L’acconto IRPEF

AGGIORNATO AL 23/11/2011

Obbligo di corresponsione dell’acconto:

    • L’acconto Irpef è  l’imposta da corrispondere all’erario da parte dei  contribuenti persone fisiche  quale anticipo sui redditi per l’anno in corso. Per  capire se sia dovuto il pagamento si tratta di verificare l’importo dell’imposta, calcolata con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente.

    • L’obbligo della corresponsione scatta al superamento di €.  51,65 di imposta a debito. In tal caso l’importo da versare è pari al 98% dell’imposta.


Modalità di versamento:

  • Il contribuente che deve effettuare il pagamento deve necessariamente:

  • Versare tale importo in unica soluzione (entro il mese di novembre) se l’importo dovuto è inferiore a euro 259,26

Ha facoltà, nel caso l’importo sia superiore a tale cifra:

  • Di versare tale importo  in due rate (40 % la prima, da pagare entro il termine previsto per il saldo dell’imposta relativa all’anno precedente; 60% la seconda, da pagare entro il mese di novembre) se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 259,26.

Versamento su base previsionale:

  • Il contribuente che ritiene di dover versare una minore imposta sui redditi da dichiarare nella successiva dichiarazione ha facoltà di calcolare l’acconto in relazione ai redditi previsti.  Per fare questo dovrà elaborare una bozza di dichiarazione e compiere una calcolo previsionale della seconda rata d’acconto.

Calcolo erroneo:

  • Il contribuente che si renderà conto di aver compiuto una valutazione sbagliata, ovvero avrà pagato un importo minore rispetto a quello effettivamente dovuto avrà a disposizione l’istituto del Ravvedimento operoso per regolarizzare la propria posizione.  Tale opportunità è valida fino alla scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi. Al di là di tale termine   scatterà la sanzione del 30% sulle somme non versate, o versate in meno, oltre agli interessi.

    Versamento dell’acconto IRPEF per i contribuenti che si avvalgono della “cedolare secca”:

  • Il contribuente che ha aderito alla CEDOLARE SECCA può rideterminare il reddito e l’imposta al fine del calcolo dell’acconto IRPEF. Se la cedolare secca è applicabile per tutto l’anno occorre rideterminare l’imposta senza tener conto del reddito prodotto dall’affitto, e versare il 99%.

  • N.B: Se nel corso dell’anno il contribuente si avvale della cedolare secca solo per una parte, per il calcolo dell’acconto si dovrà tener conto dei mesi in cui il reddito era assoggettato ad IRPEF.

AGGIORNAMENTO DEL 23/11/2011

Scende di 17 punti percentuali all’82% l’acconto sull’Irpef di novembre per il 2011. Il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto Irpef  è stato previsto per il periodo d’imposta 2011. Ne consegue che l’acconto Irpef dovuto entro mercoledì 30 novembre ammonterà all’82% anziché al 99% per cento. La differenza sarà versata a giugno del 2012.I contribuenti che hanno già versato l’acconto al 99% spetta un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24. Per coloro che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta tratterranno l’acconto applicando la nuova percentuale dell’82%. Qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, i sostituti d’imposta provvederanno a restituire nella retribuzione erogata nel mese di dicembre le maggiori somme trattenute.  Nel caso in cui i sostituti d’imposta non siano in grado di riconoscere la riduzione dell’acconto sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2011, gli stessi dovranno comunque restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione successiva.

ESEMPIO RIDUZIONE ACCONTO:

  • Il Signor Mario Rossi, a seguito dell’elaborazione del modello unico 2011 ha conteggiato un’ imposta IRPEF a debito pari a 1.000,00. Tale ammontare è stato versato all’erario nel mese di luglio, tramite il modello F24. Scatta l’obbligo, per tale contribuente, di versare l’imposta in acconto, per un importo pari al 99% (euro 990,00). La somma in questione è stata versata, per un importo pari al 40% (euro 396,00) nel mese di luglio, contestualmente al versamento del saldo menzionato. Entro il 30 novembre il contribuente avrebbe dovuto versare la rimanente parte (euro 594,00) pari al 60%. A seguito della richiamata riduzione (dal 99 all’82%) l’entità complessiva dell’imposta annuale da corrispondere in acconto sarà pari ad euro 820,00. L’importo del versamento da operare entro il 30 novembre, decurtata la prima rata in acconto, sarà quindi pari ad euro 424,00.

COMUNICATO AGENZIA ENTRATE DEL 25/11/2011- RIDUZIONE ACCONTO PER AFFITTI SU CEDOLARE SECCA A E CONTRIBUENTI MINIMI:

  • La riduzione dell’acconto Irpef all’82% può essere applicata anche per i contribuenti minimi ed i titolari di contratto di affitto che abbiano optato per il regime della cedolare secca.

  • I contribuenti minimi verseranno un’aliquota ridotta nella misura dell’82% (imposta dovuta per il 2010).

  • I contribuenti che hanno aderito alla cedolare versaranno invece l’acconto nella misura del 68% (85% precedente meno i paventati 17 punti di riduzione accordati ai contribuenti che versano IRPEF).  (COMUNICATO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 25/11/2011)

ACCONTI VERSATI IN ECCESSO: ARRIVANO I CODICI TRIBUTI PER OPERARE LA COMPENSAZIONE:

  • I contribuenti che non hanno beneficiato della riduzione dell’acconto irpef  possono già da subito recuperare la differenza, operando una compensazione mediante il modello f24.

  • L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo: 1797 (per i contribuenti minimi) 1844, (cedolare secca), rinominato il 4035 (compensazione eccedenza irpef).

ESEMPIO COMPENSAZIONE IRPEF PAGATA IN ECCESSO:

  • Il Signor PIPPO aveva già proceduto al pagamento dell’acconto IRPEF antecedentemente al 23/11/2011, data in cui l’Agenzia delle Entrate comunicava la misura legata alla riduzione. A questo punto il sig. Pippo opera il ricalcolo dell’acconto, verificando un’eccedenza di versamento pari ad EURO 250,00. Volendo usufruire del credito generato, utilizza tale ammontare in compensazione, all’interno del modello F24 per pagare l’acconto iva in sadenza il 27/12/P.V.

  • Il codice tributo utilizzato è il “4035” già esistente ma all’uopo modificato

 

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