Fondo di tesoreria presso INPS: chiarimenti su compensazione contributi

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L’INPS, con il messaggio n. 4843 del 21 maggio 2014, fornisce le chiarimenti per operare la compensazione delle quote TFR – Fondo di Tesoreria anticipate dal datore di lavoro, da ritenersi valide per il solo settore agricolo in considerazione del peculiare regime di “tariffazione”.
L’Istituto afferma che in tal caso l’eccedenza sarà evidenziata nell’estratto conto dell’azienda che potrà successivamente, previa presentazione di domanda telematica, richiedere la compensazione con i contributi dovuti sulla base delle tariffazioni di competenza successiva a quella di liquidazione del TFR, sino a definitivo saldo. Contestualmente andrà trasmessa copia, in formato PDF, della quietanza del TFR corrisposto al lavoratore.

fonte: DOTTRINA PER IL LAVORO

LA CIRCOLARE INPS

Che cos’è il fondo di tesoreria:

  • Il Fondo di Tesoreria Inps è stato costituito con l’art. 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007).

  • E’ gestito dall’istituto per conto dello Stato e presso lo stesso e devono necessariamente confluire le quote di Tfr maturate dai dipendenti di imprese con più di 50 lavoratori che non abbiano effettuato scelte alternative circa la destinazione del proprio Tfr maturando.

Come richiedere la restituzione dei fondi versati:

  • Le richieste di pagamento del TFR devono essere presentate al datore di lavoro, anche per quel che riguarda la quota versata all’Inps. Il datore si sostituisce al fondo per quel che concerne l’adempimento degli obblighi nei confronti del lavoratore, salvo poi conguagliare quanto anticipato con i futuri versamenti che è tenuto ad effettuare.

  • Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti nel mese il Fondo di Tesoreria INPS è tenuto a liquidare direttamente l’intera quota a suo carico. In questo caso, il datore di lavoro deve comunicare immediatamente l’incapienza al Fondo, che provvederà entro 30 giorni ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione richiesta per l’intera quota di propria spettanza.I soggetti tenuti ad effettuare l’invio della dichiarazione di incapienza sono:

  • I datori di lavoro (o loro dipendenti opportunamente delegati)

  • I soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro.

  • I responsabili delle procedure concorsuali e i responsabili della gestione d’azienda in sostituzione del datore di lavoro.

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