Regolarizzazione mancata o tardiva presentazione F24 a saldo zero
Puo’ accadere, talvolta, che un contribuente debba liquidare delle imposte, da pagare tramite il modello F24, compensado importi a credito relativi ad altre tipologie di tributo. Ciò avverrà presentando un modello di pagamento il cui importo complessivo sarà a saldo zero, purchè l’entità del credito disponibile sia tale da azzerare il totale dei debiti indicati nelle varie sezioni.
Perchè il modello f24 deve essere comunque presentato:
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Tale esigenza si pone perchè tutti gli enti siano edotti sui versamenti e le compensazioni operate. Sarà l’Agenzia delle Entrate ad attribuire le somme spettanti a ciascuno.
OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 CON SALDO ZERO:
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La mancata presentazione del modello determina l’attribuzione di una sanzione pari ad euro 154,00, ridotta ad euro 51,00 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.
Come sanare l’indempienza:
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La mancata presentazione del modello può essere sanata tramite il RAVVEDIMENTO OPEROSO. Nella fattispecie in esame daremo notizia della procedura idonea per la regolarizzazione del modello F24 avvenuto tardivamente o non operato affatto, beneficiando un un forte abbattimento della sanzione pocanzi indicata.
Per regolarizzare la mancata presentazione del mod. F24 con saldo zero è necessario:
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Presentare il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
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Versare una sanzione ridotta, pari ad EURO 5,10 (1/10 di EURO 51,00), se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi
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Versare € 15,40 (1/10 di € 154,00), se il modello è presentato entro un anno e comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione.
TARDIVA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 CON SALDO ZERO:
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Ravvedimento operoso Entro 5 giorni lavorativi dalla data di sca-denza del termine previsto per la presentazione. Si applica la sanzione ridotta di € 5,10 (1/5 di € 51,00).
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Entro un anno dal termine previsto per la presentazione del modello. Si applica la sanzione ridotta di € 15,40 (1/5 di € 154,00)
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA SANZIONE:
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Esporre nella “Sezione Erario” del Mod. F24 Codice tributo 8911
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Rateazione: 0000
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Anno di riferimento: Indicare l’anno in cui è stata commessa la violazione
CASO PRATICO:
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Il 16/06/2011 un contribuente con periodicità IVA mensile avrebbe dovuto versare all’Erario l’Iva risultante a debito dalla liquidazione del mese di maggio, pari ad euro 500,00.
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Tale versamento non è stato eseguito in quanto lo stesso contribuente, alla data del 16/06/20011, aveva maturato una posizione creditoria Irpef pari a euro 1.000,00, derivante dal Modello Unico 2011, redditi 2010.
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La compensazione non è stata formalizzata nel modello F24.
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In data 16/07/2011, il contribuente provvede al versamento della sanzione (€ 154,00), ridotta a 1/10 (€ 15,40)
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