Guida al Ravvedimento operoso
Il Ravvedimento operoso consente la regolarizzazione spontanea di taluni errori e omissioni in sede di calcolo dell’Imposta. (Vedi a tal riguardo l’Art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472).
Al fine di incentivare la spontanea regolarizzazione delle violazioni commesse, la nuova disciplina del ravvedimento operoso prevede determinate riduzioni della sanzioni applicabili, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazioni.
Importante : l’articolo 13, co. 1 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento nell’ipotesi in cui siano già iniziate talune attività di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.
NOVITA’: E’ ARRIVATO IL RAVVEDIMENTO SPRINT, DI CHE COSA SI TRATTA?
La regolarizzazione è possibile per i seguenti tipi d’imposta:
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Imposte dirette (Irpef, Irpeg, Irap…) · Imposte indirette (Iva…)· Tributi locali (Ici..)
La natura della regolarizzazione può riguardare:
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Omessi o insufficienti versamenti
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Errori formali: l’imposta versata è stata comunque versata correttamente
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Errori sostanziali: incidono sul versamento dell’imposta che risulta carente o assente
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Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia anche di inizio/variazione dell’attività
Sono altresì ammissibili regolarizzazioni per altre tipologie di imposte quali:
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Imposta di registro
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Imposta vidimazione libri sociali
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Imposta ipotecaria e catastale.
Il contribuente che decida di sanare l’irregolarità deve procedere al versamento dell’imposta dovuta:
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Maggiorato di una sanzione pari al 2,50% per regolarizzare pagamenti operati entro i 30 giorni dalla scadenza del pagamento, N.B: modificato dall’1/2/2011 al 3,0% -LEGGE DI STABILITA’ corrisponde ad 1/10 della sanzione ordinaria prevista pari al 30%.
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Maggiorato di una sanzione pari al 3,00% N.B: modificato dall’1/1/2011 al 3,75% corrisponde ad 1/8 della sanzione ordinaria prevista pari al 30%.
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Versamento degli interessi legali moratori pari ad un tasso pari al 2,50% annuo (dall’01/01/2012), calcolati giornalmente.
Errori formali:
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Per tale tipologia di errori è l’Agenzia delle Entrate che deve giudicare la punibilità o meno di tali violazioni. Di solito vige il principio più favorevole nei confronti del contribuente.
Errori sostanziali:
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Si sana l’oggetto della sanzione (Esempio: per una dichiarazione irregolare si provvede all’invio di una dichiarazione sostitutiva in luogo di quella infedele)
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Si versano gli interessi moratori maturati giorno per giorno al tasso di interesse legale, si paga di 1/5 della sanzione determinata per quel tipo di violazione.
Omessa presentazione della dichiarazione:
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Si presenta una dichiarazione annuale (Iva o dei redditi) tardiva entro 90 giorni
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Si paga 1/12 della sanzione prevista per l’omessa dichiarazione N.B: LA LEGGE DI STABILTA’ ha modificato tale importo ad 1/10 DALL’1/2/2011
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Si versa il 2,50% N.B: modificato al 3,00% dall’ 1/2/2011 corrisponde ad 1/10 della sanzione ordinaria prevista pari al 30% se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza (nell’ipotesi che dalla dichiarazione scaturisca un”imposta a debito)
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Si versa il 3,00% N.B: modificato al 3,75% dall’1/2/2011 corrisponde ad 1/8 della sanzione ordinaria prevista pari al 30% se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni dalla data di scadenza (nell’ipotesi che dalla dichiarazione scaturisca un”imposta a debito)
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Si pagano le eventuali imposte risultanti dalla dichiarazione tardiva e gli eventuali interessi moratori calcolati giorno per giorno al tasso legale.
Alcuni Esempi di Ravvedimento operoso, formulati con le misure IN VIGORE FINO AL 31/12/2010:
- Esempio compilazione Ravvedimento operoso codice 1040 (fino al 31/12/2010)
- Esempio compilazione IVA PAGATA IN RITARDO (FINO AL 31/12/2010)
- COME MODIFICARE F24 ERRONEO
Alcuni Esempi di Ravvedimento operoso, formulati con le misure IN VIGORE DALL’1/1/2011:
- Esempio compilazione Ravvedimento operoso codice 1040 (dall’1/1/2011)
- Esempio compilazione Ravvedimento operoso codice 6001 (iva)
L’irregolarità viene sanata:
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Con il pagamento del modello F24
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Con la presentazione, eventualmente, della dichiarazione tardiva o sostitutiva.
