La tredicesima mensilità


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Durante il mese di Dicembre i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai propri dipendenti la gratifica natalizia, in gergo TREDICESIMA. Il suo ammotare è stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Quando è stata introdotta la tredicesima:

  • La tredicesima mensilità è stata introdotta in Italia nel 1937 come gratifica natalizia per i lavoratori delle industrie e successivamente estesa a tutti gli operai e a tutti i lavoratori tramite il d.P.R. n.1070 del 1960. E’ riconosciuta ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato.

La tredicesima in genere e nel settore edilizia:

  • Gli elementi della retribuzione su cui calcolare la TREDICESIMA si diceva sono determinati dai CCNL.  Tale entità è commisurata ad una mensilità denominata “di fatto” nel mese in cui è liquidata (dicembre di norma).

  • Ricordiamo che i contratti del settore dell’edilizia prevedono un accantonamento mensile presso le CASSE EDILI,   in luogo dell’erogazione della tredicesima. La gratifica in questi settori non è contemplata.

Gli elementi che rientrano nel computo:

  • La Tredicesima matura ogni mese e viene erogata dal datore di lavoro una volta all’anno nel periodo antecedente al Natale. I criteri di calcolo sono specificati nel dettaglio all’interno dei C.C.N.L. di ogni settore economico. In generale l’importo della tredicesima è pari a una mensilità se il lavoratore ha lavorato per un anno intero o in proporzione (dodicesimi) per ogni mese di lavoro prestato nell’anno solare

  • Per un calcolo corretto delle somme spettanti a titolo di tredicesima dovranno essere presi in considerazione tutti gli elementi della retribuzione, quali paga base, contingenza, EDR, superminimi, premi, provvigioni

  • Non vengono prese in considerazione le voci che non fanno parte della retribuzione globale di fatto quali: il lavoro straordinario, il lavoro festivo, le indennità per ferie non godute, eventuali retribuzioni concesse “una tantum” e i rimborsi spese.

L’importo della TREDICESIMA:

    • I lavoratori che hanno prestato la propria attività per tutto l’anno devono percepire per intero la gratifica natalizia

    • Se, differentemente, il lavoratore ha prestato la propria attività per una frazione di anno  si tratterà di computare  i dodicesimi che sono stati oggetto di lavoro


  • Per contratti di lavoro part-time, il lavoratore maturerà la gratifica natalizia in proporzione diretta a tale orario ridotto.

La tredicesima matura anche il lavoratore è assente dal lavoro, per i seguenti motivi:

  • Malattia

  • Infortunio

  • Maternità

  • Riposi giornalieri per allattamento

  • Congedo matrimoniale

  • Altre assenze retribuite, quali  ferie, festività, permessi per ex festività, riduzioni contrattuali dell’orario di lavoro, permessi retribuiti

  • Periodi di riduzione dell’orario di lavoro settimanale con l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni

Non è prevista correspensione se il lavoratore si assenta per:

  • Malattia oltre il periodo  contrattuale di conservazione del posto di lavoro

  • Servizio militare

  • Astensione facoltativa dopo il parto

  • Aspettative e permessi non retribuiti

  • Assenze ingiustificate

  • Periodi di sospensione a zero ore dall’ orario di lavoro settimanale

I contributi previdenziali:

  • A tutti gli effetti la TREDICESIMA va assoggettata all’aliquota contributiva in vigore nel mese dell’erogazione, anche se nel corso dell’anno vi sono state delle modificazioni delle aliquote contributive. Ai fini del calcolo dei contributi, l’importo della gratifica natalizia dovrà essere sommato alla retribuzione del mese di dicembre.

  • Dall’importo ottenuto dal calcolo della tredicesima sono da detrarre anche possibili anticipazioni di ratei versati per l’Inail come indennità in caso di infortunio o all’Inps per l’indennità dovuta a malattia o maternità.

  • Dal calcolo della tredicesima vanno poi detratti i contributi sociali e le ritenute fiscali. I contributi previdenziali sono obbligatamente versati dal datore di lavoro per una percentuale della tredicesima pari alle aliquote previste per il mese di dicembre dell’anno in corso. Tutti gli apprendisti, invece, sono soggetti a versare direttamente il contributo sociale del 5,54%.

  • In ultimo, dal calcolo della tredicesima è necessario detrarre le ritenute fiscali in base alle aliquote previste nel mese di erogazione senza includere le deduzioni d’imposta che, con cadenza mensile, si applicano solo al salario standard.

  • Considerando la tredicesima un diritto del lavoratore che ne beneficia con continuità ed in modo non occasionale, la tredicesima concorre a definire l’importo da riconoscere al dipendente nel caso della fine del rapporto di lavoro (TFR); salvo diversa previsione dei c.c.n.l.

Il pagamento delle imposte:

  • La tredicesima deve essere considerata tra le somme e i valori  che saranno complessivamente corrisposti nell’anno e come tale imponibile ia fini delle imposte sui redditi.

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