” qualora per l’autoliquidazione corrente non intendano più usufruire del pagamento in quattro rate utilizzato per l’autoliquidazione precedente devono comunicare tale volontà con il servizio stesso.

Le scadenze dei versamenti delle quattro rate sono predeterminati come segue:

  • I rata, 16 febbraio

  • II rata, 16 maggio

  • III rata, 16 agosto differita al 20 agosto (art. 3-quater, d.l. 16/2012 convertito dalla l. 44/2012)

    IV rata, 16 novembre.

    Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, d.lgs n. 241 del 9 luglio 1997).

Al fine di consentire ai datori di lavoro titolari di PAT il pagamento del premio in autoliquidazione, l’Inail, entro la fine dell’anno:

  • Invia la comunicazione del tasso di premio che verrà applicato per l’anno successivo su ogni posizione assicurativa territoriale e i criteri applicati per determinarlo (Modello 20SM “Classificazione e tassazione rischio assicurato”)

    Rende disponibili nel “Fascicolo aziende” le “Comunicazioni delle basi di calcolo” (art. 28, comma 3, dpr 1124/1965) con i dati per il conteggio dei premi e degli eventuali contributi associativi (modulo per la comunicazione delle basi di calcolo premi e dei contributi associativi).

    I datori di lavoro titolari di PAN consultano gli elementi necessari per il calcolo del premio di autoliquidazione tramite il servizio online “Visualizzazione elementi del calcolo”.

  • Ogni anno l’Inail pubblica la guida all’autoliquidazione dove sono indicate le modalità per il calcolo dei premi a seconda delle addizionali e delle riduzioni contributive previste e per il conteggio dei contributi associativi. Sono inoltre indicati i criteri di arrotondamento e le modalità di compilazione del modello F24.

Compensazione:

  • Il saldo finale di autoliquidazione, se a credito, può essere utilizzato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori Inail, purché non iscritti a ruolo esattoriale. La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l’Istituto.

  • Non è, invece, possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio Inail, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.

  • Il datore di lavoro deve verificare presso la sede Inail l’effettiva sussistenza del credito stesso e successivamente procedere alla compensazione, attraverso la compilazione del modello F24. Il modello F24 EP, invece, non consente di operare la compensazione tra importi a credito e a debito.

 

AGGIORNAMENTO DEL 20/12/2017 – fonte EUTEKNE:

  • L’INAIL rende noto che il versamento dei premi assicurativi sospesi dal 24.8.2016 al 30.9.2017, con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016/2017, deve essere effettuato, in unica soluzione o ratealmente, entro il 31.5.2018. Più precisamente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di versamenti unificati, il versamento deve essere effettuato entro il 16.5.2018: – in unica soluzione, fermo restando che entro tale data devono altresì essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni e che tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente; – in forma rateale, fino a un massimo di 24 rate, di un minimo di 50,00 euro al mese, procedendo con il pagamento della prima rata sempre entro il predetto termine del 16.5.2018 e, per le rate successive, entro il giorno 16 di ogni mese. La circ. 53/2017, infine, riprende l’ordinanza commissariale 2.11.2017 n. 41 e chiarisce la differenza tra “DURC online” e “DURC di congruità”, precisando che si tratta di documenti aventi differenti finalità.

IL VIDEO MESSO A DISPOSIZIONE DALL’INAIL

ATTENZIONE: PER TALUNE CATEGORIE NON OPERA IL DIFFERIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI:

  • scuole

  • apparecchi RX

  • sostanze radioattive

  • pescatori

  • frantoi

  • facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori.

I predetti premi possono usufruire, anche per il 2019, della riduzione del 15,24%, come previsto dall’art. 1, co. 128, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

dal 1° gennaio 2019, la riduzione ex art. 29, co. 2, D.L. n. 244/1995 riguarda non più i premi assicurativi, ma compete ai datori di lavoro del settore delle attività edili, che devono trasmettere l’apposito modello entro il 16 maggio 2019.

Inoltre, in conseguenza del differimento dell’autoliquidazione al 16 maggio 2019, le imprese artigiane che dovessero cessare l’attività tra il 1° gennaio e il 16 maggio 2019, devono versare il premio anticipato a titolo di rata rapportato ai mesi di effettiva attività esercitata nello stesso periodo.

Per quanto riguarda i lavoratori somministrati, i premi relativi al 4° trimestre 2018 non sono soggetti a differimento (il termine rimane il 18 febbraio 2019), mentre le nuove tariffe e termini riguarderanno i versamenti da effettuare

  • per il trimestre gennaio/marzo 2019 entro il 16 maggio 2019

  • per il trimestre aprile/giugno 2019 entro il 20 agosto 2019

  • per il trimestre luglio/settembre 2019 entro il 17 novembre 2019

  • Per il trimestre ottobre/dicembre 2019 entro il 16 febbraio 2020.

  • Infine la validità del certificato di assicurazione dell’equipaggio, emesso su richiesta dell’armatore, è prorogata di diritto al 16 maggio 2019.

 

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