Guida al calcolo dell’IMU


AGGIORNATO AL 02/05/2012 – ultim’ora 

Scadenze a regime

Pagamento con bollettino di conto corrente:

Case di anziani che dimorano in istituti di riposo:

Soluzioni abitative non standard per le famiglie:

Fabbricati rurali:

E’ STATO APPROVATO UN CORRETTIVO PER DETERMINARE SGRAVI PER LE FAMIGLI NUMEROSE ( C.D. “COEFFICIENTE FAMILIARE”)

FASCE DI ESENZIONE:

Nel corso del 2012 arriverà L’Imposta municipale unica (IMU) in luogo della più famosa ICI. Graverà su tutti i proprietari di casa. Le aliquote saranno diverse a seconda che si tratti di residenza principale o di seconda abitazione.

Decorrenza della nuova imposta:

Aliquote applicate:

Aumento rendite catastali:

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE PER LE VARIE CATEGORIE CATASTALI:

  1. A (esclusa la categoria A/10)  – Categorie C/2, C/6 e C/7, il valore verrà calcolato rivalutando la rendita per  160.

  2. B, C/3, C/4, C/5 – il valore verrà calcolato rivalutando la rendita per  140

  3. A/10 – il valore verrà calcolato rivalutando la rendita per  80

  4. D – il valore verrà calcolato rivalutando la rendita per  60

  5. C/1il valore verrà calcolato rivalutando la rendita per 55

TERRENI AGRICOLI:

Alcuni esempi:

Nuova imposta sostitutiva della TARSU:

ALCUNE SOGLIE DI ESENZIONE:

Analizziamo alcune fattispecie in cui il sistema delle detrazioni consentirà l’esenzione dal pagamento:

Modifiche allo studio in tema detrazioni “prima casa”:

IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO:

L’Imu e i Comuni:

IMU ED IMMOBILI LOCATI:

BREVE SINTESI:

Da quando si applica:

Chi la deve pagare:

Come si calcola:

Quando si paga:

Immobili esenti:


CHIARIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PROPRIETA’ DETENUTE ALL’ESTERO

  • Un recente pronunciamento dell’amministrazione finanziaria ha chiarito che la nuova imposta per gli immobili  detenuti all’estero è dovuta dal proprietario o titolare di altro diritto su di essi se quest’ultimo è residente in Italia

  • Gli esperti, a tal proposito, hanno chiarito che, mentre nel quadro RW della dichiarazione è prevista una limitazione di 10.000 euro per le attività detenute all’estero al di sotto della quale non c’è obbligo di dichiarazione, l’imposta patrimoniale sembrerebbe, invece, applicabile a prescindere dal valore di acquisto (o, in mancanza, di mercato) dell’immobile

  • L’imposta è applicabile anche ad immobili di valore inferiore a 10.000 euro come nel caso della multiproprietà immobiliare, non inserita nel quadro RW.

Fabbricati rurali:

  • Diversamente da quanto avveniva in campo ICI, dal 2012 saranno assoggettati ad IMU anche i fabbricati rurali, ossia quelli asserviti all’attività agricola.

Ai fini IMU è pertanto previsto che:

  • Per i fabbricati strumentali all’attività agricola (es: stalle, serre, depositi attrezzi, ecc.) per i fabbricati rurali a destinazione abitativa  è prevista un’aliquota ridotta allo 0,2% con facoltà per i Comuni di ridurre la misura del prelievo fino allo 0,1%.

Per i fabbricati rurali a destinazione abitativa non è previsto alcun trattamento particolare. Questo sta a significare che essi saranno ordinariamente imponibili, con le agevolazioni per abitazione principale se ne ricorre l’utilizzo.

Obbligo di presentare la dichiarazione IMU:

  • La dichiarazione ICI dovrebbe valere anche per l’IMU. I contribuenti che hanno già assolto all’obbligo non dovrebbero essere tenuti a presentare una nuova dichiarazione, nonostante si tratti di un tributo diverso.

  • La normativa IMU non fissa neppure un termine per la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione qualora il presupposto impositivo sorga a decorrere dal 2012. 

  • Tuttavia si ritiene che, come per l’ICI, il contribuente non sia tenuto a presentare la dichiarazione IMU se gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta sono acquisibili dai comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. 

A tutto il 2011 in regime di vigenza dell’imposta ICI queste le categorie di immobili esentati:

  • Fabbricati destinati all’esercizio del culto

  • Fabbricati posseduti da enti non commerciali e destinati esclusivamente ad attività non-profit

  • Altre categorie, come gli immobili di proprietà degli Enti pubblici, purché destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, quelli di proprietà della Santa Sede, a Stati esteri ed ad organizzazioni internazionali

  • La stessa norma si applica anche all’Imu

N.B: E’ in corso proposta del Governo è di limitare l’esenzione agli immobili nei quali si svolge in modo esclusivo un’attività non commerciale e che l’esenzione sia limitata alla sola frazione di unità nella quale si svolga l’attività di natura non commerciale. 

ALIQUOTE ICI RELATIVE AD ALCUNE CITTA’ CAPOLUOGO DI PROVINCIA:

    • Diamo notizia di alcune aliquote ICI per taluni comuni che abbiano già deliberato le aliquote che applicheranno sul proprio territorio:

    • Roma: prima casa 0,5 per cento, seconda casa 1,06 per cento

    • Milano: prima casa 0,4 per cento, seconda casa affittata a canone concordato 0,46 per mille, affittata a prezzi di mercato 0,96 per cento, sfitta 1,06 per cento

    • Torino: prima casa 0,5 per cento, seconda casa 0,96 per cento

    • Firenze: prima casa meno dello 0,4 per cento, seconda casa affittata 0,96 per cento, sfitta 1,06 per cento

    • Genova: prima casa 0,5 per cento, seconda casa 1,06 per cento

    • Venezia: prima casa 0,4 per cento, seconda casa 0,1-0,15 per cento

    • Palermo: prima casa 0,48 per cento, seconda casa 0,98 per cento

    • Trieste: prima casa 0,425 per cento, seconda casa 0,95 per cento

    • Aosta: prima casa 0,4 per cento, seconda casa affittata 0,76 per cento, sfitta 0,90 per cento.


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In particolare tali codici sono:

Immobili di imprese non accatastati:

Per l’anno 2012 le aliquote sono le seguenti

IMMOBILI MAGGIORMENTE PENALIZZATI

  • Da una valutazione sommaria risulta che i proprietari di immobili commerciali potrebbero subire il rincaro più elevato.

  • Per la categoria catastale C1 ( negozi e botteghe) l’incremento della base imponibile e delle aliquote, comporterà aumenti superiori al 90 per cento. Il raffronto è operato tenendo conto che all’epoca dell’ici pagavano una aliquota media dello 0,64 per cento, mentre adesso subiranno una aliquota base dello 0,76 per cento

  • Inoltre per l’ici la base imponibile prevedeva una rivalutazione del 5 per cento e poi la moltiplicazione per 34, mentre l’imu prevede una rivalutazione del 5 per cento e l’applicazione di un coefficiente pari a 55.

  • i Comuni potranno poi aumentare sino al 10,6 per mille l’aliquota.

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