Codici tributo utilizzati per il ravvedimento – Modello F24:
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Sanzione pecuniaria IRPEF 8901
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Sanzione pecuniaria addizionale regionale all’IRPEF 8902
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Sanzione pecuniaria addizionale comunale all’IRPEF 8903
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Sanzione pecuniaria IVA 8904
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Sanzione pecuniaria IRPEG 8905
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Sanzione pecuniaria sostituti di imposta 8906
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Sanzione pecuniaria IRAP 8907
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Sanzione pecuniaria altre II.DD. 8908
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Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti 8909
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Sanzione pecuniaria IVA forfetaria connessa a imposta sugli intrattenimenti 8910
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Sanzioni pecuniarie altre violazioni tributarie relative ad imposte sui redditi relative imposte sostitutive IRAP e IVA ravvedimento 8911
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Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria ed al codice fiscale imposte sui redditi relative imposte sostitutive IRAP e IVA ravvedimento 8912
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Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi 8913
Codici relativi agli interessi da ravvedimento:
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Interessi sul ravvedimento – IRPEF 1989
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Interessi sul ravvedimento – IRES 1990
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Interessi sul ravvedimento – IVA 1991
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Interessi sul ravvedimento – Imposte sostitutive 1992
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Interessi sul ravvedimento – IRAP 1993
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Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale 1994
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Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale 1995
NOVITA’: RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATO PAGAMENTO AVVISI BONARI
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L’Agenzia delle Entrate ha intrototto i codici tributo operare il ravvedimento per pagamenti tardivi delle rate dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni (ex art. 36 bis e ter).
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Ricordiamo che tali somme possono essere oggetto di rateazione (fino a 6 trimestrali), oppure, se superiori a 5mila euro, in 20 rate trimestrali.
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In precedenza la norma stabiliva che il mancato pagamento della prima rata nei termini previsti comportava la decadenza del beneficio.
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Da ora il contribuente avrà la possibilità di pagare la prima rata entro i termini di scadenza della seconda, maggiorando gli importi di idonee sanzioni interessi, come prevede il ravvedimento. Potrà così continuare a beneficiare del sistema sanzionatorio agevolato dell’avviso bonario (sanzioni ridotte ad un terzo).
Modello F24 compilato in modo erroneo:
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L’errore può essere sanato recandosi presso l’Agenzia delle Entrate, presentando un’istanza di rettifica, indicando l’errore commesso ed indicando la relativa correzione.
MANCATA PRESENTAZIONE MODELLO 24 AD IMPORTO ZERO:
Irregolarità nell’elaborazione del modello F23:
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Analogamente, anche per il modello F23 si procede alla presentazione dell’Istanza di rettifica presso l’ufficio indicato sul modello. Nell’ipotesi l’errore riguardi specificatamente il codice ufficio, si consiglia di inviare due diverse comunicazioni, una presso l’Ufficio indicato erroneamente e l’Altra presso l’Ufficio di competenza.
Ipotesi di utilizzo di un credito inesistente o in maniera superiore al dovuto:
Chi incorre nell’errore di effettuare il pagamento di un tributo utilizzando a compensazione un’altra tributo a fronte del quale il credito dichiarato risulta insussistente può sanare l’irregolarità procedendo al versamento:· Del credito utilizzato illegittimamente· Degli interessi legali (Vedi sopra modalità di calcolo)· Della sanzione. Codici da utilizzare:· 8911 per l’indicazione della sanzione “Altre Sanzioni tributarie”· Codice tributo dell’imposta a credito utilizzata in eccesso.
Ravvedimento della Tassa annuale per la numerazione e la bollatura dei libri sociali:
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Attenzione al ravvedimento per tale tipologia di imposta poiché la stessa presenta delle particolarità. Per regolarizzare la violazione occorre:
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a) versare sul modello F24 la tassa annuale maggiorata degli interessi legali 1,50% ( N.B: 2,5 % dal 01/01/2012) per le annualità successive al primo anno di attività. Per il contribuenti al primo anno d’attività il versamento va effettuato sul bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato all’Ufficio del Registro di Pescara – Tassa Concessioni Governative.
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b) per quanto riguarda la sanzione deve essere così definita:
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se la regolarizzazione viene effettuata entro 30 giorni dalla data di violazione dell’obbligo, la sanzione viene ridotta ad 1/8 del 100% della tassa dovuta, ovvero pari al 12,5% dell’imposta non versata (100 / 8 = 12,5);
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se la regolarizzazione viene effettuata successivamente al termine di cui al punto precedente, ma entro 1 anno dall’omesso versamento, la sanzione è ridotta ad 1/5 del 100% dell’imposta dovuta, ovvero 20% ( 100 / 5 = 20); Si ricorda che l’imposta va versata tramite modello F24, (Codice tributo 7085) mentre la sanzione sul modello F23, indicando il Codice Tributo 678T.
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