Guida ai regimi contabili 2016

Aggiornato al 14/11/2018: 

  • Il passaggio da ordinario a forfettario, in vigore a far data dall’1/1/2019 che eleverà i limiti per la permanenza fino a 65.000,00 euro di fatturato comporterà la rettifica ed il versamento iva delle rimanenze e dei beni ammortizzabili (se non sono ancora trascorsi 4 anni) . Tale rettifica andrà apportata nella prima dichiarazione IVA presentata dopo l’accesso al nuovo regime.

    In questa valutazione, un importante peso potrebbe averlo la determinazione dell’Iva da pagare a seguito del passaggio dal regime normale «Iva da Iva» (imposta per cessioni e/o prestazioni, meno Iva detraibile per gli acquisti) al regime forfettario. Valgono le regole in materia di rettifica Iva che comportano la rettifica dell’Iva già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario.

    La regola generale prevede la rettifica e il pagamento dell’Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, in un’unica soluzione senza attendere il materiale impiego dei servizi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va fatta solo se non sono ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, o dieci anni dalla data di acquisto odi ultimazione se si tratta di fabbricati o loro porzioni.

    Esempio: il commerciante al dettaglio con rimanenze al 31.12.2018 pari ad euro 100.000,00. Il soggetto, qualora volesse passare nel 2019 dal regime normale «Iva da Iva» al regime forfettario, in quanto in possesso dei requisiti per applicare il forfettario, dovrà versare 22.000,00 euro di Iva, cioè il 22% sui 100.000,00 euro di merci esistenti in magazzino al 31 dicembre 2018.

  • La Legge di Stabilità 2016 ha modificato i regime fiscali attualmente in vigore, per imprenditori e professionisti, in possesso di determinati requisiti.

  • Già dal gennaio 2015 la legge di Stabilità, 2014 aveva istituito il nuovo regime forfettario, che avrebbe dovuto sostituire i precedenti regimi agevolati. I contribuenti in possesso del regime dei C.D. “minimi”, o quei soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 godevano nel regime fiscale di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011) potevano continuare ad avvalersene fino al completamento dei cinque anni e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

  • Era stata poi istituita una proroga ancora per tutto il 2015 in sede di stesura del C.D. “Decreto Milleproroghe” a tutto il 2015 della possibilità di usufruire dell’abrogato regime dei minimi.

  • La Legge di Stabilità per l’anno 2016 ha individuato il regime forfettario quale l’unico disponibile agevolato, allargando la platea di contribuenti interessati, poichè allargate le finestre reddituali che consentono la sua fruizione.

In particolare:

  • Abrogata la previsione di prevalenza di redditi conseguiti nell’attività d’impresa, arte o professione in luogo di quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati.

  • Il nuovo regime viene inibito per quei contribuenti che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilato eccedenti l’importo di euro 30.000

    Viene poi introdotta l’agevolazione per le “start up”, ovvero i soggetti che iniziano una nuova attività: per tali individui l’imposta applicata per i primi tre anni (aliquota standard 15%) viene conteggiata su un reddito imponibile ridotto di un terzo, con la possibilità nell’anno di avvio e nei quattro anni successivi di godere di un’aliquota ridotta al 5%

  • Riguardo le agevolazioni contributive viene introdotta la possibilità di riduzione del 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti.

  • Infine, l’innalzamento del limite dei ricavi e dei compensi che consentono l’accesso al regime forfetario. Possono infatti aver accesso al regime forfetario i contribuenti, persone fisiche, esercenti un’attività d’impresa, un’arte o una professione che percepiscono ricavi o compensi (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori a specifici limiti, diversi per specifico codice attività.

  • N.b: Tali limiti consistono nell’aumento di 10.000 euro per tutte le attività rispetto a quelli stabiliti per il 2015, e di 15.000,00 per le categorie professionali.

  • Quindi, ad esempio, proprio in riferimento alle attività professionali, per le quali la soglia inizialmente prevista per l’accesso era pari ad euro 15.000, dal 2016, sarà elevato a 30.000,00 sempre che, nel rispetto degli altri requisiti, hanno conseguito o prevedono di conseguire un volume di ricavi o compensi pari o inferire a 30.000 euro.

IN SINTESI UN RIASSUNTO DELLE CONDIZIONI PER ADERIRE:

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UNA UTILE TABELLA PER CONFRONTARE VECCHI E NUOVI REGIMI

 

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