Il modello F24

 


AGGIORNAMENTO DELL’1/10/2014:

  • Dal primo ottobre sarà inibita la possibilità di presentare il modello F24 cartaceo. Tale divieto scatterà per pagamenti superiori a 1.000 euro, e quelli con saldo zero (usufruendo di compensazione di crediti).

  • Che cosa cambia dal primo ottobre:

  • Con un importo superiore a 1.000 euro è obbligatoria la modalità di pagamento telematica (Entratel, home banking, etc.).

  • I modelli F24 a saldo zero potranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi online dell’Amministrazione finanziaria.

  • Quando è ancora possibile utilizzare l’F24 cartaceo:

  • Versamento di somme pari o inferiori a mille euro, a patto che non ci siano crediti in compensazione.

  • Modelli precompilati dell’ente impositore (ad esempio Comuni o ordini professionali), anche se i versamenti sono superiori a 1.000 euro.

  • Versamenti rateali in corso di tributi, contributi e altre entrate, anche in caso di somme superiori a 1000 euro.

Il modello F24 è utilizzato per pagare le seguenti tipologie d’imposta:

  • Imposte sui redditi e ritenute alla fonte

  • Iva

  • Irap

  • Addizionale regionale o comunale all’Irpef

  • Contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpdai

  • Interessi in caso di pagamento rateale

  • Liquidazione e controllo formale della dichiarazione

  • Avviso di accertamento

  • Avviso di irrogazione sanzioni

  • Accertamento con adesione (concordato)

  • Conciliazione giudiziale

  • Ravvedimento

  • ICI

  • Tassa annuale Camera di Commercio

Obbligo di utilizzo F24 in modalità esclusivamente telematica:

  • Le disposizioni introdotte dal decreto 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 248 del 4 agosto 2006  hanno stabilito l’obbligatorietà, a partire dal 1 Ottobre 2006 per i soggetti  titolari di partita iva dell’utilizzo in modalità esclusivamente telematica  di tale strumento di pagamento. L’utilizzo del modello cartaceo è ancora possibile per i contribuenti non titolari di partita iva che potranno effettuare i pagamenti presso gli istituti bancari, postali, o concessionari alla riscossione con le stesse modalità fin d’ora utilizzate.

Per i titolari di partita iva le opportunità per effettuare i pagamenti sono le seguenti:

  1. Richiedere l’attivazione della modalità di remote banking contattando il proprio istituto di credito

  2. Avvalersi delle modalità già in uso per l’invio delle dichiarazioni fiscali (Fisconline o Entratel)

  3. Avvalersi di Intermediari abilitati che utilizzano il software F24 comulativo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o che utilizzano essi stessi i servizi di remote Banking.

N.B: Per utilizzare le modalità di cui al punto 2 e 3 il contribuente deve essere titolare di un conto corrente presso un istituto di credito che abbia stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate.

Errori nella compilazione del modello F24?

E’ disponibile anche il formato PDF riscrivibile, che consente di inserire direttamente i dati nei singoli riquadri del modello, effettuando poi la somma algebrica della somma a debito. Per coloro che intendano utilizzare questa modalità consigliamo di porre massima attenzione nell’inserimento dei dati.

Tale modalità è tuttora usufruibile dai contribuenti per cui non è fatto obbligo l’utilizzo della modalità telematica:

IMPORTANTE NOVITA’:

Anche per i pagamenti delle imposte indirette, (imposta di registro, successione donazione, ipotecarie e catastali) potrà essere utilizzato il modello F24, anziché il modello F23. La novità è contenuta nel D.M.E.F. Saranno definiti i termini e le modalità operative  per l’estensione di tale strumento.

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