Riforma Monti – Fornero: le modifiche al mercato del lavoro




Aggiornato al 6-4-2012

Ultim’ora:

  • Nel DDL che sarà inviato alle camere per l’approvazione viene reintrodotta la possibilità di reintegro per il lavoratore licenziato per motivi economici.

  • Affinchè operi tale fattispecie dovrà essere il giudice a dimostrare che la motivazione stessa sia infondata.

La norma sul reintegro nella sua nuova formulazione non si applica più solo alle grandi aziende ma anche a quelle sotto i 15 dipendenti. Trattasi di una nuova norma che prevede  il reintegro per i licenziamenti discriminatori.

Misure a tutela delle Donne:

  • Divieto di dimissioni in bianco, congedo di paternità obbligatorio.

Altre modifiche introdotte:

  • Modifiche ai contratti, sull’apprendistato, sugli ammortizzatori sociali, (introduzione dell'”Aspi” – assicurazione sociale per l’impiego).

Articolo 18 e licenziamenti:

  • Vengono introdotte tre possibili  forme di licenziamento individuale.

Licenziamenti discriminatori:

  •  Se determinati da ragioni politiche, religiose, sindacali e in genere da motivazioni discriminatorie sui diritti fondamentali della persona restano tutelati dall’obbligo di reintegro

  • Con la rivistazione della norma il reintegro diventa obbligatorio anche nelle aziende sotto la soglia dei 15 dipendenti.

Licenziamenti per motivi economici

  • Attualmente tali licenziamenti sono contemplati solo se riguardano almeno cinque dipendenti. Con la paventata riforma i licenziamenti economici saranno possibili anche a livello individuale, previa pagamento di un indennizzo da 15 a 27 mensilità.

Licenziamenti per motivi disciplinari:

  • Contemplati attualmente solo se supportati da “giusta causa” (diversamente  scatta il reintegro). 

  • Tali  licenziamenti saranno possibili, ma sarà  discrezione del giudice, in caso di ricorso del lavoratore, a stabilire se scatta il reintegro o se invece l’azienda deve pagare un risarcimento economico

Decorrenza delle norme:

  • Tutte queste novità valgono per tutti i lavoratori, anche quelli già assunti, a partire dalla data di entrata in vigore della riforma.

Indennità di licenziamento:

  • Introdotta un’indennità di licenziamento, pari a mezza mensilità all’anno per gli ultimi tre anni.

Ammortizzatori sociali:

  • Novità importante è l’introduzione dell’ASPI, assicurazione sociale per l’impiego. Restano la cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

  • Vengono abolite: la mobilità e la cassa integrazione in deroga.

  • Viene introdotto un fondo di solidarietà per i lavoratori costretti a lasciare il lavoro a quattro anni dalla pensione

    N.B: Per tali soggetti  si prefigura così una sorta di pensione anticipata. (La misura scatta a far data dal 2017).

Funzionamento dell’ASPI:

  • L’ASPI copre tutti i lavoratori che abbiano almeno due anni di anzianità assicurativa e 52 settimane di lavoro nell’ultimo biennio. 

  • Sarà applicata anche agli apprendisti e agli artisti dipendenti, che oggi non hanno armortizzatori. 

  • Prevede un assegno di un massimo di 1119,32 euro con due abbattimenti del 15%, uno ogni sei mesi. 

  • Dura un massimo di 12 mesi, più altri sei, arrivano quindi a 18 mesi, per chi ha oltre 55 anni

  • Il fondo per l’Aspi sarà pagato da imprese  e lavoratori

  • Le aliquote sono quelle già previste dalla bozza: 1,3% per i contratti a tempo indeterminato, 2,7% per gli altri contratti.

INTRODUZIONE “MINI ASPI”:
  • Viene inrodotta anche una misura denominata  “mini aspi “ destinata ai lavoratori atipici.

  • I requisiti per accedere a questo ammortizzatore sociale richiedono tredici settimane lavorative in un anno. 

Cassa integrazione ordinaria e straordinaria:

  • Lo strumento della cassa integrazione resta invariato. Viene abolita la mobilità.

  • Si prevede un apposito fondo per dare un contributo sociale a chi al momento del licenziamento raggiungerebbe la pensione entro quattro anni (costo a carico delle imprese).

Occupazione femminile:

  • Sarà introdotta una norma per combattere  le dimissioni in bianco. (In primis  rivolta alle donne a cui viene chiesto di firmare dimissioni in bianco in vista di una possibile gravidanza).

  • Sarà poi stabilito il congedo di paternità obbligatorio

  • E’ poi  previsto un monitoraggio delle quote rosa nei consigli di amministrazione.

I contratti:

Si cercherà di privilegiare il contratto a tempo indeterminato. Per quanto riguarda i giovani, il contratto prevalente sarà l’apprendistato, o, in alternatia, il contratto di inserimento per chi ha più di 29 anni.

Limiazioni allo strumento dello STAGE:

  • Possibile  solo per motivi formativi.

  • Non saranno più possibili stage gratuiti, solo forme di lavoro retribuito.

Contratti a tempo determinato:

  • Aumenteranno le aliquote contributive, con lequali sarà finanziato il fondo ASPI.  La quota potrà essere recuperata dalle aziende quando il contratto viene eventualmente trasformato a tempo indeterminato

Durata del contratto a tempo determinato:

  • I contratti a tempo determinato saranno possibili solo fino a un massimo di 36 mesi, a seguire scatterà il tempo indeterminato.

Partite IVA:

  • In tutti i casi in cui c’è un contratto a partita IVA che dura da almeno sei mesi con un unico committente e la postazione di lavoro presso la sede del committente, scatterà  automaticamente il tempo indeterminato.

  • Vengono proibite le forme di partecipazione societaria, escludendo solo i familiari per evitare di mascherare rapporti a tempo indeterminato.

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